Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

25 novembre 2009

Causa F‑11/09

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Rigetto di domande di rimborso di spese mediche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto, da una parte, della sua domanda del 27 dicembre 2007 diretta al rimborso all’aliquota normale di varie spese mediche e, dall’altra, della sua domanda del 27 dicembre 2007 diretta al rimborso «complementare», vale a dire al 100%, delle stesse spese mediche; in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 16 ottobre 2008, recante rigetto del suo reclamo del 17 giugno 2008 contro le dette decisioni; in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli, a titolo di rimborso al 100% di tali spese, la somma di EUR 356,18 o qualunque altra somma il Tribunale ritenga giusta ed equa a tale titolo, maggiorata degli interessi al tasso del 10% annuo, con capitalizzazione annuale a decorrere dalla data che il Tribunale riterrà di dover prendere in considerazione.

Decisione: Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto e, in parte, in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata – Domanda di rimborso di spese mediche – Funzionario che non sia stato destinatario di tutte le distinte emesse dall’ufficio liquidatore

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Atto confermativo – Esclusione – Procedura – Eccezione di litispendenza

(Statuto dei funzionari, artt. 72, n. 1, 90 e 91)

1.      Una decisione di rigetto di una domanda di rimborso di spese mediche è sufficientemente motivata qualora informi il funzionario del modo in cui è stata trattata la sua domanda e delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano un recupero da parte del regime di assicurazione malattia delle Comunità europee degli anticipi che gli erano stati concessi. Anche supponendo che egli non sia stato destinatario di tutte le distinte al momento della loro predisposizione, l’interessato è stato in condizione di valutare l’opportunità di intentare un’azione dinanzi al giudice comunitario quando le distinte mancanti sono state allegate alla decisione di rigetto del reclamo.

Inoltre, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui sia insufficientemente motivata, tale decisione di rigetto del reclamo dovrebbe essere interpretata nel senso che presenta quantomeno un principio di motivazione, che consente all’istituzione di fornire informazioni complementari nel corso del giudizio e di adempiere al proprio obbligo di motivazione.

(v. punti 53, 58 e 59)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II‑463, punti 41 e 44)

2.      Una decisione di rigetto di una domanda di presa a carico delle spese mediche al 100% che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a una domanda identica precedentemente respinta e oggetto di ricorso dinanzi al giudice comunitario non modifica la situazione giuridica del ricorrente e non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

Anche supponendo che una decisione del genere possa interpretarsi come un atto di conferma della prima decisione, e che possa quindi confondersi con quest’ultima e sia, in tale misura, potenzialmente lesiva, il giudice comunitario dinanzi al quale sia stato proposto ricorso contro tale decisione dovrebbe rilevare d’ufficio il fatto che il ricorso vede contrapposte le stesse parti, ha lo stesso oggetto e si basa sugli stessi motivi. Pertanto, il ricorso soggiacerebbe all’eccezione di litispendenza e sarebbe quindi manifestamente irricevibile.

(v. punti 67 e 68)

Riferimento:

Corte: 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio (Racc. pag. 511, punti 3‑5), e 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione (Racc. pag. 2831, punto 9)

Tribunale di primo grado: 14 giugno 2007, causa T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 16); 9 luglio 2008, cause riunite T‑296/05 e T‑408/05, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 47‑49, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑432/08 P); 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39‑41, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑513/08 P), e 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 32‑34, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑528/08 P)

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2008, causa F‑80/06, Duyster/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52), e 20 maggio 2009, causa F‑73/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑311/09 P)