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Ricorso proposto il 2 novembre 2010 - Trentea / FRA

(Causa F-112/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cornelia Trentea (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, lawyers)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento della decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di respingere la candidatura della ricorrente per un posto di assistente amministrativo nei settori "contratti e finanze", nonché della decisione di nomina di un altro candidato. In secondo luogo, il risarcimento dei danni materiali e morali.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione 5 giugno 2010, con la quale si respinge la candidatura della ricorrente per un posto (rif. TAADMIN-AST4-2009) nonché la decisione di nominare un altro candidato;

per quanto necessario, annullare la decisione 22 luglio 2010 con la quale si respinge il reclamo della ricorrente e la decisione 27 settembre 2010 con la quale si respinge la domanda di riesame e la domanda integrativa del reclamo;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali subìti dalla ricorrente corrispondenti alla differenza tra la sua attuale retribuzione e quella che spetta ad un AST4, fino all'età della pensione, ivi comprese le indennità e la compensazione dei diritti a pensione;

condannare la convenuta a risarcire il danno morale subìto dalla ricorrente stimato ex aequo et bono a EUR 10000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

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