Language of document : ECLI:EU:C:2017:300

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 aprile 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore multimediale – Estensioni (“add-ons”) – Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo»

Nella causa C‑527/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Midden-Nederland (tribunale di Midden-Nederland, Paesi Bassi), con decisione del 30 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 2015, nel procedimento

Stichting Brein

contro

Jack Frederik Wullems, anche operante con la denominazione commerciale «Filmspeler»,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Stichting Brein, da D. Visser e P. de Leeuwe, advocaten;

–        per J.F. Wullems, anche operante con la denominazione commerciale «Filmspeler», da J. van Groenendaal, D. Stols e F. Blokhuis, advocaten;

–        per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, T. Rendas e M. Figueiredo, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda, T. Scharf e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stichting Brein, una fondazione che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, e il sig. Jack Frederik Wullems, in ordine alla vendita da parte di quest’ultimo di un lettore multimediale che consente di avere libero accesso a opere audiovisive protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 9, 10, 23, 27 e 33 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(…)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(…)

(27)      La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(…)

(33)      Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».

4        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», così dispone:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)      gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

6        L’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva in parola prevede quanto segue:

«1.      Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)      un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

(…)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Diritto olandese

7        L’articolo 1 dell’Auteurswet (legge olandese sul diritto d’autore; in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore») dispone quanto segue:

«Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi causa, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge».

8        L’articolo 12 della legge sul diritto d’autore è così formulato:

«1.      Per pubblicazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica si intende, inter alia:

1°.      la pubblicazione di una riproduzione, in tutto o in parte, dell’opera

(…)».

9        L’articolo 13a di tale legge così prevede:

«Per moltiplicazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica, non si intende la riproduzione temporanea, avente carattere transitorio o accessorio, e che costituisce parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico eseguito all’unico scopo di consentire

a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)      un utilizzo legittimo

di un’opera, e che è privo di rilievo economico proprio».

10      L’articolo 2 della Wet op de Naburige Rechten (legge sui diritti connessi; in prosieguo: la «legge sui diritti connessi») prevede quanto segue:

«1.      L’artista esecutore ha il diritto esclusivo di autorizzare una o più delle seguenti attività:

(…)

d.      la trasmissione, la ritrasmissione, la messa a disposizione del pubblico o la pubblicazione in altro modo di un’esecuzione o di una registrazione di un’esecuzione o di una sua riproduzione.

(…)».

11      L’articolo 6 della legge sui diritti connessi così stabilisce:

«1.      Il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di autorizzare:

(…)

c.      la trasmissione, la ritrasmissione, la messa a disposizione del pubblico o la pubblicazione in altro modo di un fonogramma da questi prodotto o di una sua riproduzione.

(…)».

12      L’articolo 7a della legge sui diritti connessi è del seguente tenore:

«1.      Il produttore delle prime fissazioni di una pellicola ha il diritto esclusivo di autorizzare:

(…)

c.      la messa a disposizione del pubblico di una prima fissazione di una pellicola da questi prodotta o di una sua riproduzione.

(…)».

13      L’articolo 8 della legge sui diritti connessi così dispone:

«Un’emittente ha il diritto esclusivo di autorizzare una o più delle seguenti operazioni:

(…)

e.      la messa a disposizione del pubblico o la pubblicazione in altro modo di registrazioni di programmi o loro riproduzioni, indipendentemente dagli strumenti tecnici utilizzati. (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La Stichting Brein è una fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore.

15      Il sig. Wullems vende, su vari siti web, tra i quali il proprio sito www.filmspeler.nl, diversi modelli di un lettore multimediale. Quest’ultimo, venduto con la denominazione commerciale «filmspeler», è un dispositivo che funge da intermediario tra, da un lato, una fonte di immagini e/o di segnali audio e, dall’altro, uno schermo televisivo.

16      Su tale lettore, il sig. Wullems ha installato un software open source che consente di aprire file in un’interfaccia facile da utilizzare tramite strutture di menù, e vi ha integrato, senza modificarle, estensioni (add-ons) disponibili su Internet, concepite da terzi, alcune delle quali rinviano specificamente a siti web nei quali sono messe a disposizione degli internauti opere protette senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

17      Le estensioni in parola contengono collegamenti ipertestuali che, quando attivati tramite il telecomando di detto lettore multimediale, rinviano a siti web di diffusione dati in flusso continuo (streaming) gestiti da terzi, alcuni dei quali danno accesso a contenuti digitali con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, mentre altri danno accesso a tali contenuti senza l’autorizzazione di questi ultimi. In particolare, le estensioni hanno la funzione di attingere i contenuti desiderati sui siti di streaming e di riprodurli, con un semplice clic, sul lettore multimediale venduto dal sig. Wullems connesso a uno schermo televisivo.

18      Come risulta dalla decisione di rinvio, il sig. Wullems ha reclamizzato il lettore multimediale «filmspeler», affermando che esso consentirebbe, in particolare, di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

19      Il 22 maggio 2014, la Stichting Brein ha intimato al sig. Wullems di cessare la vendita di tale lettore multimediale. Il 1o luglio 2014, la stessa ha citato in giudizio il sig. Wullems dinanzi al giudice del rinvio al quale ha chiesto di ordinare, in sostanza, la cessazione della vendita di lettori multimediali quali il «filmspeler» o dell’offerta di collegamenti ipertestuali che danno agli utenti illegittimamente accesso a opere protette.

20      Dinanzi al giudice del rinvio, la Stichting Brein sostiene che, attraverso la vendita del lettore multimediale «filmspeler», il sig. Wullems ha effettuato una «comunicazione al pubblico», in violazione degli articoli 1 e 12 della legge sul diritto d’autore e degli articoli 2, 6, 7a e 8 della legge sui diritti connessi. Le suddette disposizioni dovrebbero essere interpretate alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, che esse traspongono nel diritto olandese. Il giudice del rinvio ritiene, a tale riguardo, che la giurisprudenza della Corte non consenta di rispondere con certezza alla questione se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, si configuri una comunicazione al pubblico.

21      Inoltre, dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Wullems sostiene che lo streaming di opere tutelate dal diritto d’autore provenienti da una fonte illegittima rientra nell’eccezione di cui all’articolo 13a della legge sul diritto d’autore, il quale dev’essere interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di cui costituisce la trasposizione nel diritto olandese. Orbene, secondo il giudice del rinvio, la Corte non si è ancora pronunciata sul significato del requisito di un «utilizzo legittimo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/29.

22      Alla luce di quanto precede, il Rechtbank Midden-Nederland (tribunale di Midden-Nederland, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che si configura una “comunicazione al pubblico” ai sensi di tale disposizione quando una persona vende un prodotto (lettore multimediale) in cui essa stessa ha installato add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono resi direttamente accessibili opere tutelate da diritto d’autore, come film, serie e trasmissioni in diretta, senza autorizzazione degli aventi diritto.

2)      Se ai fini della risposta alla prima questione incida accertare

–        se le opere tutelate da diritto d’autore non sono mai state in precedenza pubblicate su Internet con il consenso degli aventi diritto, o sono state pubblicate esclusivamente mediante abbonamento;

–        se gli add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono rese direttamente accessibili opere tutelate da diritto d’autore senza autorizzazione degli aventi diritto sono liberamente disponibili e possono essere installati sul lettore multimediale anche dagli utilizzatori stessi;

–        se i siti web e quindi le opere tutelate da diritto d’autore in essi rese accessibili – senza autorizzazione degli aventi diritto – possono essere consultati dal pubblico anche senza il lettore multimediale.

3)      Se l’articolo 5 della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che si configura un “utilizzo legittimo”, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di tale disposizione, allorché viene realizzata una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un’opera tutelata da diritto d’autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell’avente/degli aventi diritto.

4)      In caso di risposta negativa alla [terza] questione, se la realizzazione di una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un’opera tutelata da diritto d’autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell’avente/degli aventi diritto sia contraria al “test a tre fasi”, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla questioni pregiudiziali prima e seconda

23      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

24      A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

25      In forza della menzionata disposizione, gli autori dispongono pertanto di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 30, e dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

26      Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico», occorre determinare il senso e la portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

27      In proposito, si deve rammentare che dai considerando 9 e 10 della direttiva 2001/29 discende che quest’ultima persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva medesima (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 36, e dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

28      La Corte ha inoltre sottolineato, per quanto riguarda la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che essa comporta una valutazione individualizzata (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

29      Dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 si evince che la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi, vale a dire un «atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37, e dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

30      Per valutare se un utente effettui un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Occorre pertanto applicarli tanto individualmente quanto nella loro reciproca interazione, considerando che, nelle diverse situazioni concrete, possono essere presenti con intensità molto variabile [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 78 e 79; del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 30, nonché dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 34].

31      Fra tali criteri, la Corte ha messo in evidenza, anzitutto, il ruolo imprescindibile dell’utente. Questi realizza infatti un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, i suddetti clienti non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 46, e dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

32      Essa ha poi precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenze del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 32; del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 41, e dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

33      La Corte ha altresì ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», cioè ad un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico (sentenze del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 26; del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 24, nonché dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 37).

34      Infine, la Corte ha più volte evidenziato che il carattere lucrativo di una comunicazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza (v., in particolare, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 204; del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 42, nonché dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 38).

35      Per quanto riguarda, in primo luogo, il punto se la vendita di un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale configuri un «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre rilevare, come emerge dal considerando 23 della direttiva 2001/29, che il diritto d’autore di comunicazione al pubblico, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente nel luogo in cui la comunicazione ha origine, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

36      Inoltre, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia un «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v. sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

37      La Corte ha già dichiarato, a detto proposito, che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 18; v. anche, in tal senso, ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, EU:C:2014:2315, punto 15 nonché sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 43).

38      È questa l’ipotesi che ricorre anche nel caso della vendita di un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale.

39      È vero che, come risulta dal considerando 27 della direttiva 2001/29, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una «comunicazione» ai sensi della direttiva in parola.

40      La Corte ha nondimeno dichiarato, al suddetto riguardo, in riferimento alla fornitura di apparecchi televisivi nelle camere di hotel, che «anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche» non costituisce, in quanto tale, una «comunicazione» ai sensi della direttiva 2001/29, tuttavia tale installazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse. Pertanto, se, mediante apparecchi televisivi in tal modo installati, l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 46).

41      Analogamente, occorre ritenere che non si possa parlare, nel caso di specie, di una «mera» fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione. Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, infatti, il sig. Wullems procede, con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta, alla preinstallazione, nel lettore multimediale «filmspeler», dal medesimo venduto, di estensioni che consentono agli acquirenti specificatamente di accedere alle opere tutelate pubblicate su siti di streaming senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore e di visualizzare tali opere sul loro schermo televisivo (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 42). Poiché siffatta operazione consente di accertare il collegamento diretto tra i siti web che diffondono le opere contraffatte e gli acquirenti di detto lettore multimediale, senza la quale questi ultimi potrebbero soltanto con difficoltà beneficiare delle opere tutelate, una simile attività non coincide con la mera fornitura di attrezzature fisiche, di cui al considerando 27 della direttiva 2001/29. A tale proposito, dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che i siti web di streaming di cui al procedimento principale non sono facilmente identificabili dal pubblico e, per quanto concerne la maggior parte degli stessi, cambiano frequentemente.

42      Di conseguenza, occorre ritenere che la fornitura di un lettore multimediale come quello in discussione nel procedimento principale consenta, in considerazione delle estensioni nello stesso preinstallate, di avere accesso, attraverso strutture di menù, ai collegamenti che contengono dette estensioni, le quali, quando sono attivate tramite il telecomando di tale lettore multimediale, offrono ai suoi utenti un accesso diretto alle opere tutelate pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, e debba essere considerata un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

43      In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate ad un pubblico (sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 31).

44      A tale riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante. Dall’altro, al fine di determinare tale numero di persone, occorre tener conto degli effetti cumulativi che derivano dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali. Pertanto, è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 35; del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 28, e del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

45      Nella fattispecie, è da notare che, secondo il giudice del rinvio, il lettore multimediale «filmspeler» è stato acquistato da un numero considerevole di persone. Inoltre, la comunicazione di cui al procedimento principale riguarda il complesso dei potenziali acquirenti di tale lettore che dispongono di una connessione Internet. Dette persone possono accedere contestualmente alle opere protette, nell’ambito dello streaming delle opere in discussione su Internet. Pertanto, tale comunicazione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone considerevole (v., per analogia, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147 punti 35 e 36).

46      Ne consegue che, con la comunicazione in discussione nel procedimento principale, le opere protette sono effettivamente comunicate a un «pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

47      Inoltre, per quanto riguarda la questione se tali opere siano state comunicate a un pubblico «nuovo» ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 33 della presente sentenza, occorre rilevare che la Corte, nella sua sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 24 e 31), nonché nella sua ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, EU:C:2014:2315), ha statuito che un siffatto pubblico è un pubblico che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale. Nella sua sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media (C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 43), la Corte ha sottolineato che tali decisioni confermano l’importanza di un’autorizzazione del titolare del diritto d’autore di opere tutelate che sono state rese liberamente disponibili su un sito web alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, poiché quest’ultima disposizione prevede precisamente che ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico debba essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore.

48      Dalle sentenze citate al punto precedente risulta infatti che il collocamento, su un sito web, di collegamenti ipertestuali a un’opera protetta che è stata resa liberamente disponibile su un altro sito web, con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore di tale opera, non può essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. A tale proposito, la Corte ha constatato che, qualora e fintantoché tale opera sia liberamente disponibile sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale consente di accedere, si deve ritenere che i titolari del diritto d’autore di tale opera, quando hanno autorizzato detta comunicazione, abbiano considerato l’insieme degli utenti Internet come pubblico, sicché l’atto di comunicazione in discussione non era rivolto a un pubblico nuovo. Tuttavia, la stessa considerazione non può essere dedotta dalle menzionate sentenze in assenza di una tale autorizzazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punti 42 e 43).

49      La Corte ha infatti dichiarato, anzitutto, che qualora sia accertato che una persona che offre un accesso diretto a opere tutelate era al corrente, o era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato forniva accesso a un’opera illegittimamente pubblicata su Internet, occorre ritenere che la messa a disposizione di detto collegamento costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. La Corte ha in seguito aggiunto che lo stesso vale nell’ipotesi in cui tale collegamento consenta agli utilizzatori del sito Internet nel quale esso si trova di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati, in quanto la messa a disposizione di siffatto collegamento costituisce in tal caso un intervento voluto senza il quale tali utilizzatori non potrebbero fruire delle opere diffuse. Infine, la Corte ha indicato che, qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che il collocamento in parola sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (v. sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punti da 49 a 51).

50      Nel caso di specie, è pacifico che la vendita del lettore multimediale «filmspeler» sia stata effettuata in piena cognizione della circostanza che le estensioni che contengono collegamenti ipertestuali preinstallati in detto lettore danno accesso a opere illegittimamente pubblicate su Internet. Come ricordato al punto 18 della presente sentenza, infatti, nelle pubblicità relative a tale lettore multimediale si fa specificamente presente che esso consente, in particolare, di guardare gratuitamente e con facilità, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

51      Inoltre, è incontestabile che l’offerta di detto lettore multimediale è realizzata allo scopo di trarne profitto, atteso che il prezzo per questo stesso lettore multimediale viene pagato segnatamente per ottenere un accesso diretto alle opere protette, disponibili su siti di streaming senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore. Come posto in evidenza dal governo portoghese, la principale attrattiva di un simile lettore multimediale per i potenziali acquirenti risiede proprio nel fatto che nello stesso sono preinstallate estensioni che consentono agli utenti di accedere a siti sui quali sono messi a disposizione film protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

52      Pertanto, occorre ritenere che la vendita di siffatto lettore multimediale configuri una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

53      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

 Sulle questioni pregiudiziali terza e quarta

 Sulla ricevibilità

54      Nelle sue osservazioni, la Commissione ha sostenuto che la terza e la quarta questione sono ipotetiche, giacché si riferiscono allo streaming di opere tutelate dal diritto d’autore e non alla vendita di un lettore multimediale.

55      In proposito, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

56      Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

57      Ebbene, così non avviene nel caso in esame. Un rapporto tra le questioni terza e quarta e la realtà del procedimento principale è infatti accertato, avendo il giudice del rinvio precisato, in risposta a una domanda di chiarimenti formulata dalla Corte in forza dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, che una risposta a tali questioni è necessaria perché lo stesso possa decidere sulle richieste del convenuto nel procedimento principale, il quale ha segnatamente chiesto al giudice del rinvio di dichiarare che la consultazione in streaming di opere tutelate dal diritto d’autore provenienti da una fonte illegittima non costituisce un «utilizzo illegittimo» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/29.

58      Di conseguenza, le suddette questioni sono ricevibili.

 Nel merito

59      Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 debbano essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore soddisfano i requisiti indicati nelle suddette disposizioni.

60      Secondo l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 un atto di riproduzione è esentato dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora

–        tale atto sia temporaneo;

–        sia transitorio o accessorio;

–        sia parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;

–        il procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, e

–        tale atto sia privo di rilievo economico proprio.

61      Occorre, anzitutto, rilevare che tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione previsto dall’articolo 2 della stessa (sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 55; ordinanza del 17 gennaio 2012, Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, punto 26).

62      Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che i requisiti indicati supra devono essere interpretati restrittivamente, in quanto l’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla medesima, che impone che sia il titolare dei diritti d’autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue opere protette (sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 56 e 57; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 162; ordinanza del 17 gennaio 2012, Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, punto 27, nonché sentenza del 5 giugno 2014, Public Relations Consultants Association, C‑360/13, EU:C:2014:1195, punto 23).

63      Ciò è ancor più vero dal momento che l’esenzione in parola dev’essere interpretata alla luce dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 58).

64      Per quanto riguarda il requisito secondo il quale il procedimento in discussione viene eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, il giudice del rinvio rileva che gli atti di riproduzione di cui al procedimento principale non mirano a consentire una tale trasmissione. Occorre dunque accertare se detti atti abbiano come unico scopo di consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali protetti.

65      A tal riguardo, come emerge dal considerando 33 della direttiva 2001/29, un utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto interessato o non è limitato dalla normativa applicabile (v. anche sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 168, nonché ordinanza del 17 gennaio 2012, Infopaq International C‑302/10, EU:C:2012:16, punto 42).

66      Poiché l’utilizzo delle opere in discussione non è, nel procedimento principale, autorizzato dai titolari del diritto d’autore, occorre verificare se gli atti di cui trattasi mirino a consentire un utilizzo di opere non limitato dalla normativa applicabile, atteso che una tale verifica deve necessariamente tener conto, come ricordato al punto 63 della presente sentenza, della circostanza che l’esenzione di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/29 è applicata solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

67      Nella sua sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti da 170 a 172), la Corte ha constatato che, dal punto di vista dei telespettatori, gli atti effimeri di riproduzione in discussione nella succitata causa, che consentivano il corretto funzionamento del decodificatore satellitare e dello schermo televisivo, rendevano possibile la ricezione delle trasmissioni contenenti opere protette. La Corte ha dichiarato, a tale riguardo, che la semplice ricezione, di per sé, di tali emissioni, vale a dire la loro captazione e visualizzazione in un ambito privato, non costituisce un atto limitato dalla normativa applicabile e che una siffatta ricezione deve essere considerata legittima in caso di emissioni provenienti da un altro Stato membro qualora sia effettuata per mezzo di un dispositivo di decodificazione straniero. La Corte ha concluso che gli atti di riproduzione in questione perseguivano l’unico scopo di consentire un «utilizzo legittimo» delle opere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/29.

68      Parimenti, nella sua ordinanza del 17 gennaio 2012, Infopaq International (C‑302/10, EU:C:2012:16, punti 44 e 45), la Corte ha constatato che la redazione di una sintesi di articoli di giornale, sebbene non autorizzata dai titolari del diritto d’autore su tali articoli, non era limitata dalla normativa applicabile, sicché l’utilizzo in discussione non poteva essere considerato illegittimo.

69      Per contro, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, e alla luce, in particolare, del contenuto della pubblicità fatta per il lettore multimediale di cui trattasi, menzionata al punto 18 della presente sentenza, e del fatto, rilevato al punto 51 della presente sentenza, che la principale attrattiva di detto lettore per i potenziali acquirenti risiede nella preinstallazione delle estensioni interessate, occorre ritenere che, in linea di principio, l’acquirente di un tale lettore accede intenzionalmente e consapevolmente a un’offerta gratuita e non autorizzata di opere tutelate.

70      Occorre altresì ritenere che, in via di principio, gli atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di opere tutelate dal diritto d’autore ottenute via streaming su siti web appartenenti a terzi che offrono dette opere senza l’autorizzazione dei titolari di siffatto diritto, sono tali da pregiudicare il normale sfruttamento delle opere in parola e da ledere ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare del diritto, giacché, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, ne deriva generalmente una riduzione delle transazioni legali relative a tali opere protette, che arreca un ingiustificato pregiudizio ai titolari del diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 39).

71      Ne consegue che i suddetti atti non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29.

72      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione sollevata dichiarando che le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non soddisfano i requisiti indicati nelle menzionate disposizioni.

 Sulle spese

73      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

2)      Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non soddisfano i requisiti indicati nelle menzionate disposizioni.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.