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Sentenza del Tribunale 16 giugno 2015 – FSL e a. / Commissione

(Causa T-655/11) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle banane in Italia, in Grecia e in Portogallo – Coordinamento nella fissazione dei prezzi – Ricevibilità delle prove – Diritti della difesa– Sviamento di potere– Prova dell’infrazione– Calcolo dell’importo dell’ammenda»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FSL Holdings (Anversa, Belgio); Firma Léon Van Parys (Anversa); e Pacific Fruit Company Italy SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren e B. Gielen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e A. Biolan, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2011) 7273 definitivo della Commissione, del 12 ottobre 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [TFUE] [caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane)], e, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda.

Dispositivo

L’articolo 1 della decisione C (2011) 7273 definitivo della Commissione, del 12 ottobre 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [TFUE] [caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane)], è annullato in quanto si riferisce al periodo compreso tra l’11 agosto 2004 e il 19 gennaio 2005, nella parte in cui riguarda la FSL Holdings, la Firma Léon Van Parys e la Pacific Fruit Company Italy SpA.

L’articolo 2 della decisione C (2011) 7273 definitivo è annullato in quanto fissa l’ammenda inflitta alla FSL Holdings, alla Firma Léon Van Parys e alla Pacific Fruit Company Italy a EUR 8 919 000.

L’importo dell’ammenda inflitta alla FSL Holdings, alla Firma Léon Van Parys e alla Pacific Fruit Company Italy all’articolo 2 di detta decisione C (2011) 7273 definitivo è fissato a EUR 6 689 000.

Il ricorso è respinto per il resto.

La FSL Holdings, la Firma Léon Van Parys e la Pacific Fruit Company Italy sono condannate a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione europea.

La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese della FSL Holdings, della Firma Léon Van Parys e della Pacific Fruit Company Italy.

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1 GU C 58 del 25.2.2012.