Language of document : ECLI:EU:F:2011:29

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

24 marzo 2011

Causa F‑104/09

Diego Canga Fano

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Scrutinio per merito comparativo — Errore manifesto di valutazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Canga Fano chiede l’annullamento della decisione di non promuoverlo al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2009 e la condanna del Consiglio a versargli la somma di EUR 200 000 a titolo di risarcimento dei danni morali e professionali che egli asserisce di aver subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Potere discrezionale dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari — Promozione — Procedura

1.      Il potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo delle candidature con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti di informazione e di elementi informativi confrontabili.

In proposito, pur conservando l’effetto utile che dev’essere riconosciuto alla discrezionalità dell’autorità che ha il potere di nomina, un errore di valutazione dei meriti di un funzionario non promosso è manifesto allorché risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato secondo criteri cui il legislatore ha voluto subordinare le decisioni in materia di promozione.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (punto 53)

2.      Le regole applicabili alla procedura di valutazione dei funzionari non prevedono che i valutatori si pronuncino sulla questione se il funzionario valutato meriti una promozione. Quando prendono l’iniziativa di suggerire la promozione per uno o per l’altro dei membri del loro servizio, i valutatori esprimono un parere che non può in alcun modo vincolare l’autorità che ha il potere di nomina, in quanto la promozione può aver luogo soltanto a seguito di un esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari di un’istituzione che hanno i requisiti per essere promossi al medesimo grado. Conseguentemente, da un lato, siffatte valutazioni non possono avere la stessa rilevanza di quelle che emergono da elementi che il valutatore è tenuto a valutare. Dall’altro, l’autorità che ha il potere di nomina può promuovere un funzionario se ritiene che ciò sia giustificato, anche in assenza nel suo rapporto informativo di osservazioni favorevoli a una promozione.

(v. punto 60)