Language of document : ECLI:EU:F:2013:52

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

24 aprile 2013

Causa F‑96/12

Laurent Demeneix

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Requisito relativo all’esperienza professionale – Ampiezza del potere discrezionale»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Demeneix chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice dei concorsi generali EPSO/AD/206/11 (AD 5) e EPSO/AD/207/11 (AD 7) di non iscriverlo nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7, nel settore del controllo contabile, e il risarcimento del danno morale subito a seguito dell’illecito così commesso.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Demeneix sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’esperienza professionale dei candidati – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 2)

2.      Ricorso dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva di un concorso – Possibilità di far valere l’irregolarità del bando di concorso per contestare la non iscrizione – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      La commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale presentata da ciascun candidato corrisponde al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire. Così, nell’ambito del suo controllo di legittimità, il Tribunale deve limitarsi a verificare se l’esercizio di questo potere non sia stato viziato da un errore manifesto. Nell’ambito di tale controllo, il giudice dell’Unione deve tener conto del fatto che spetta al candidato ad un concorso fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e tutti i documenti da lui ritenuti utili ai fini dell’esame della sua candidatura per consentire alla commissione giudicatrice di verificare se egli soddisfi i requisiti posti dal bando di concorso, e ciò a fortiori se vi sia stato espressamente e formalmente invitato. La commissione giudicatrice, quando si pronuncia sull’ammissione o sull’esclusione dei candidati al concorso, può pertanto limitare il suo esame ai soli atti di candidatura e ai documenti che vi sono allegati.

Inoltre, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alla commissione giudicatrice, dimostrare che quest’ultima ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata presuppone che gli elementi di prova, che la parte ricorrente è tenuta a fornire, siano così sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione.

(v. punti da 42 a 45)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1989, Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87 (punti 13 e 24)

Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89 (punti 31 e 34); 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94 (punto 59); 13 marzo 2002, Martínez Alarcón/Commissione, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00; 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02 (punto 37); 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03 (punto 221)

Tribunale della funzione pubblica: 25 novembre 2008, Iordanova/Commissione, F‑53/07 (punto 34, e giurisprudenza ivi citata); 13 giugno 2012, Macchia/Commissione, F‑63/11 (punto 49, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑368/12 P)

2.      Pur avendo un ricorrente il diritto di proporre, entro i termini prescritti, un ricorso diretto contro un bando di concorso qualora quest’ultimo costituisca una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che gli arreca pregiudizio ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, ad esso non è preclusa la proposizione di un ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo al concorso per il solo motivo che egli non abbia impugnato il bando di concorso in tempo utile. Infatti, il candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare sotto tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale presa nei suoi confronti in esecuzione dei requisiti definiti in detto bando, in quanto solo questa decisione di applicazione individua la sua posizione giuridica e gli consente di sapere con certezza come e in che misura i suoi interessi specifici risultino lesi. Un ricorrente può dunque, in occasione di un ricorso diretto contro atti successivi, far valere l’irregolarità di atti anteriori ad essi strettamente connessi.

Viceversa, in mancanza di una stretta connessione tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo riguardante la pretesa irregolarità del bando di concorso non contestato in tempo utile, il citato motivo dev’essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, che non sono derogabili, in un’ipotesi di questo tipo, pena ledere il principio della certezza del diritto.

(v. punti 59 e 60)

Riferimento:

Corte: 11 marzo 1986, Adams e a./Commissione, 294/84 (punto 17); 11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P (punto 17, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92 (punti 21 e 23, e giurisprudenza ivi citata); 15 febbraio 2005, Pyres/Commissione, T‑256/01 (punto 19); 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03 (punto 42)