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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 22 aprile 2020 dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) — BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(Causa C-166/20)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: BB

Convenuto: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE 1 , laddove interpretato congiuntamente alla finalità della direttiva di cui all’articolo 1 della medesima, debba essere interpretato nel senso che è applicabile in una situazione in cui una persona non abbia formalmente ottenuto alcun titolo di formazione perché i requisiti necessari per ottenere le qualificazioni professionali sono stati potenzialmente soddisfatti in più Stati membri dell’Unione europea invece che in uno solo. Se in una siffatta situazione, qualora una persona non abbia formalmente ottenuto alcun titolo di formazione perché i requisiti necessari per ottenere le qualifiche professionali sono stati potenzialmente soddisfatti in più Stati membri dell’Unione europea invece che in uno solo, il capo I (Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione) del titolo III della direttiva 2005/36/CE debba essere interpretato nel senso che esso obbliga l’istituzione che riconosce le qualifiche a valutare il contenuto dell’insieme dei documenti presentati dalla persona in grado di dimostrare le qualifiche professionali e la loro conformità con i requisiti stabiliti nello Stato membro ospitante per il conseguimento delle qualifiche professionali e, se necessario, ad applicare misure di compensazione.

2.    Se in una situazione come quella del caso di specie, in cui la ricorrente ha potenzialmente soddisfatto i requisiti necessari per ottenere le qualifiche professionali di farmacista ai sensi dell’articolo 44 del capo III, sezione 7, della direttiva 2005/36/CE, ma tali requisiti sono stati soddisfatti in più Stati membri dell’Unione europea invece che in uno solo e, pertanto, il richiedente non è in possesso di un titolo attestante la formazione di cui al punto 5.6.2 dell’allegato V della direttiva 2005/36/CE, se gli articoli 45 e 49 TFUE e l’articolo 15 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi obbligano le autorità competenti dello Stato membro ospitante a valutare la formazione professionale del richiedente e a confrontarla con quella richiesta nello Stato ospitante, nonché a valutare il contenuto della documentazione presentata che può dimostrare le qualifiche professionali e la loro conformità ai requisiti stabiliti nello Stato membro ospitante per il conseguimento del titolo professionale e, se necessario, ad applicare misure di compensazione.

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1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).