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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 23 aprile 2020 – BE, DT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva – lichidator judiciar al BE, EP

(Causa C-182/20)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrenti: BE, DT

Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva – lichidator judiciar al BE, EP

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2006/112/CE 1 e i principi di neutralità fiscale, del diritto a detrazione dell’IVA e di certezza dell’imposizione fiscale ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale che, con l’avvio della procedura fallimentare dell’operatore economico, imponga in modo automatico e senza ulteriori verifiche la rettifica dell’IVA, mediante il diniego della detrazione dell’IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori alla dichiarazione di fallimento e la condanna dell’operatore economico al pagamento dell’IVA detraibile. Se il principio di proporzionalità osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a siffatte norme di diritto nazionale, in considerazione delle conseguenze economiche per l’operatore economico e del carattere definitivo di una siffatta rettifica.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. l).