Language of document : ECLI:EU:C:2019:249

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 marzo 2019 (*)

«Ricorso di annullamento – Regime linguistico – Procedura di selezione di agenti contrattuali – Invito a manifestazione d’interesse – Autisti – Gruppo di funzioni I – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio»

Nella causa C‑377/16,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 7 luglio 2016,

Regno di Spagna, rappresentato da M.J. García‑Valdecasas Dorrego e da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da D. Nessaf, C. Burgos e M. Rantala, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (U/D), EP/CAST/S/16/2016 (GU 2016, C 131 A, pag. 1; in prosieguo: l’«invito a manifestazione d’interesse»).

 Contesto normativo

 Regolamento n. 1/58

2        L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1/58»), dispone quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

3        L’articolo 2 di detto regolamento prevede quanto segue:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

4        Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento:

«Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

 Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti

5        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») sono stati adottati mediante il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

 Statuto dei funzionari

6        Il titolo I dello Statuto dei funzionari, intitolato «Disposizioni generali», comprende gli articoli da 1 a 10 quater.

7        L’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari così dispone:

«1.      Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (…) [sulla] lingua (…).

(…)

6.      Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. (…)».

8        Il titolo III dello Statuto dei funzionari è intitolato «Carriera del funzionario».

9        Il capitolo 1 di detto titolo, rubricato «Assunzione», contiene gli articoli da 27 a 34 dello Statuto dei funzionari. Tra questi, l’articolo 28 recita:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…)

f)      avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

10      Nell’ambito del capitolo 3 del citato titolo III, intitolato «Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione», l’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dispone:

«Precedentemente alla prima promozione successiva all’assunzione, i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea. (…)»

11      L’allegato III dello Statuto dei funzionari, relativo alla procedura di concorso, stabilisce, segnatamente, il tipo e le modalità di concorso, la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire, nonché le conoscenze linguistiche eventualmente richieste per la natura di tali posti.

 RAA

12      Il titolo I del RAA, intitolato «Disposizioni generali», raggruppa gli articoli da 1 a 7 bis di tale regime.

13      A norma dell’articolo 1 del RAA, tale regime si applica ad ogni agente, assunto con contratto dall’Unione, che acquisisca, in particolare, la qualifica di «agente contrattuale».

14      L’articolo 3 bis del RAA enuncia segnatamente quanto segue:

«È considerato “agente contrattuale”, ai sensi del presente regime, l’agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni

a)      manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni dell’Unione;

(…)».

15      Il titolo IV del RAA è rubricato «Degli agenti contrattuali» e contiene gli articoli da 79 a 119 di tale regime.

16      Nel capitolo 1 del suddetto titolo, rubricato «Disposizioni generali», figura l’articolo 80 del RAA, che è così formulato:

«1.      Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti.

2.      La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

Gruppi di funzioni

Gradi

Funzioni

IV

13‑18

Mansioni amministrative, consultive, linguistiche ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

III

8‑12

Mansioni esecutive, redazionali, contabili ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

II

4-7

Lavori d’ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.

I

1‑3

Mansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei.


3.      Sulla base di questa tabella, l’autorità [abilitata a concludere i contratti di assunzione degli agenti contrattuali] di ciascuna istituzione, agenzia o ente di cui all’articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni connesse a ciascun tipo di mansione.

4.      [L’articolo] 1 quinquies (…) dello statuto si applic[a] per analogia.

(…)»

17      All’articolo 82 del RAA, contenuto nel capitolo 3 del citato titolo IV, intitolato «Condizioni di assunzione», si dispone quanto segue:

«(…)

2.      I requisiti minimi per l’assunzione di un agente contrattuale sono:

a)      per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell’obbligo;

(…)

3.      Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

(…)

e)      provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

(…)

5.      L’Ufficio europeo di selezione del personale [(EPSO)] fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni. L’Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti contrattuali.

(…)».

 Procedura di selezione controversa

18      Il 14 aprile 2016 il Parlamento europeo ha pubblicato l’invito a manifestazione d’interesse al fine di costituire una base di dati di candidati idonei ad essere assunti in qualità di agenti contrattuali per l’esercizio della funzione di autista. Risulta dalla parte introduttiva di tale invito che il numero complessivo di posti eventualmente disponibili è di 110 circa e che la sede di servizio sarà «essenzialmente a Bruxelles» (Belgio).

19      Il titolo II dell’invito a manifestazione d’interesse, intitolato «Natura delle funzioni», stabilisce che l’agente contrattuale assunto «sarà incaricato, sotto la supervisione di un funzionario o di un agente temporaneo, di eseguire i compiti di autista», e precisa:

«(…) A titolo indicativo, detti compiti si possono riassumere nel modo seguente:

–        trasportare personalità e funzionari o altri agenti del Parlamento europeo principalmente a Bruxelles, Lussemburgo [(Lussemburgo)] e Strasburgo [(Francia)], nonché in altri Stati membri e paesi terzi

–        trasportare visitatori (corpo diplomatico e personalità esterne)

–        trasportare beni e documenti

–        trasportare corrispondenza

–        provvedere all’uso corretto del veicolo, segnatamente dei relativi strumenti tecnologici

–        garantire la sicurezza delle persone e dei beni nel corso del trasporto nel rispetto del codice della strada nazionale

–        effettuare, eventualmente, il carico e lo scarico dei veicoli

–        effettuare, eventualmente, lavori amministrativi o di supporto logistico».

20      Il titolo IV dell’invito a manifestazione d’interesse, intitolato «Requisiti di ammissione», stabilisce che l’assunzione in qualità di agenti contrattuali è subordinata al soddisfacimento di varie condizioni, tra le quali rientra la conoscenza di due lingue ufficiali dell’Unione. A questo proposito, i candidati devono avere, da un lato, una «conoscenza approfondita [livello minimo C1 (…)] di una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea» quale «lingua 1» della procedura di selezione e, dall’altro, una «conoscenza soddisfacente (livello B2) del francese, dell’inglese o del tedesco» quale «lingua 2» della procedura di selezione (in prosieguo: la «lingua 2 della procedura di selezione»), fermo restando che «la lingua 2 deve essere differente dalla lingua 1».

21      Il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, adottato dal Consiglio d’Europa [raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. R (98) 6, del 17 marzo 1998; in prosieguo: il «QCER»], definisce le competenze linguistiche in sei livelli, che vanno dal livello A1 al livello C2. Esso contiene varie tabelle, una delle quali espone in maniera globale i livelli comuni di conoscenza. Il livello B2, che corrisponde alla conoscenza linguistica di un «utente autonomo», viene presentato nel QCER nella maniera seguente:

«È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni».

22      La limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca viene motivata nel titolo IV dell’invito a manifestazione d’interesse nei seguenti termini:

«Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) [il 27 novembre 2012] nella causa C‑566/10 P, Repubblica italiana/Commissione [EU:C:2012:752], il Parlamento europeo è tenuto, nell’ambito del presente invito a manifestazione d’interesse, a motivare la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione.

Si informano pertanto i candidati che le tre lingue 2 indicate ai fini del presente invito a manifestazione d’interesse sono state scelte alla luce dell’interesse del servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediatamente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano.

Secondo una prassi consolidata del Parlamento europeo per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, e [considerate] le esigenze dei servizi in materia di comunicazione esterna e di trattamento dei fascicoli, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate. Inoltre, nei rapporti informativi del 2013, il 92% del personale ha dichiarato di conoscere l’inglese, l’84% di conoscere il francese e il 56% di conoscere il tedesco. Le altre lingue ufficiali non superano la soglia del 50% del personale che dichiara di averne una conoscenza soddisfacente.

Pertanto, per conciliare l’interesse del servizio e le esigenze e capacità dei candidati, tenendo conto del settore specifico della presente selezione, è legittimo esigere la conoscenza di una di queste tre lingue per garantire che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino almeno una di queste tre lingue ufficiali come lingua di lavoro.

Peraltro, ai fini della parità di trattamento, ogni candidato al concorso, anche se ha una di queste tre lingue come prima lingua ufficiale, deve possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, scelta tra queste tre lingue.

Tramite un esame delle competenze linguistiche specifiche il Parlamento europeo intende valutare, in un ambiente assai simile a quello in cui i neoassunti dovranno lavorare, se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi».

23      A mente del titolo VI dell’invito a manifestazione d’interesse, intitolato «Procedura di iscrizione e termine ultimo per la presentazione delle candidature», i candidati devono presentare le loro candidature utilizzando un modulo di iscrizione elettronica disponibile sul sito Internet dell’EPSO. In conformità delle indicazioni contenute nel titolo VII dell’invito suddetto, rubricato «Tappe della selezione», si tratta di una selezione per titoli e al riguardo viene precisato che «[l]a selezione per titoli è svolta unicamente sulla base delle informazioni comunicate dal candidato nella sezione “Valutatore dei talenti” del modulo d’iscrizione».

24      Dal titolo VIII dell’invito a manifestazione d’interesse, rubricato «Risultati della selezione», risulta che, al termine della procedura di selezione, i 300 candidati che avranno conseguito, in conformità dei criteri pertinenti, il maggior numero di punti saranno iscritti nella base di dati costituita a tal fine. Nel titolo IX del medesimo invito, intitolato «Assunzione», si ricorda che l’iscrizione in questa base di dati non costituisce una garanzia di assunzione. Relativamente all’ipotesi in cui sia prevista l’assunzione di candidati iscritti nella suddetta base di dati, l’invito a manifestazione d’interesse dispone in particolare quanto segue:

«Ove si presenti una possibilità di contratto, i servizi incaricati dell’assunzione consulteranno la banca dati e convocheranno i candidati il cui profilo corrisponde meglio alle esigenze del posto in questione.

I candidati sosterranno un colloquio inteso a valutare se il loro profilo corrisponde al posto disponibile. Nel corso del colloquio, saranno valutate le conoscenze linguistiche (lingua 1 e lingua 2). Potranno essere valutate anche le conoscenze linguistiche delle altre lingue indicate dal candidato.

(…)

Alla luce dell’esito del colloquio e degli eventuali test teorici e/o pratici ai candidati potrà essere proposto un impiego».

25      I candidati selezionati verranno assunti in qualità di agenti contrattuali («gruppo di funzioni I») ed il contratto sarà stipulato in conformità degli articoli 3 bis, 84 e 85 del RAA. Esso avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato per un altro anno prima di essere eventualmente rinnovato una seconda volta per una durata indeterminata.

26      Il titolo X dell’invito a manifestazione d’interesse, rubricato «Comunicazioni», prevede:

«Il Parlamento europeo contatterà i candidati attraverso il loro conto EPSO o per posta elettronica. È loro compito seguire l’evoluzione della procedura e verificare le informazioni che li riguardano consultando il proprio conto EPSO e la loro posta elettronica personale a intervalli regolari, almeno 2 volte alla settimana. Se, a causa di un problema tecnico, un candidato non è in grado di verificare tali informazioni, è tenuto a segnalarlo immediatamente all’indirizzo elettronico della procedura:

ACdrivers2016@ep.europa.eu

Per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura, occorre inviare un messaggio di posta elettronica alla stessa casella funzionale».

 Conclusioni delle parti

27      Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia annullare l’invito a manifestazione d’interesse e condannare il Parlamento alle spese. Tale annullamento dovrebbe altresì comportare quello della base di dati creata in virtù dell’invito suddetto.

28      Il Parlamento chiede che la Corte voglia respingere il ricorso perché infondato e condannare il Regno di Spagna alle spese.

 Sul ricorso

29      A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna deduce quattro motivi.

30      Il primo motivo riguarda un’illegittima limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO alle sole lingue inglese, francese e tedesca.

31      Il secondo motivo verte su un’erronea interpretazione dei requisiti linguistici previsti nel RAA per gli agenti contrattuali.

32      Il terzo e quarto motivo, che verranno trattati congiuntamente, hanno ad oggetto la legittimità della limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca.

 Sul primo motivo, relativo alla limitazione della scelta della lingua di comunicazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca

 Argomenti delle parti

33      Il Regno di Spagna fa valere, in via principale, che l’invito a manifestazione d’interesse viola gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58, l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, limitando alle sole lingue inglese, francese e tedesca le lingue utilizzabili dai candidati per comunicare con gli organizzatori della procedura di selezione in questione. Il Regno di Spagna sostiene in proposito che le candidature che verranno depositate nel contesto dell’invito a manifestazione d’interesse costituiscono «testi, diretti alle istituzioni (…) da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro», ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/58, e debbono dunque, a norma di tale articolo, poter essere redatte e presentate all’istituzione interessata – nella specie il Parlamento –, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

34      In subordine, il Regno di Spagna ritiene che la limitazione della scelta delle lingue di comunicazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca costituisca una violazione dell’articolo 22 della Carta, relativo al rispetto, da parte dell’Unione, della diversità linguistica, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, a mente del quale è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua, a meno che essa non sia giustificata in conformità di quest’ultima disposizione. Secondo il Regno di Spagna, i candidati che non possono compilare il modulo di candidatura disponibile sul sito Internet dell’EPSO o comunicare con il Parlamento utilizzando la loro lingua materna sono svantaggiati rispetto ai candidati di lingua materna inglese, francese o tedesca. Detto Stato membro fa valere che nessun valido motivo permette di giustificare una siffatta discriminazione fondata sulla lingua.

35      Il Parlamento contesta tali argomenti precisando che l’invito a manifestazione d’interesse non impone l’uso di alcuna lingua particolare per compilare il modulo di iscrizione elettronica presente sul sito Internet dell’EPSO. Detto invito non limiterebbe neppure l’uso delle lingue di comunicazione tra, da un lato, i candidati e, dall’altro, l’EPSO o il Parlamento. Secondo tale istituzione, il fatto che il suddetto modulo d’iscrizione fosse disponibile, per ragioni tecniche, soltanto nelle lingue inglese, francese e tedesca, non implica per questo un obbligo per i candidati di compilarlo in una di queste tre lingue. Il Parlamento fa valere per il resto che alcune candidature sono state redatte in una lingua diversa dall’inglese, dal francese o dal tedesco, e che esse sono state valutate dal comitato di selezione con l’aiuto, ove necessario, di assessori linguistici. Date tali circostanze, il Parlamento ritiene di aver pienamente adempiuto al proprio obbligo di comunicare con i candidati in una lingua da essi liberamente scelta.

 Giudizio della Corte

36      A norma dell’articolo 2 del regolamento n. 1/58, che corrisponde, in sostanza, all’articolo 24, quarto comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 4, della Carta, i testi diretti alle istituzioni dell’Unione da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali, contemplate dall’articolo 1 del medesimo regolamento, e la risposta dell’istituzione deve essere redatta nella medesima lingua. In quanto componente essenziale del rispetto della diversità linguistica dell’Unione, la cui importanza è ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE, nonché all’articolo 22 della Carta, il diritto riservato a tali persone di scegliere, tra le lingue ufficiali dell’Unione, la lingua da utilizzare negli scambi con le istituzioni, come il Parlamento europeo, riveste un carattere fondamentale.

37      Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, dall’obbligo incombente all’Unione di rispettare la diversità linguistica non può desumersi l’esistenza di un principio giuridico generale, il quale assicuri a ciascuna persona il diritto a che tutto ciò che può ledere i suoi interessi venga redatto nella sua lingua in qualsiasi circostanza, e in virtù del quale le istituzioni siano tenute, senza previsione di alcuna possibilità di deroga, ad utilizzare la totalità delle lingue ufficiali in qualsiasi situazione (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Kik/UAMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, punto 82; del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 88, nonché del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 203).

38      Nel quadro specifico delle procedure di selezione del personale dell’Unione, la Corte ha già statuito, al punto 88 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che al divieto di discriminazioni fondate sulla lingua è possibile apportare delle limitazioni, in conformità dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari. Pertanto, fatto salvo l’obbligo, ricordato segnatamente al punto 71 della suddetta sentenza, di pubblicare i bandi di concorso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, letto in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento n. 1/58, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, le istituzioni possono prevedere, eventualmente, delle limitazioni riguardanti l’utilizzo delle lingue ufficiali in tale contesto, purché simili limitazioni siano, come prescritto dal citato articolo 1 quinquies, paragrafo 6, oggettivamente e ragionevolmente giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale e proporzionate alla finalità perseguita.

39      Risulta dunque dal summenzionato punto 88 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che, nel quadro delle procedure di selezione del personale dell’Unione, le istituzioni non possono vedersi imporre obblighi che vadano oltre quanto prescritto dall’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari.

40      Di conseguenza, la questione della legittimità della limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca delle lingue utilizzabili dai candidati per comunicare con l’EPSO e con il Parlamento, costituente l’oggetto del presente ricorso, deve essere esaminata alla luce dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, applicabile alle procedure di selezione di agenti contrattuali in forza dell’articolo 80, paragrafo 4, del RAA.

41      Poiché il Parlamento contesta l’esistenza di una limitazione della scelta della lingua di comunicazione tra l’EPSO e i candidati alle sole lingue inglese, francese e tedesca, occorre, in primo luogo, prima di qualsiasi esame dell’argomento del Regno di Spagna secondo cui tale limitazione costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua contraria all’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, verificare se, alla luce degli argomenti addotti dalle due parti, l’invito a manifestazione d’interesse contenga effettivamente una limitazione siffatta.

42      Secondo le indicazioni contenute nell’invito a manifestazione d’interesse, la procedura di selezione contemplata da quest’ultimo si svolge esclusivamente «per titoli», soltanto sulla base dell’esame delle risposte fornite dai candidati alle domande formulate nella sezione «Valutatore di talento» (Évaluateur de talent – Talentfilter – Talent Screener) che figura nel modulo di iscrizione elettronica disponibile sul sito Internet dell’EPSO. Pertanto, risulta da detto invito che le candidature dovevano essere presentate on line mediante il suddetto modulo di iscrizione elettronica.

43      A questo proposito, è pacifico tra le parti della controversia che il modulo di iscrizione elettronica di cui all’invito a manifestazione d’interesse era disponibile sul sito Internet dell’EPSO unicamente nelle lingue inglese, francese e tedesca. Tuttavia, mentre il Regno di Spagna deduce da una siffatta limitazione delle lingue di presentazione del modulo una limitazione di fatto delle lingue utilizzabili per compilare il modulo stesso, il Parlamento sostiene che, poiché l’invito suddetto non prevedeva alcuna disposizione vincolante riguardo alla lingua da utilizzare per compilare il modulo stesso, i candidati restavano liberi di riempirlo utilizzando, oltre alle tre lingue di cui sopra, altre lingue ufficiali dell’Unione.

44      Orbene, in assenza di qualsiasi indicazione nell’invito a manifestazione d’interesse quanto al fatto che il modulo di iscrizione elettronica, disponibile sul sito Internet dell’EPSO unicamente nelle lingue inglese, francese e tedesca, poteva essere compilato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, i candidati hanno ragionevolmente potuto supporre che tale modulo dovesse obbligatoriamente essere compilato in una delle tre lingue summenzionate. Date tali circostanze, non si può escludere che dei candidati siano stati, di fatto, privati della possibilità di utilizzare la lingua ufficiale dell’Unione di loro scelta per presentare le loro candidature.

45      Preso atto di tale limitazione della scelta della lingua utilizzabile nelle comunicazioni, occorre esaminare, in secondo luogo, se tale limitazione abbia creato una disparità di trattamento tra i candidati, contraria all’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari.

46      A questo proposito, occorre considerare che i candidati, i quali, a motivo dell’indisponibilità del modulo di iscrizione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, sono giunti alla conclusione che dovevano compilare il modulo di iscrizione in lingua inglese, francese o tedesca, e che hanno pertanto redatto la propria candidatura in una di queste lingue, anche quando nessuna di esse corrispondeva alla lingua ufficiale dell’Unione che essi padroneggiavano maggiormente, possono essere stati svantaggiati, sotto il profilo sia della perfetta comprensione del modulo in questione, sia della redazione delle loro candidature, rispetto ai candidati la cui lingua ufficiale preferita corrispondeva ad una delle tre lingue sopra indicate.

47      Così, l’indisponibilità del modulo di iscrizione sul sito Internet dell’EPSO in tutte le lingue ufficiali dell’Unione ha avuto come conseguenza che i candidati intenzionati ad utilizzare una lingua ufficiale diversa dall’inglese, dal francese o dal tedesco per compilare il modulo suddetto e dunque per presentare una candidatura, hanno ricevuto – essendo stati privati della possibilità di utilizzare la lingua ufficiale che essi padroneggiavano maggiormente – un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai candidati la cui lingua ufficiale preferita corrispondeva ad una delle tre lingue di cui sopra. Ne è così derivata una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.

48      Per contro, alla luce degli elementi addotti dal Regno di Spagna, non risulta che i candidati non potessero comunicare, se del caso, per posta elettronica con il Parlamento o con l’EPSO nella lingua ufficiale di loro scelta. Il motivo di ricorso del Regno di Spagna relativo alla limitazione delle lingue di comunicazione non può dunque trovare accoglimento nella parte riguardante tali comunicazioni. Ciò premesso, la disparità di trattamento constatata al punto precedente, vertente sulle lingue utilizzabili per compilare il modulo di iscrizione e dunque per presentare una candidatura, non può essere compensata dalla possibilità per i candidati di comunicare nella lingua ufficiale di loro scelta, se del caso a mezzo posta elettronica, con il Parlamento o con l’EPSO a proposito di altri aspetti relativi alla procedura di selezione in questione.

49      Come si è ricordato al punto 38 della presente sentenza, risulta dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari che una disparità di trattamento fondata sulla lingua non può essere ammessa, nell’applicazione di detto statuto, a meno che essa non sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata e risponda a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

50      Avendo il Regno di Spagna dimostrato che l’invito a manifestazione d’interesse istituisce una disparità di trattamento idonea a configurare una discriminazione fondata sulla lingua, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, incombeva al Parlamento dimostrare il carattere giustificato di tale limitazione.

51      Tuttavia, nella specie, il Parlamento non ha fornito, né nell’invito a manifestazione d’interesse, né nei propri scritti difensivi, né all’udienza dinanzi alla Corte, alcun elemento capace di dimostrare l’esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale che rendesse necessario istituire una differenza di trattamento, quale quella constatata al punto 47 della presente sentenza, relativa alle lingue da utilizzare per compilare il modulo di iscrizione elettronica. Ne consegue che il Parlamento non ha dimostrato il carattere giustificato della limitazione della scelta della lingua di comunicazione risultante dall’invito a manifestazione d’interesse.

52      Di conseguenza, il primo motivo di ricorso è fondato.

 Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 82 del RAA

 Argomenti delle parti

53      Con la prima parte del suo secondo motivo, il Regno di Spagna fa valere che il requisito, previsto dall’invito a manifestazione d’interesse, di una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione costituisce una violazione dell’articolo 82 del RAA, in quanto la conoscenza di una seconda lingua non sarebbe necessaria per l’esercizio delle funzioni che i candidati selezionati sono chiamati a svolgere. Risulterebbe dall’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA che un’amministrazione può esigere da un candidato a funzioni di agente contrattuale, oltre alla conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione, la conoscenza soddisfacente di una seconda lingua specifica soltanto in ragione della particolare natura dei posti da coprire. Orbene, nel caso di specie, una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua non sarebbe giustificata dall’esercizio dei compiti affidati agli agenti contrattuali che verranno assunti. Il Regno di Spagna ricorda in proposito che l’articolo 80 del RAA definisce i compiti attribuiti ad agenti contrattuali del gruppo di funzioni I come mansioni manuali e di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei. Con la seconda parte di tale motivo, il Regno di Spagna sostiene che, anche supponendo che si possa esigere da un candidato allo svolgimento di incarichi siffatti che egli disponga di una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale e di una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, il livello di conoscenza B2 ai sensi del QCER, richiesto nell’invito a manifestazione d’interesse per questa seconda lingua, non è giustificato.

54      Il Parlamento replica affermando che l’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA esige la conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione a titolo di obbligo statutario.

 Giudizio della Corte

55      Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA, «[p]er essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre (…) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere». Il Regno di Spagna fa valere, con la prima parte del suo secondo motivo, che tale disposizione esige dai candidati a funzioni di agente contrattuale la conoscenza di una seconda lingua dell’Unione soltanto quando ciò sia richiesto dalle funzioni che essi sono destinati ad esercitare, circostanza questa che però non sussisterebbe nel caso di specie.

56      Occorre dunque stabilire se i requisiti linguistici indicati al citato articolo 82, paragrafo 3, lettera e), esigano in maniera sistematica dai candidati a posti di agente contrattuale la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione e la conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

57      A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari prevede, in maniera analoga, che «[p]er la nomina a funzionario occorre (…) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere». In conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, si richiede altresì ai funzionari che essi, antecedentemente alla loro prima promozione dopo l’assunzione, dimostrino la loro capacità di lavorare «in una terza lingua tra quelle menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, TUE», vale a dire tra le lingue ufficiali dell’Unione. Ne discende necessariamente che il requisito attinente alla conoscenza di una seconda lingua, previsto dall’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari, non può essere considerato facoltativo per questi ultimi.

58      Nella misura in cui gli agenti contrattuali sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, al pari dei funzionari, in un ambiente multilinguistico, nulla consente di interpretare le conoscenze linguistiche che l’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA richiede agli agenti contrattuali in modo diverso da quelle richieste, in termini identici, ai funzionari ai sensi dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari. La circostanza che i funzionari, a differenza degli agenti contrattuali, debbano eventualmente dimostrare la conoscenza di una terza lingua si spiega con il fatto che questi ultimi non sono assoggettati al regime di promozione stabilito dallo Statuto dei funzionari. Tuttavia, tale differenza è irrilevante ai fini dell’interpretazione del requisito relativo alla conoscenza di una seconda lingua enunciato, da un lato, all’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari e, dall’altro, all’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA.

59      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, l’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA deve essere interpretato nel senso che i candidati all’assunzione come agenti contrattuali sono tenuti a dimostrare la conoscenza di almeno due lingue ufficiali. Ne consegue che la prima parte del secondo motivo di ricorso del Regno di Spagna deve essere respinta.

60      Con la seconda parte di tale motivo, il Regno di Spagna sostiene che, tenuto conto della natura delle funzioni che gli agenti contrattuali saranno chiamati ad esercitare, il livello di conoscenze richiesto nell’invito a manifestazione d’interesse relativamente alla lingua 2 della procedura di selezione, vale a dire un livello B2 ai sensi del QCER, non è giustificato. Nella misura in cui l’argomentazione sviluppata a sostegno di questa seconda parte del motivo coincide con quella presentata a sostegno del terzo e del quarto motivo, tale parte verrà esaminata congiuntamente a questi ultimi.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, nonché sul terzo e sul quarto motivo, riguardanti la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca

 Argomenti delle parti

61      Il Regno di Spagna sostiene che la limitazione, prevista nell’invito a manifestazione d’interesse, della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca è arbitraria, viola il regime linguistico stabilito dagli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58 e costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 22 della Carta, dall’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari e dall’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA. Nessuna delle ragioni indicate nell’invito a manifestazione d’interesse potrebbe essere considerata come configurante un obiettivo legittimo di interesse generale idoneo a giustificare una limitazione di questo tipo. Più in particolare, la ragione attinente all’«interesse del servizio» che risulterebbe dall’esigenza che il personale assunto sia operativo sin dal primo giorno nelle lingue richieste e possa comunicare in maniera efficace nell’ambito del suo lavoro sarebbe stereotipata e senza alcun nesso con la natura delle funzioni che verranno esercitate. In ogni caso, tale limitazione non sarebbe proporzionata alle reali esigenze del servizio. Allo stesso modo, il requisito di un livello di conoscenza B2, ai sensi del QCER, per quanto riguarda la lingua 2 della procedura di selezione sarebbe sproporzionato.

62      Il Parlamento contesta tali argomenti facendo valere che la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione è debitamente motivata nell’invito a manifestazione d’interesse sulla scorta, segnatamente, dell’obiettivo consistente nel disporre di personale immediatamente operativo e capace di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano.

 Giudizio della Corte

63      Per le ragioni indicate ai punti da 36 a 40 della presente sentenza, occorre valutare la legittimità della limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca alla luce dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari. Infatti, al pari della limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per compilare il modulo di iscrizione elettronica sul sito Internet dell’EPSO e dunque per presentare una candidatura, la quale costituisce l’oggetto del primo motivo di ricorso presentato dal Regno di Spagna, la limitazione contestata con la seconda parte del secondo motivo di ricorso, nonché con il terzo e con il quarto motivo di ricorso, si inscrive nel contesto specifico dell’organizzazione delle procedure di selezione del personale dell’Unione disciplinate, in particolare, dallo Statuto dei funzionari.

64      A questo scopo, occorre ricordare anzitutto, come si è rilevato ai punti 38 e 49 della presente sentenza, che l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, applicabile alle procedure di selezione degli agenti contrattuali in virtù dell’articolo 80, paragrafo 4, del RAA, vieta, nell’applicazione di detto statuto, qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua, fermo restando che, in virtù del paragrafo 6 del citato articolo 1 quinquies, delle differenze di trattamento fondate sulla lingua possono essere autorizzate qualora siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale.

65      Nella misura in cui l’invito a manifestazione d’interesse prevedeva, in applicazione del RAA, una limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca, i candidati le cui conoscenze linguistiche non permettevano di soddisfare tale requisito sono stati privati della possibilità di partecipare a detta procedura di selezione, e ciò quand’anche essi avessero una conoscenza sufficiente, tenuto conto delle condizioni stabilite dall’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA, di almeno due lingue ufficiali dell’Unione.

66      Così, il fatto di aver imposto ai candidati di scegliere la lingua 2 della procedura di selezione tra le sole lingue inglese, francese e tedesca costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata a norma dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.

67      Per quanto riguarda poi l’esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari, idoneo a giustificare la suddetta disparità di trattamento, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’interesse del servizio può rendere necessario che le persone assunte dispongano di conoscenze linguistiche specifiche. Pertanto, la natura particolare dei compiti da svolgere può giustificare un’assunzione fondata, tra l’altro, su una conoscenza approfondita di una lingua specifica (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 1975, Küster/Parlamento, 79/74, EU:C:1975:85, punti 16 e 17; del 29 ottobre 1975, Küster/Parlamento, 22/75, EU:C:1975:140, punti 13 e 14, nonché del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 88).

68      A questo proposito, nell’ambito di una procedura di selezione, le istituzioni godono di un ampio margine di discrezionalità per valutare l’interesse del servizio nonché le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione (v., per analogia, sentenze del 4 febbraio 1987, Bouteiller/Commissione, 324/85, EU:C:1987:59, punto 6; del 3 aprile 2003, Parlamento/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, punto 35, e del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punto 77). Pertanto, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione per quanto riguarda, segnatamente, le specifiche conoscenze linguistiche che occorre esigere, nell’interesse del servizio, dai candidati ad un concorso (v., per analogia, sentenza del 3 aprile 2003, Parlamento/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

69      Tuttavia, spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze attinenti alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a specifiche conoscenze linguistiche deve essere proporzionata a tale interesse e fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che consentano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione imposta e ai giudici dell’Unione di verificarne la legittimità (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punti 90 e 92).

70      A questo proposito, il Parlamento ritiene che l’interesse del servizio, quale risultante dall’invito a manifestazione d’interesse, consistente nel disporre di personale immediatamente operativo e capace di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano, sia idoneo a giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca. Il Regno di Spagna sostiene, per contro, che le ragioni indicate nell’invito suddetto non sono in grado di giustificare tale limitazione.

71      Come risulta dal punto 22 della presente sentenza, l’invito a manifestazione d’interesse chiarisce, al titolo IV, che le tre lingue prescelte a titolo di lingua 2 della procedura di selezione, ossia le lingue inglese, francese e tedesca, sono state così individuate al fine di rispondere all’«interesse del servizio» consistente nella necessità che le persone assunte siano «immediatamente operativ[e] e capac[i] di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano». A questo proposito, viene precisato che, in considerazione della «prassi consolidata» del Parlamento «per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna», e considerate le «esigenze dei servizi in materia di comunicazione esterna e di trattamento dei fascicoli», «il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate».

72      Tuttavia, queste ragioni, pur indicando l’esistenza di un interesse del servizio a che i nuovi assunti possano comunicare in maniera efficace sin dalla loro entrata in servizio, non sono sufficienti, di per sé stesse, per dimostrare che le funzioni in questione, ossia quelle di autista presso il Parlamento europeo, rendano concretamente necessaria la conoscenza di una delle tre lingue suddette, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione.

73      A questo proposito, nella misura in cui le summenzionate ragioni spiegano che l’inglese, il francese e il tedesco sono le lingue più utilizzate presso il Parlamento europeo sia per le comunicazioni interne sia per quelle esterne, nonché per il trattamento dei fascicoli, l’invito a manifestazione d’interesse lascia intendere che queste tre lingue sono, in generale, le lingue più utili per lavorare in seno a detta istituzione. Tuttavia, laddove il Parlamento europeo non abbia adottato, in applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1/58, delle norme interne riguardanti le modalità di applicazione del proprio regime linguistico, non si può affermare, senza tener conto delle funzioni che le persone assunte saranno concretamente chiamate ad esercitare, che le tre lingue in questione siano, necessariamente, le lingue più utili per tutte le funzioni nell’ambito di tale istituzione.

74      Orbene, le ragioni indicate al titolo IV dell’invito a manifestazione d’interesse intese a giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione non si occupano in alcun modo della giustificazione di tale limitazione in rapporto alle concrete esigenze linguistiche attinenti alle funzioni che gli autisti assunti saranno chiamati ad esercitare. Date tali circostanze, le ragioni di cui sopra non sono fondate su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che consentano di concludere che l’interesse del servizio esige, nella specie, una siffatta disparità di trattamento fondata sulla lingua.

75      Invero, le funzioni che gli autisti assunti saranno chiamati ad esercitare sono descritte nel titolo II dell’invito a manifestazione d’interesse. A questo proposito, tale titolo precisa che l’agente contrattuale sarà incaricato «di eseguire i compiti di autista», che consistono, segnatamente, nel «trasportare personalità e funzionari o altri agenti del Parlamento europeo principalmente a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, nonché in altri Stati membri e paesi terzi», nel «trasportare visitatori (corpo diplomatico e personalità esterne)», nonché nel «provvedere all’uso corretto del veicolo, segnatamente dei relativi strumenti tecnologici».

76      Tuttavia, né la circostanza addotta dal Parlamento secondo cui gli autisti assunti devono svolgere i loro compiti segnatamente a Bruxelles, a Lussemburgo e a Strasburgo, ossia in tre città situate in Stati membri che annoverano tra le loro lingue ufficiali la lingua francese o quella tedesca, né il fatto, evocato dal Parlamento all’udienza dinanzi alla Corte, secondo cui le persone che gli autisti saranno chiamati a trasportare utilizzano perlopiù la lingua inglese, sono idonei a giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole tre lingue in questione.

77      Infatti, pur non essendo da escludere che l’interesse del servizio possa portare a dover assumere un insieme di autisti in possesso di varie conoscenze linguistiche, tenuto conto della diversità dei luoghi in cui essi saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni o delle conoscenze linguistiche delle persone che essi saranno chiamati a trasportare, resta il fatto che il Parlamento non ha dimostrato per quale motivo ciascuna delle lingue comprese tra quelle designate come lingua 2 della procedura di selezione presenterebbe un’utilità particolare per l’esercizio delle funzioni suddette.

78      Ne consegue che, seppur intese alla luce della descrizione delle funzioni contenuta nel titolo II dell’invito a manifestazione d’interesse, nonché dei chiarimenti forniti dal Parlamento in proposito, le ragioni indicate nel titolo IV di detto invito non sono idonee a giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca. Pertanto, il Parlamento non ha dimostrato che la limitazione a ciascuna delle lingue designate come lingua 2 della procedura di selezione fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata in considerazione delle peculiarità funzionali dei posti da coprire, né per quale ragione, viceversa, tale scelta non potesse cadere su altre lingue ufficiali eventualmente pertinenti in relazione a tali posti.

79      Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso. Per il resto, nella misura in cui il Parlamento non ha dimostrato che la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale, non occorre esaminare la seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente sul livello di conoscenze richiesto di queste medesime lingue.

80      Essendo stati accolti il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso dedotti dal Regno di Spagna, l’invito a manifestazione d’interesse deve essere annullato.

 Sulle conseguenze dell’annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse

 Argomenti delle parti

81      Il Regno di Spagna ritiene che l’annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse determini, come conseguenza, l’annullamento della base di dati che è stata costituita in virtù dell’invito stesso. Pur non chiedendo l’annullamento delle assunzioni eventualmente effettuate sul fondamento dell’iscrizione di un candidato in questa base di dati, il Regno di Spagna sottolinea che l’iscrizione in tale base di dati non costituisce una garanzia di assunzione e dunque, per quanto riguarda i candidati in essa iscritti, il suo annullamento non implica alcuna lesione del principio del legittimo affidamento.

82      Il Parlamento sostiene, per contro, che, poiché questa base di dati è già stata adottata, i candidati sono stati informati del risultato della procedura di selezione e le assunzioni hanno avuto inizio. Al fine di rispettare il principio del legittimo affidamento occorrerebbe mantenere la base di dati in questione, in conformità dell’approccio raccomandato segnatamente nella sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752).

 Giudizio della Corte

83      Quando la Corte statuisce sulle conseguenze risultanti dall’annullamento di una misura relativa alle procedure di selezione del personale dell’Unione, essa deve cercare di conciliare gli interessi dei candidati svantaggiati da un’irregolarità commessa nell’ambito di tale procedura e gli interessi degli altri candidati, di modo che essa è tenuta a prendere in considerazione non soltanto la necessità di reintegrare nei loro diritti i candidati lesi, ma anche il legittimo affidamento dei candidati già selezionati (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punto 14).

84      Nel caso, in particolare, delle irregolarità verificatesi in relazione al regime linguistico applicabile ad una procedura di selezione, il legittimo affidamento dei candidati già selezionati deve essere preso in considerazione realizzando un bilanciamento tra gli effetti derivanti da un’eventuale messa in discussione degli elenchi di candidati formati sulla base di tale procedura di selezione e l’interesse dei candidati lesi (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 103).

85      Nel caso di specie, nella misura in cui l’invito a manifestazione d’interesse è annullato in ragione delle condizioni discriminatorie imposte riguardo alle conoscenze linguistiche dei candidati, la base di dati in questione deve considerarsi inficiata da queste medesime condizioni discriminatorie. Infatti, l’iscrizione dei candidati in questa base di dati si fondava sui risultati ottenuti nel quadro di una procedura di selezione organizzata secondo condizioni non paritarie.

86      A questo proposito occorre rilevare, al pari del Regno di Spagna, che i candidati iscritti nella base di dati in questione non hanno beneficiato, a tale titolo, di alcuna garanzia di assunzione. Infatti, detti candidati – al contrario segnatamente di quelli che si sono già visti offrire un posto di agente contrattuale sulla scorta della loro iscrizione nella base di dati in questione e che vantano a tale titolo un legittimo affidamento a non vedere rimessa in discussione la loro assunzione – non hanno ricevuto alcuna assicurazione aggiuntiva da parte dell’amministrazione atta a creare un legittimo affidamento quanto alla loro assunzione.

87      Pertanto, occorre considerare che la sola iscrizione dei candidati nella base di dati in questione non vale a creare un legittimo affidamento che imponga il mantenimento in vigore degli effetti dell’invito a manifestazione d’interesse annullato. Per contro, l’annullamento della base di dati non può avere alcuna incidenza su eventuali assunzioni già effettuate.

88      Alla luce di tali circostanze, la base di dati deve essere annullata.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

90      Poiché il Regno di Spagna ha concluso chiedendo la condanna del Parlamento alle spese e tale istituzione è rimasta soccombente, occorre condannare quest’ultima alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’invito a manifestazione d’interesse Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (U/D), EP/CAST/S/16/2016, è annullato.

2)      La base di dati costituita in virtù dell’invito a manifestazione d’interesse Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (U/D), EP/CAST/S/16/2016, è annullata.

3)      Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.