Language of document : ECLI:EU:C:2020:611

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 6 agosto 2020 (1)

Causa C195/20 PPU

XC

Procedimento penale

con l’intervento di

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 27, paragrafi 2 e 3 – Regola della specialità – Portata – Azione penale nei confronti della persona ricercata per reati diversi da quelli per cui è stata consegnata – Successione di due mandati d’arresto europei emessi per reati diversi dal medesimo Stato membro – Effetti giuridici connessi alla partenza volontaria dal territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato d’arresto europeo e al ritorno forzato nel territorio di quest’ultimo sulla base di un secondo mandato d’arresto europeo»






I.      Introduzione

1.        Ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI (2), che enuncia la cosiddetta «regola della specialità», la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

2.        Nel caso di specie, l’imputato è stato consegnato una prima volta alle autorità tedesche dalle autorità portoghesi in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Dopo aver scontato la propria pena, egli ha lasciato volontariamente il territorio della Germania. In seguito, egli è stato oggetto di un secondo mandato d’arresto europeo, in esecuzione del quale le autorità italiane lo hanno consegnato alle autorità tedesche. Le autorità italiane hanno acconsentito a rinunciare alla regola della specialità ai fini dell’azione penale per i fatti di cui al procedimento principale. L’imputato sostiene che un siffatto consenso avrebbe dovuto provenire dalle autorità portoghesi, in quanto autorità di esecuzione del primo mandato d’arresto europeo.

3.        Nella presente causa, la Corte è quindi chiamata, in sostanza, a pronunciarsi sulle modalità di applicazione della regola della specialità nel contesto specifico dell’uscita volontaria della persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo dal territorio dello Stato membro di emissione di tale mandato, seguita dal ritorno forzato di detta persona sulla base di un secondo mandato d’arresto europeo: si deve ritenere che siffatta persona continui, nonostante detta uscita volontaria, a beneficiare della protezione conferita dalla regola della specialità in base al primo mandato d’arresto europeo? O si deve piuttosto ritenere che, a causa dell’uscita volontaria dal territorio dello Stato di emissione del primo mandato, la regola della specialità possa essere valutata, se del caso, soltanto in base al secondo mandato d’arresto europeo, rientrando quindi il consenso all’estensione dell’azione penale nella competenza esclusiva delle autorità di esecuzione di tale secondo mandato?

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584:

«Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

5.        Dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che il mandato d’arresto europeo deve contenere una serie di informazioni, in particolare la «natura e qualificazione giuridica del reato» e la «descrizione delle circostanze della commissione del reato».

6.        Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta decisione quadro:

«Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione».

7.        L’articolo 27 della medesima decisione quadro rientra nel capo 3 di quest’ultima, intitolato «Effetti della consegna». Esso verte sulle eventuali azioni penali (nei confronti dell’interessato) per altri reati ed è formulato come segue:

«1.      Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che[,] nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica[,] si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato[,] salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.      Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.      Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)      quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)      il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c)      il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)      qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e)      qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 13;

f)      qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

g)      qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.      La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

B.      Diritto tedesco

8.        Ai sensi dell’articolo 83h del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), che ha trasposto la decisione quadro 2002/584:

«1)      Le persone consegnate da uno Stato membro a seguito di un mandato di arresto europeo non possono:

1.      essere sottoposte a un procedimento penale, condannate o private della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui sono state consegnate o

2.      essere consegnate, trasferite o allontanate verso uno Stato terzo.

2)      Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

1.      quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

2.      il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

3.      il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

4.      qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, anche se tale pena o misura può restringere la sua libertà personale;

5.      qualora lo Stato membro di esecuzione o la persona consegnata abbia rinunciato al principio di specialità.

3)      La rinuncia da parte della persona consegnata dichiarata successivamente alla consegna è verbalizzata da un giudice o da un procuratore. La dichiarazione di rinuncia è irrevocabile. La persona consegnata deve essere informata a tale riguardo».

III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

9.        L’imputato è stato sottoposto in Germania a tre distinti procedimenti penali vertenti su reati diversi: un traffico di stupefacenti (i fatti A), un abuso sessuale su minore commesso in Portogallo (i fatti B) e poi una violenza sessuale aggravata e un’estorsione, anch’essi commessi in Portogallo (i fatti C).

10.      Anzitutto, l’imputato è stato sottoposto a procedimento penale per traffico di stupefacenti in non modica quantità (i fatti A). Il 6 ottobre 2011, egli è stato condannato per tali fatti dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll, Germania) ad una pena detentiva complessiva di un anno e nove mesi. L’esecuzione di tale pena è stata condizionalmente sospesa.

11.      In seguito, nel 2016, è stato avviato in Germania un procedimento penale a carico dell’imputato per abuso sessuale su minore commesso in Portogallo (i fatti B). Il 23 agosto 2016, la Staatsanwaltschaft Hannover (Procura di Hannover, Germania) ha emesso un mandato d’arresto europeo per tale motivo (in prosieguo: il «primo mandato d’arresto europeo»). Il Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo) ha autorizzato la consegna dell’imputato alle autorità giudiziarie tedesche per detto reato. In tale occasione, l’imputato non ha rinunciato alla regola della specialità. Il 22 giugno 2017, l’imputato è stato consegnato alla Repubblica federale di Germania dalle autorità portoghesi. Egli ha poi interamente scontato in tale paese la pena detentiva di un anno e tre mesi alla quale era stato condannato per abuso sessuale su minore. Nell’agosto 2018, egli è stato sottoposto a sorveglianza socio-giudiziaria (Führungsaufsicht) per 5 anni. Durante tale periodo, egli era tenuto a presentarsi una volta al mese al funzionario incaricato della sua sorveglianza.

12.      Durante l’esecuzione della pena relativa all’abuso sessuale su minore (i fatti B), la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena inflitta nel 2011 dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) per il traffico di stupefacenti (i fatti A) è stata revocata. Il 22 agosto 2018, la Staatsanwaltschaft Flensburg (Procura di Flensburg, Germania) ha chiesto al Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora) di rinunciare all’applicazione della regola della specialità e di acconsentire all’esecuzione della pena inflitta dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll).

13.      Il 31 agosto 2018, in mancanza di risposta da parte del Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora), l’imputato è stato rimesso in libertà. Il 18 settembre, quest’ultimo si è quindi recato nei Paesi Bassi e successivamente in Italia. Il 19 settembre, è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti dell’imputato dalla Staatsanwaltschaft Flensburg (Procura di Flensburg) ai fini dell’esecuzione della sentenza dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) per i fatti A (in prosieguo: il «secondo mandato d’arresto europeo»).

14.      Il 27 settembre 2018, l’imputato è stato arrestato in Italia. Il 10 ottobre 2018, le autorità italiane hanno acconsentito alla sua consegna. Il 18 ottobre, l’imputato è stato consegnato alle autorità tedesche.

15.      Infine, il 5 novembre 2018, l’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig, Germania) ha emesso un mandato d’arresto nazionale (Untersuchungshaftbefehl) ai fini dell’istruzione di un terzo procedimento che coinvolge l’imputato (i fatti C) e i cui fatti risalgono al 2 settembre 2005, vale a dire la violenza sessuale e l’estorsione nei confronti di una cittadina americana di 72 anni in Portogallo, a Praia da Luz. È quest’ultimo procedimento che ha dato luogo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

16.      Il 12 dicembre 2018, la Staatsanwaltschaft Braunschweig (Procura di Braunschweig, Germania) ha chiesto all’autorità di esecuzione italiana di acconsentire inoltre a che l’imputato fosse sottoposto a procedimento penale per i fatti di violenza sessuale e di estorsione di cui al procedimento principale (i fatti C). La Corte d’appello di Milano ha acconsentito a tale richiesta il 22 marzo 2019.

17.      L’imputato è stato sottoposto a custodia cautelare in Germania dal 23 luglio 2019 all’11 febbraio 2020 in forza del mandato d’arresto nazionale di cui al paragrafo 15 delle presenti conclusioni. Durante tale periodo, con sentenza del 16 dicembre 2019, il Landgericht Braunschweig (Tribunale del Land di Braunschweig, Germania) ha condannato l’imputato per i fatti di violenza sessuale aggravata e di estorsione commessi in Portogallo nel 2005 (i fatti C). Esso ha inflitto a quest’ultimo una pena detentiva cumulativa di 7 anni, che tiene conto della sentenza del 2011 dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll). L’intera durata della custodia cautelare trascorsa in Italia dall’imputato è stata detratta dalla pena cumulativa. Inoltre, il 21 gennaio 2020, l’autorità di esecuzione portoghese ha acconsentito all’esecuzione della pena detentiva cumulativa inflitta dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) per i fatti A.

18.      L’imputato è detenuto dal 12 febbraio 2020 per l’esecuzione della pena inflitta nel 2011 dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) per i fatti A. Egli ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, avverso la sentenza del Landgericht Braunschweig (Tribunale del Land, Braunschweig). Egli contesta, in particolare, la validità del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale sentenza, alla luce della regola della specialità prevista all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584. Poiché le autorità portoghesi non hanno acconsentito all’esercizio dell’azione penale per i fatti di violenza sessuale e di estorsione commessi in Portogallo (i fatti C), le autorità tedesche non sarebbero state legittimate a sottoporre a procedimento penale l’imputato e gli atti processuali, quali il mandato d’arresto nazionale emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig) il 5 novembre 2018, sarebbero quindi illegittimi.

19.      Secondo il giudice del rinvio, il punto se il mandato d’arresto nazionale emesso a fini istruttori possa essere mantenuto o, al contrario, debba essere annullato dipende dalla questione se le autorità tedesche fossero legittimate a sottoporre a procedimento penale l’imputato per i fatti di violenza sessuale aggravata e di estorsione commessi in Portogallo nel 2005 (i fatti C).

20.      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che la regola di specialità non osti a una misura restrittiva della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui sia stata effettuata la consegna stessa, qualora la persona abbia lasciato volontariamente, dopo la consegna, il territorio dello Stato membro di emissione e successivamente, a seguito di un ulteriore mandato di arresto europeo, sia stata di nuovo consegnata da un altro Stato membro di esecuzione nel territorio dello Stato membro di emissione, ricevendo l’assenso del secondo Stato membro di esecuzione all’esercizio dell’azione penale, alla condanna e all’esecuzione della pena per detto diverso reato».

IV.    Sul procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte

21.      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso ha affermato che la questione pregiudiziale sollevata verte sull’interpretazione di una decisione quadro rientrante nel titolo V della parte terza del Trattato FUE. Esso ha inoltre indicato che, alla data della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’imputato si trovava in stato di detenzione ai fini dell’esecuzione della pena inflitta dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) per traffico di stupefacenti (i fatti A). Anche se l’imputato venisse rilasciato in anticipo, egli rimarrebbe comunque in stato di detenzione sulla base del mandato d’arresto nazionale emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig) ai fini dell’istruttoria per i fatti di violenza sessuale e di estorsione commessi in Portogallo (i fatti C). Orbene, la legittimità di tale detenzione dipende a sua volta dalla validità del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del Landgericht Braunschweig (Tribunale del Land, Braunschweig), di cui trattasi nel procedimento principale, per i fatti C. In caso di invalidità di quest’ultimo, l’imputato dovrebbe essere rilasciato.

22.      La Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 25 maggio 2020, di accogliere tale domanda.

23.      Hanno presentato osservazioni scritte l’imputato, il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (procuratore generale presso il Bundesgerichtshof; in prosieguo: il «procuratore generale»), il governo tedesco e la Commissione europea. Tutte le suddette parti, nonché l’Irlanda, hanno svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 16 luglio 2020.

V.      Analisi

24.      Le presenti conclusioni sono strutturate nel modo seguente. Inizierò con l’analisi della regola della specialità alla luce del testo, del contesto e della finalità dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584. Cercherò in particolare di determinare gli effetti prodotti dall’uscita volontaria della persona interessata dal territorio dello Stato membro di emissione di un mandato d’arresto europeo sull’applicazione della regola della specialità e, più in generale, sulla procedura di consegna (A). Spiegherò poi ciò che è richiesto dalla regola della specialità nel caso in cui la persona interessata sia stata nuovamente consegnata, in occasione di un secondo mandato d’arresto europeo, allo Stato membro emittente in circostanze come quelle di cui al procedimento principale (B).

A.      La regola della specialità e gli effetti connessi all’uscita volontaria dal territorio dello Stato membro emittente

25.      Nel caso di specie, sulla base di un primo mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania ed eseguito dal Portogallo, l’imputato è stato consegnato nel territorio tedesco, dove ha scontato la pena inflitta per i fatti oggetto di tale mandato d’arresto (abuso sessuale su minore, i fatti B). Una volta uscito dal carcere, egli è stato sottoposto a sorveglianza socio-giudiziaria, ma non gli è stato vietato di lasciare il territorio tedesco. L’imputato ha lasciato volontariamente la Germania per recarsi prima nei Paesi Bassi e poi in Italia. Sulla base di un secondo mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, egli è stato nuovamente consegnato a queste ultime dalle autorità italiane al fine scontare la pena alla quale era stato in precedenza condannato per traffico di stupefacenti (i fatti A). Dette autorità hanno inoltre accettato successivamente di rinunciare alla regola della specialità consentendo l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’imputato in Germania per i fatti di violenza sessuale aggravata e di estorsione commessi in Portogallo precedentemente alla sua prima consegna (i fatti C). Per tali fatti, l’imputato è attualmente sottoposto ad una misura privativa della libertà (Untersuchungshaft) in connessione con la sentenza che egli contesta.

26.      Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le conseguenze giuridiche connesse, da una parte, all’uscita volontaria dal territorio dello Stato membro emittente di una persona che è stata consegnata a tale Stato sulla base di un primo mandato d’arresto europeo e, dall’altra, al ritorno forzato di tale persona sulla base di un secondo mandato d’arresto europeo.

27.      Inizierò dal primo punto: quali sono gli effetti sulla regola della specialità dell’uscita volontaria dal territorio dello Stato emittente di una persona che è stata consegnata a tale Stato?

28.      Secondo l’imputato e l’Irlanda, una siffatta circostanza non incide sull’applicazione della regola della specialità. L’imputato non ha rinunciato a tale regola lasciando volontariamente il territorio tedesco. La regola della specialità resta applicabile poiché, da una parte, l’imputato era ancora sottoposto ad una sorveglianza socio-giudiziaria per i fatti B quando ha lasciato il territorio tedesco e, dall’altra, egli non è rientrato volontariamente nel territorio tedesco. La prima consegna produce quindi tuttora i suoi effetti.

29.      Da parte loro, il procuratore generale, il governo tedesco, la Commissione e il giudice del rinvio condividono l’opinione secondo cui la partenza volontaria dell’imputato dal territorio dello Stato membro emittente mette fine al primo procedimento di consegna, causando così l’estinzione della regola della specialità. Gli interessi tutelati dalla regola della specialità non sarebbero più pregiudicati quando la persona lascia volontariamente lo Stato membro al quale essa è stata inizialmente consegnata. La persona che lasci volontariamente lo Stato membro emittente non potrebbe più invocare la protezione conferita dalla regola della specialità, neanche in caso di ritorno, poiché il nuovo soggiorno nello Stato membro emittente non sarebbe più, in tal caso, dovuto alla consegna effettuata in precedenza.

30.      Sono d’accordo con il procuratore generale, il governo tedesco, la Commissione e il giudice del rinvio. A mio avviso, la regola della specialità è intrinsecamente legata all’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo, nell’ambito del quale essa è stata «attivata» e può quindi essere valutata. Siffatta regola è applicabile, in relazione a tale mandato, solo nel caso in cui la persona interessata si trovi, in ragione della sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, sotto il controllo di quest’ultimo. Pertanto, qualora la persona interessata non sia più soggetta alla giurisdizione dello Stato di emissione di detto mandato a causa di una partenza volontaria dal territorio di quest’ultimo, la regola della specialità non è più applicabile.

31.      Una siffatta interpretazione risulta dal testo, dal contesto e dalla finalità dell’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.

1.      Interpretazione letterale

32.      Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, in linea di principio, la persona che è stata consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

33.      Di per sé, il testo di tale disposizione non fornisce indicazioni quanto agli effetti che la partenza volontaria dal territorio dello Stato emittente della persona che è stata oggetto di una consegna produce sull’applicazione della regola della specialità. Tuttavia, tale testo suggerisce chiaramente che la regola della specialità è strettamente connessa alla consegna (al singolare) e, pertanto, all’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo. Il fatto che tale regola vada a beneficio della persona che è stata consegnata sottintende infatti che tale persona debba trovarsi – o essere sul punto di trovarsi – nel territorio dello Stato membro che ha chiesto detta consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo o, quantomeno, sotto il controllo effettivo di tale Stato.

34.      Analogamente, sempre a livello testuale, il capo 3 della decisione quadro 2002/584, nel quale rientra l’articolo 27, è intitolato «Effetti della consegna». Tale titolo implica anch’esso che le disposizioni di detto capo disciplinano gli effetti prodotti da una specifica consegna sulla base di un determinato mandato d’arresto europeo.

2.      Interpretazione contestuale

35.      Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto interno dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, dal paragrafo 3 di quest’ultimo risulta che la regola della specialità non è applicabile in alcune situazioni tassativamente elencate (3). Ciò avviene anzitutto in caso di assenso all’estensione dell’azione penale da parte della persona interessata. In tale ipotesi, si deve ritenere che la persona interessata abbia, mediante detto assenso, accettato liberamente di sottoporsi alla giurisdizione dello Stato membro di emissione per altri fatti, pur non essendovi affatto obbligata. Ciò avviene anche qualora l’assenso all’estensione dell’azione penale sia dato dalla stessa autorità di esecuzione del mandato d’arresto europeo (4). Questa seconda ipotesi, ben nota nel diritto dell’estradizione classica, evidenzia sia la dimensione bilaterale sia le considerazioni di sovranità sottese a ciascun mandato d’arresto europeo: è a favore dello Stato di emissione che lo Stato di esecuzione rinuncia ad esercitare il proprio ius puniendi per reati diversi da quelli che hanno determinato la consegna (5).

36.      Nonostante le loro differenze apparenti, tali due serie di eccezioni presentano un elemento comune decisivo: l’accettazione di sottoporre fatti anteriori alla consegna, non indicati dal mandato d’arresto europeo in questione, allo ius puniendi dello Stato di emissione di tale mandato. In altri termini, la rinuncia alla regola della specialità, sia essa su iniziativa della persona interessata o dello Stato membro di esecuzione, ha l’effetto di legittimare lo Stato di emissione a sottoporre a procedimento penale e a giudicare, per reati diversi da quelli che hanno determinato la consegna, una persona che si trova fisicamente sotto la sua giurisdizione in forza di uno specifico mandato d’arresto europeo. Ne consegue che la regola della specialità costituisce una garanzia per la persona consegnata fino a quando essa rimane nel territorio dello Stato di emissione in conseguenza degli effetti di tale mandato d’arresto, quindi sotto la coercizione di quest’ultimo.

37.      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il sistema costituito dalla decisione quadro 2002/584, dal testo e dalla logica di altre disposizioni risulta che le norme di tale decisione quadro sono applicabili nell’ambito di un’unica consegna. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione quadro, lo scopo specifico perseguito da un mandato d’arresto europeo è costituito dalla «consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». Analogamente, dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato della medesima decisione quadro risulta che tale consegna riguarda reati anch’essi specifici, poiché ciascun mandato d’arresto europeo deve precisare la natura e la qualificazione giuridica del reato o dei reati di cui trattasi e descrivere le circostanze della commissione di questi ultimi. È pertanto precisamente nel contesto specifico di una consegna – e quindi per il fatto di trovarsi, in stato di coercizione, nel territorio dello Stato membro di emissione – che un mandato d’arresto europeo legittima tale Stato a sottoporre a procedimento penale la persona interessata per i reati in esso menzionati. È in questo stesso contesto che la persona interessata può avvalersi della regola della specialità. Ne consegue logicamente che tale regola può quindi essere applicata soltanto nell’ambito concreto e specifico di una sola consegna. Essa non può essere applicata in modo trasversale, nell’ambito di un’altra consegna, dopo che la persona interessata ha lasciato il territorio nel quale è stata inizialmente consegnata (6).

3.      Interpretazione teleologica

38.      Se, da un lato, l’interpretazione letterale e l’interpretazione contestuale sottolineano lo stretto legame esistente tra la regola della specialità e la presenza della persona consegnata nel territorio dello Stato emittente nel contesto dell’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo, dall’altro, gli obiettivi perseguiti da tale regola nonché dallo strumento del mandato d’arresto europeo mostrano che detto legame è interrotto nell’ipotesi di un’uscita volontaria della persona dal territorio dello Stato membro emittente. In mancanza di potere coercitivo dello Stato sulla persona interessata, la regola della specialità si trova anch’essa logicamente estinta o disattivata nell’ambito di tale consegna.

39.      Per quanto riguarda le funzioni della regola della specialità enunciata all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, la Corte ha dichiarato che tale regola «è connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione e conferisce alla persona ricercata il diritto di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna (7)». La regola della specialità persegue quindi, principalmente, due obiettivi. In primo luogo – e in maniera tradizionale, in quanto rinviene la sua fonte primaria nel diritto dell’estradizione (8) – detta regola mira a preservare la sovranità dello Stato di esecuzione del mandato d’arresto europeo, poiché, eseguendo tale mandato, quest’ultimo accetta di limitare l’esercizio della propria sovranità in materia penale in favore di un altro Stato membro, o addirittura di rinunciarvi. In secondo luogo – e in maniera più originale rispetto alla concezione classica dell’estradizione – la regola della specialità nel diritto dell’Unione mira a garantire i diritti della persona interessata. Quest’ultima non deve essere inquietata dalla prospettiva di eventuali altre azioni penali per reati anteriori alla sua consegna, che non siano stati espressamente menzionati nel mandato d’arresto europeo in questione. Salvo in caso di rinuncia esplicita da parte sua al beneficio della regola della specialità, tale persona deve poter contare sul fatto di non essere perseguita per altri reati per tutta la durata della sua presenza forzata nel territorio dello Stato membro emittente.

40.      In modo determinante per il caso di specie, da detti due obiettivi risulta che la regola della specialità ha l’effetto di limitare la competenza penale dello Stato di emissione e di evitare che quest’ultimo usurpi le competenze dello Stato di esecuzione e oltrepassi le proprie prerogative nei confronti della persona interessata. Lo Stato membro di emissione potrebbe infatti essere tentato, per varie ragioni, di perseguire penalmente la persona per fatti (per definizione, anteriori) non menzionati nel mandato d’arresto europeo (9).

41.      Detti obiettivi della regola della specialità devono a loro volta essere valutati alla luce della finalità perseguita dai mandati d’arresto europei. Questi ultimi mirano, infatti, a collocare la persona interessata sotto la potestas dello Stato membro di emissione del mandato, per i reati ivi menzionati, portandola nel territorio di tale Stato con la forza (10). Poiché la regola della specialità protegge la persona interessata da eventuali velleità dello Stato membro emittente di ampliare indebitamente la sua competenza in materia penale, tale regola risulta indissolubilmente legata all’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo, la cui portata sia ben definita.

42.      Pertanto, la regola della specialità è applicabile soltanto nell’ambito della consegna, nel contesto degli effetti di quest’ultima, fino a quando la persona si trovi, in stato di coercizione, nel territorio dello Stato di emissione.  Un’uscita volontaria da tale territorio rompe il legame tra detto Stato e la persona oggetto della consegna. Siffatta azione della persona interessata ha l’effetto di sottrarla alla potestas di tale Stato. Di conseguenza, l’interessato non è più, per definizione, protetto dalla regola della specialità applicabile nell’ambito della consegna iniziale.

43.      In breve, poiché la persona interessata ha liberamente lasciato il territorio dello Stato membro emittente, i contatori sono azzerati. Ciò vale per l’intera procedura specifica di consegna in forza di un determinato mandato d’arresto europeo, e non per la sola regola della specialità. Infatti, l’obiettivo della consegna è quello di portare la persona interessata nel territorio dello Stato membro emittente affinché essa sia giudicata e/o sconti la sua pena in tale Stato. Una volta raggiunto siffatto obiettivo, il «ciclo» della consegna è terminato. Di conseguenza, in quanto applicabile nell’ambito di tale ciclo, anche la regola della specialità logicamente si estingue.

B.      Gli effetti di un ritorno forzato nel territorio dello Stato membro di emissione

44.      Nell’ambito della presente causa, è pacifico che l’imputato abbia lasciato volontariamente il territorio tedesco dopo aver scontato la pena inflittagli per i fatti B (abuso sessuale su minore) menzionati nel mandato d’arresto europeo che aveva dato luogo alla sua prima consegna da parte delle autorità portoghesi. In conseguenza di ciò, la regola della specialità applicabile a tale ciclo è estinta in relazione a detto mandato.

45.      Tuttavia, la presente causa non verte soltanto sugli effetti sulla regola della specialità dell’uscita volontaria dal territorio dello Stato emittente di una persona che è stata consegnata a tale Stato. Essa presenta una seconda particolarità di ordine fattuale che sembra fondamentalmente all’origine dei dubbi del giudice del rinvio: la persona interessata è ritornata nel territorio dello Stato membro emittente in esecuzione di un secondo mandato d’arresto europeo. Invero, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze connesse al fatto che l’imputato, successivamente alla sua partenza, è stato oggetto di tale secondo mandato d’arresto europeo che, a sua volta, ha dato luogo al ritorno forzato dell’imputato nel territorio tedesco, questa volta a partire dal territorio italiano.

46.      Tale fatto è in grado, per così dire, di «riattivare» la regola della specialità sulla base del primo mandato d’arresto europeo? In una siffatta ipotesi di «riattivazione», le autorità di emissione tedesche sarebbero tenute ad ottenere l’assenso del primo Stato membro di esecuzione (la Repubblica portoghese) ai fini dell’estensione dell’azione penale ai fatti C di cui al procedimento principale (violenza sessuale aggravata ed estorsione), non essendo questi ultimi stati menzionati nel secondo mandato d’arresto europeo. Questa è la tesi sostenuta dall’imputato e dall’Irlanda, per i quali la regola della specialità continua a produrre i suoi effetti nei confronti della Repubblica portoghese.

47.      Invece, nel caso contrario, l’assenso delle autorità di esecuzione del secondo mandato d’arresto europeo (le autorità italiane) sarebbe sufficiente a detti fini. Questa è la tesi sostenuta dal procuratore generale, dal governo tedesco, dalla Commissione e dal giudice del rinvio.

48.      Per giungere a tali conclusioni contrapposte, tutti i partecipanti al procedimento si sono ampiamente basati sull’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584, ai sensi del quale la regola della specialità non si applica più «quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato». Da un lato, l’imputato e l’Irlanda vedono in tale disposizione il mantenimento a favore di quest’ultimo della protezione conferita dalla regola della specialità in base al primo mandato d’arresto europeo, in quanto detta disposizione postulerebbe il ritorno volontario. Da un altro lato, il procuratore generale, la Commissione e il giudice del rinvio sembrano concordare nel ritenere che detta eccezione alla regola della specialità sia applicabile anche ai ritorni forzati. Sebbene il governo tedesco non escluda una siffatta interpretazione, esso nutre tuttavia dubbi sul fatto che l’esame dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584 sia necessario nel caso di specie.

49.      A mio avviso, l’invocazione di tale articolo 27, paragrafo 3, lettera a), non è pertinente nella presente causa. Non è necessario, e neppure possibile, in circostanze come quelle del procedimento principale, basarsi su detto articolo 27, paragrafo 3, lettera a), per giungere alla conclusione secondo la quale la regola della specialità non è più applicabile in base al primo mandato d’arresto europeo.

50.      In primo luogo e in via principale, come risulta dalla sezione precedente delle presenti conclusioni, non è necessario, nelle circostanze del caso di specie, giustificare l’inapplicabilità della regola della specialità in relazione al primo mandato d’arresto europeo sulla base dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584, poiché tale inapplicabilità risulta semplicemente dall’estinzione della prima procedura di consegna conseguente all’uscita volontaria della persona interessata dal territorio dello Stato membro emittente. Tale uscita ha infatti interrotto il legame territoriale che consente alla persona interessata di invocare utilmente la protezione conferita dalla regola della specialità durante l’intero periodo di presenza forzata di quest’ultima in detto territorio. L’inapplicabilità della regola della specialità in base al primo mandato d’arresto europeo non risulta, quindi, da una delle eccezioni previste all’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, bensì dal fatto che la controversia si inserisce ormai nell’ambito di un nuovo ciclo, sulla base del secondo mandato d’arresto europeo (11).

51.      In secondo luogo e in subordine, l’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584 è in ogni caso inapplicabile nell’ipotesi di un ritorno forzato. Infatti, così come tale disposizione riguarda soltanto una partenza volontaria della persona interessata, la sua applicazione richiede parimenti, se del caso, un ritorno volontario nel territorio dello Stato membro emittente. Tale disposizione denota infatti, come la Corte ha dichiarato nella causa che ha dato luogo alla sentenza West (12), l’assenso implicito della persona interessata ad essere sottoposta alla giurisdizione dello Stato membro emittente, lo stesso che l’ha sottoposta a procedimento penale e, se del caso, condannata per i reati menzionati nel mandato d’arresto europeo. Siffatto assenso implicito è evidente qualora la persona decida liberamente di restare nel territorio anziché allontanarsene (in modo del tutto legittimo) e recarsi nello Stato della sua cittadinanza, della sua residenza o in qualsiasi altro Stato di sua scelta.

52.      È ben vero che il testo di detto articolo 27, paragrafo 3, lettera a), non menziona espressamente il carattere volontario di un eventuale rientro della persona interessata nel territorio dello Stato di emissione. Tuttavia, al pari dell’imputato e dell’Irlanda, ritengo che l’espressione «vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato» alluda ad un ritorno volontario e non forzato (13), ma anche che siffatta interpretazione sia l’unica ad essere logica alla luce del sistema e della finalità di tale disposizione (14). In effetti, poiché la regola della specialità protegge la persona interessata soltanto nella misura in cui quest’ultima si trovi, coattivamente, nel territorio dello Stato membro di emissione, essa logicamente non si applica più qualora tale persona sia, per così dire, libera di muoversi, tanto per restare in detto Stato quanto per lasciarlo o ritornarvi. Qualsiasi altra interpretazione darebbe luogo ad impunità, poiché alla persona interessata basterebbe ritornare sotto costrizione nel territorio dello Stato membro di emissione per non doversi preoccupare di essere, se del caso, soggetta ad eventuali procedimenti penali per reati anteriori che nessuno sospettava al momento della consegna. Una siffatta interpretazione non ha senso.

53.      Sebbene l’imputato e l’Irlanda abbiano quindi ragione nel considerare che l’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584 sia subordinata ad un ritorno volontario, essi hanno invece torto nel ritenere che, nonostante la sua partenza volontaria, il suo ritorno forzato abbia riattivato la regola della specialità sulla base della prima consegna.

54.      In terzo luogo, l’invocazione – superflua – dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione quadro risulta connessa ai fatti del caso di specie, mentre tali fatti sono fonte di una certa confusione poiché conducono ad una falsa pista. Infatti, non si può attribuire un’importanza eccessiva alla circostanza, puramente congiunturale, secondo la quale la persona interessata è ritornata, in esecuzione del secondo mandato d’arresto europeo, nel territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato d’arresto europeo (la Germania). Soprattutto, sarebbe illogico trarne la conseguenza secondo cui la regola della specialità, a causa di ciò, sia stata riattivata sulla base di tale primo mandato.

55.      L’esempio seguente mostra chiaramente che la regola della specialità non può essere riattivata sulla base del primo mandato d’arresto europeo nel caso in cui la persona interessata sia stata oggetto di un nuovo mandato d’arresto europeo dopo aver lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato. Immaginiamo, sempre nelle circostanze di un’uscita volontaria dal territorio dello Stato di emissione del primo mandato, che lo Stato di emissione del secondo mandato fosse la Repubblica ceca anziché la Repubblica federale di Germania. In tale ipotesi, non si può proprio concepire che le autorità di emissione ceche dovessero rivolgersi alle autorità portoghesi al fine di ottenere il loro assenso all’estensione dell’azione penale per fatti che non fossero stati menzionati nel mandato d’arresto europeo emesso dalla Repubblica ceca verso l’Italia e che fossero anteriori alla consegna della persona alle autorità ceche da parte delle autorità italiane. In detta ipotesi, risulta chiaramente che gli unici interlocutori sono le autorità ceche e quelle italiane. Quand’anche i fatti in questione fossero avvenuti in Portogallo e la prima consegna fosse stata effettuata dalle autorità portoghesi (alle autorità tedesche), dal momento che la persona interessata ha liberamente lasciato la Germania per l’Italia (e non è stata oggetto di una richiesta di consegna da parte delle autorità portoghesi), soltanto l’autorità (di esecuzione) italiana è competente ad autorizzare le autorità (di emissione) ceche ad estendere l’ambito dell’azione penale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584. Una siffatta interpretazione è logica e richiama direttamente le funzioni stesse della regola della specialità, la sua dimensione bilaterale e le soggiacenti considerazioni di sovranità descritte nelle presenti conclusioni (15): evitare che lo Stato di emissione (dello specifico mandato d’arresto europeo in forza del quale la persona interessata è sottoposta alla potestas di quest’ultimo) violi la sovranità dello Stato membro di esecuzione (di detto specifico mandato) (16).

56.      In quarto e ultimo luogo, alla luce dell’obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri perseguito dalla decisione quadro 2002/584 (17), la Corte ha dichiarato che gli articoli 27 e 28 di tale decisione quadro, in quanto sanciscono regole derogative rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, non possono essere interpretati in una maniera che induca a neutralizzare l’obiettivo perseguito dalla medesima decisione quadro (18). Pertanto, l’estensione dell’azione penale non può essere resa più difficile imponendo all’autorità di emissione del secondo mandato d’arresto europeo di ottenere l’assenso dell’autorità di esecuzione del primo mandato.

57.      È ben vero che, nel caso di specie, la difficoltà risulta superabile in quanto la Repubblica federale di Germania ha emesso entrambi i mandati d’arresto europei. Tuttavia, non sarebbe così se gli Stati di emissione fossero diversi. Le conseguenze illogiche dell’interpretazione sostenuta dall’imputato e dall’Irlanda appaiono ancor più chiaramente in questa ipotesi. Prendiamo il caso di una persona con numerosi precedenti penali. L’«ultimo» Stato membro a cui la persona è stata consegnata dovrebbe, a distanza di anni, chiedere l’assenso di tutti gli Stati membri ai quali tale persona sia stata precedentemente consegnata (non solo uno, ma potenzialmente tre, quattro, cinque o più). Tenuto conto della difficoltà di un siffatto compito, c’è da scommettere che la persona beneficerebbe di una vera e propria impunità per tutti i reati anteriori che non fossero stati ancora scoperti al momento dell’emissione del primo mandato d’arresto europeo.

58.      Da quanto sopra risulta che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la regola della specialità non impone di ottenere dallo Stato di esecuzione del primo mandato d’arresto europeo l’assenso all’estensione dell’azione penale nell’ambito del secondo mandato d’arresto europeo. La regola della specialità è pertanto priva di conseguenze sulla base del primo mandato d’arresto europeo e il ritorno della persona interessata nel territorio dello Stato di emissione di tale mandato non è idoneo a riattivare detta regola.

59.      Tuttavia, la regola della specialità resta pienamente invocabile, però sulla base del secondo mandato d’arresto europeo. È alla luce di quest’ultimo che essa deve quindi essere valutata, poiché la persona interessata è ormai soggetta alla potestà dello Stato membro di emissione di tale secondo mandato. La circostanza che tale Stato sia lo stesso che ha emesso il primo mandato d’arresto europeo è irrilevante. Ai fini dell’applicazione della regola della specialità, conta soltanto il fatto che la persona interessata sia soggetta allo ius puniendi di detto Stato in forza del secondo mandato d’arresto europeo.

60.      Come ha sottolineato il governo tedesco, nella presente causa, l’eccezione pertinente alla regola della specialità è quindi l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584 con riguardo al secondo mandato d’arresto europeo: la regola della specialità non si applica «qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4». Nel caso di specie, poiché i fatti di cui trattasi nel procedimento principale (i fatti C) sono oggetto di un’azione penale a titolo di un’estensione dell’ambito del secondo mandato d’arresto europeo, la rinuncia alla regola della specialità richiede quindi l’assenso delle autorità di esecuzione del secondo mandato d’arresto europeo (le autorità italiane, nel caso di specie) per consentire alle autorità di emissione di tale mandato (le autorità tedesche) di esercitare legittimamente siffatta azione penale (19).

61.      Ne consegue che occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che la regola della specialità non osta ad una misura restrittiva della libertà adottata per fatti anteriori alla prima consegna e diversi da quelli per i quali sia stata effettuata tale consegna, qualora la persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione, a condizione che, in relazione al secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza, le autorità di esecuzione di tale secondo mandato abbiano dato il loro assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla misura restrittiva della libertà di cui al procedimento principale.

62.      Concluderò con due osservazioni.

63.      In primo luogo, è ben vero che, nella sentenza West, la Corte ha dichiarato che la consegna successiva di una persona ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è subordinata, in linea di principio, all’assenso dello Stato membro di esecuzione del mandato d’arresto europeo in forza del quale la persona interessata è stata consegnata (20). Tuttavia, da tale sentenza non può desumersi che l’assenso dell’autorità di esecuzione del primo mandato d’arresto europeo sia necessario in aggiunta a quello dell’autorità di esecuzione del secondo mandato. Infatti, a differenza della presente causa, la causa che ha dato luogo alla sentenza West verteva sull’uscita forzata dal territorio dello Stato di emissione di una persona che, essendo oggetto di diversi mandati d’arresto europei, era stata consegnata in ordine successivo a diversi Stati membri. In tale catena (transitiva) di mandati d’arresto europei, un medesimo Stato membro era, in successione, Stato di emissione e Stato di esecuzione.

64.      Nel caso di specie, una siffatta catena è assente. L’imputato non è stato consegnato alla Repubblica italiana dalla Repubblica federale di Germania. Pertanto, le autorità italiane non traggono dalle autorità tedesche (né, a fortiori, dalle autorità portoghesi) il loro potere di esecuzione del secondo mandato d’arresto europeo. Siamo semplicemente in presenza di una successione di due mandati d’arresto europei, il primo dei quali è nettamente distinto dal secondo a causa dell’uscita volontaria dell’imputato dal territorio tedesco.

65.      La situazione sarebbe stata analoga a quella della causa che ha dato luogo alla sentenza West (21) se e soltanto se la seconda consegna fosse stata disposta dalle autorità di emissione del primo mandato (le autorità tedesche) in favore di un altro Stato membro, senza che, nel frattempo, la persona interessata avesse lasciato liberamente e volontariamente il territorio tedesco. Orbene, nel caso di specie ciò non è avvenuto.

66.      In secondo luogo, l’imputato ha sostenuto che non poteva aver perso il beneficio della regola della specialità in quanto egli era ancora sottoposto ad una sorveglianza socio-giudiziaria che gli imponeva di presentarsi una volta al mese al funzionario incaricato della sua sorveglianza. Invero, egli non sarebbe stato quindi ancora oggetto di una scarcerazione definitiva ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584.

67.      Tale argomento è inconferente nel caso di specie, poiché detto articolo 27, paragrafo 3, lettera a), non è applicabile ai fatti del caso di specie. Poco importa, quindi, sapere se la persona che rimane sottoposta ad una sorveglianza socio-giudiziaria sia stata scarcerata definitivamente ai sensi di detta disposizione. La persona che lascia volontariamente lo Stato membro di emissione non ha infatti bisogno della protezione conferita dalla regola della specialità, poiché essa non è più, per definizione, sotto il controllo dello Stato di emissione del primo mandato d’arresto europeo (22).

68.      La questione degli effetti della sorveglianza socio-giudiziaria si sarebbe posta soltanto nella situazione, ben diversa, nella quale l’imputato, «pur avendo avuto l’opportunità di farlo, non [avesse] ha lasciato il territorio [della Germania] nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva (23)». In una siffatta ipotesi, in mancanza dell’assenso delle autorità portoghesi, sarebbe possibile discutere sul punto se l’imputato potesse ancora avvalersi, a causa della misura di sospensione condizionale alla quale rimaneva sottoposto, della protezione conferita dalla regola della specialità sulla base del primo mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584. Spetterebbe in tal caso alla Corte pronunciarsi sulla nozione di «scarcerazione definitiva». Orbene, una simile discussione, che l’udienza ha mostrato fino a che punto potesse essere appassionante, non è necessaria alla luce delle circostanze del caso di specie, dato che l’imputato ha lasciato volontariamente la Germania al termine dell’esecuzione della sua pena per i fatti B (abuso sessuale su minore). Mi asterrò quindi dall’avviare tale discussione nell’ambito della presente causa.

VI.    Conclusione

69.      Propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

La regola della specialità, di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non osta ad una misura restrittiva della libertà adottata per fatti anteriori alla prima consegna e diversi da quelli per i quali sia stata effettuata tale consegna, qualora la persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione, a condizione che, in relazione al secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza, le autorità di esecuzione di tale secondo mandato abbiano dato il loro assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla misura restrittiva della libertà di cui al procedimento principale.


1      Lingua originale: il francese.


2      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).


3      V., sulle diverse categorie di eccezioni alla regola della specialità, sentenza del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti da 67 a 73).


4      Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584. V., inoltre, in una logica che si basa parimenti sull’assenso di principio degli Stati a rinunciare ad una parte della loro sovranità in materia penale, articolo 27, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che prevede un’eccezione più generale in base alla quale ciascuno Stato membro può decidere che l’assenso all’estensione dell’azione penale si presume accordato senza intervento da parte dell’autorità di esecuzione o della persona interessata. Come ha rilevato la Commissione, tale eccezione non è pertinente nella presente causa, in assenza di notifica in tal senso da parte degli Stati membri interessati.


5      Sulla nozione di «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, v. sentenze del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 57), e del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punti da 58 a 61).


6      Fa a mio parere eccezione, tuttavia, la situazione, diversa, prevista non già dall’articolo 27, bensì dall’articolo 28 della decisione quadro 2002/584 (consegne successive), quale interpretato in particolare dalla sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 80). V., a tale riguardo, paragrafi da 62 a 64 delle presenti conclusioni.


7      Sentenze del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 44), e del 19 settembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 53).


8      Su tale regola e sulle sue diverse funzioni nel diritto internazionale classico, v., in particolare, Morvillo, C.J., «Individual Rights and the Doctrine of Speciality: The Deteriorations of the United States v. Rauscher», in Fordham International Law Journal, 1990, vol. 14, pag. 987; Bouloc, B., «Le principe de la spécialité en droit pénal international», in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, Litec, Parigi, 1990, pag. 7, e Zaïri, A., Le principe de la spécialité de l’extradition au regard des droits de l’homme, LGDJ, Parigi, 1992. V., inoltre, nel contesto specifico del mandato d’arresto europeo, Lagodny, O., Rosbaud, C., «Speciality rule», in Keijzer, N., van Sliedregt, E. (a cura di), The European Arrest Warrant in Practice, T.M.C. Asser, L’Aia, 2009, pag. 265.


9      Ammetto volentieri che un siffatto approccio denota più una sfiducia reciproca che un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri sul quale si ritiene sia basata la decisione quadro 2002/584 (v. considerando 10).


10      Il mandato d’arresto europeo resta uno strumento coercitivo, nonostante l’eventuale consenso della persona interessata alla consegna.


11      V. paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni.


12      Sentenza del 28 giugno 2012 (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 78), nella quale la Corte ha interpretato la disposizione speculare contenuta all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2002/584 relativamente alle consegne successive.


13      Oltre alla versione in lingua francese («y est retournée après l’avoir quitté»), le altre versioni linguistiche indicano chiaramente la natura volontaria del ritorno della persona interessata, in particolare le versioni in lingua inglese «has returned to that territory after leaving it» e non «has been returned»; tedesca, «nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist»; italiana, «ha fatto ritorno dopo averlo lasciato»; spagnola, «haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo», o ceca, «vrátila-li se na území tohoto státu poté, co ho opustila». Tali diverse versioni linguistiche implicano una decisione attiva di ritorno da parte della persona interessata.


14      V. paragrafi da 39 a 42 delle presenti conclusioni.


15      V. paragrafi 35 e 39 delle presenti conclusioni.


16      Uno scenario ancor più assurdo sarebbe quello in cui la Repubblica portoghese avesse emesso il secondo mandato d’arresto europeo al fine di «recuperare» l’interessato affinché fosse giudicato in Portogallo per i fatti C. Le autorità portoghesi di emissione del secondo mandato d’arresto europeo dovrebbero in tale ipotesi rivolgersi alle autorità portoghesi di esecuzione del primo mandato d’arresto europeo al fine di ottenere il diritto di estendere l’ambito dell’azione penale?


17      V., in particolare, sentenze del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 42); del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 56), e del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 38).


18      Sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 77).


19      Sempre che non sia stata utilmente invocata alcuna delle altre eccezioni previste all’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.


20      Sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 80).


21      Sentenza del 28 giugno 2012 (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404).


22      Nella presente causa, non è stata menzionata la trasmissione della decisione di sospensione condizionale da parte delle autorità tedesche alle autorità di un altro Stato membro in vista del riconoscimento e della sorveglianza di tale decisione. Non mi dilungherò, quindi, sull’eventuale incidenza, se del caso, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102).


23      Articolo 27, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2002/584.