Language of document : ECLI:EU:F:2014:35

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

25 febbraio 2014 (*)

«Rettifica dell’ordinanza»

Nella causa F‑11/09 DEP,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

giudice: H. Kreppel

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, può rettificare gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze.

2        Il 27 giugno 2013 il Tribunale ha emesso l’ordinanza nella causa Marcuccio/Commissione, F‑11/09 DEP.

3        Nella citata ordinanza Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha anzitutto dichiarato che l’importo degli onorari indispensabili sostenuti dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento principale e corrisposti all’avvocato che assisteva i suoi agenti doveva essere rimborsato alla medesima dal ricorrente, così come le spese amministrative sostenute da detto avvocato.

4        Il Tribunale ha altresì ritenuto, in risposta a una domanda formulata dalla Commissione, che le spese da questa sostenute nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese dovessero essere sopportate dal ricorrente.

5        Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo punto, il Tribunale si è basato sulla circostanza, errata in fatto, che gli agenti della Commissione fossero assistiti, nel procedimento di liquidazione delle spese, dall’avvocato che li aveva assistiti nel procedimento principale e ne ha dedotto che, a causa del carattere giustificato del procedimento di liquidazione delle spese, era necessario che gli onorari d’avvocato sostenuti nell’ambito del medesimo fossero anch’essi rimborsati alla Commissione.

6        Orbene, è pacifico che, nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese, la Commissione era rappresentata dai suoi agenti, ma che questi non erano assistiti da un avvocato.

7        In considerazione di tale evidente inesattezza, occorre, sulla base dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sentite le parti, provvedere alla rettifica della citata ordinanza Marcuccio/Commissione, secondo le modalità precisate nel dispositivo della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

così provvede:

1)      Il punto 50 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «Nella fattispecie, la Commissione, i cui agenti incaricati di rappresentarla nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese non sono stati assistiti – come risulta pacifico – da un avvocato, non dimostra di aver sostenuto spese scindibili dalla propria attività interna. Qualora, mediante la domanda di condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, la Commissione intendesse ottenere, in particolare, il rimborso totale o parziale della retribuzione degli agenti che l’hanno rappresentata in detto procedimento, una simile domanda troverebbe ostacolo nella costante giurisprudenza secondo cui la retribuzione di un funzionario autorizzato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, punto 14). Di conseguenza, non vi è luogo ad aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendo alle medesime una somma relativa al presente procedimento di liquidazione delle spese».

2)      Il punto 51 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che l’importo complessivo delle spese che la Commissione può ripetere dal ricorrente per la causa F‑11/09 ammonta ad EUR 3 500».

3)      Il dispositivo dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑11/09, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 3 500».

4)      L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine dell’originale dell’ordinanza rettificata è fatta annotazione della presente ordinanza.

Lussemburgo, 25 febbraio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.