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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 – CF / AESA

(Causa F-40/12) 1

«Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Licenziamento avvenuto durante un congedo per malattia – Articolo 16 del RAA – Articolo 48, lettera b), del RAA – Molestie psicologiche»

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CF (Bierges, Belgio) (rappresentante: avv. A. Schwend)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

Dispositivo

La decisione del 24 maggio 2011 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a pagare a CF l’importo pari a EUR 88 189,76 in riparazione del danno materiale.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata a farsi carico dei tre quarti delle spese sostenute da CF.

CF si fa carico di un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 184 del 23.06.2012, pag. 24.