Language of document : ECLI:EU:C:2020:561

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

16 luglio 2020 (*)

«Impugnazione – Intervento – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 40 – Interesse alla soluzione della controversia»

Nella causa C‑883/19 P,

avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2019,

HSBC Holdings plc, con sede in Londra (Regno Unito),

HSBC Bank plc, con sede in Londra,

HSBC France, con sede in Parigi (Francia),

rappresentate da K. Bacon, QC, D. Bailey, barrister, M. Simpson, solicitor, C. Angeli e M. Giner, avocats,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da P. Berghe, M. Farley e F. van Schaik, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di K. Jürimäe, giudice relatrice

sentito l’avvocato generale M. Bobek

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la loro impugnazione, la HSBC Holdings plc, la HSBC Bank plc e la HSBC France (in prosieguo, congiuntamente: le «società HSBC») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:675), con la quale quest’ultimo ha annullato l’articolo 2, lettera b), della decisione C (2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e respinto il loro ricorso quanto al resto.

2        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 marzo 2020, la JPMorgan Chase & Co., la JPMorgan Chase Bank, National Association e la J.P. Morgan Services LLP (in prosieguo, congiuntamente: le «società JPMC») hanno chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di intervenire a sostegno delle conclusioni delle società HSBC.

3        Con atti depositati presso la cancelleria, rispettivamente, il 22 e il 30 aprile 2020, la Commissione europea e le società HSBC hanno presentato le loro osservazioni scritte su tale domanda. Con atto depositato presso la cancelleria il 18 maggio 2020, prima della scadenza del termine per il deposito delle sue osservazioni, la HSBC ha integrato le proprie osservazioni iniziali alla luce dell’ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a. (C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364), e, tenuto conto di tali circostanze, detto atto è stato inserito nel fascicolo.

 Sulla domanda di intervento

4        A sostegno della loro domanda, le società JPMC affermano, in sostanza, che esse hanno proposto un ricorso, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑106/17, avverso la decisione controversa di cui anch’esse sono state destinatarie e che tale ricorso verte sulla medesima problematica di cui trattasi nella presente impugnazione. Esse sottolineano che il Tribunale ha deciso, sulla base dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), del suo regolamento di procedura, di sospendere il procedimento in detta causa in attesa della sentenza che la Corte pronuncerà sulla presente impugnazione. Orbene, da quest’ultima decisione risulterebbe manifestamente che la causa T‑106/17 è stata sospesa a causa della sussistenza di motivi comuni a quelli dedotti nella causa T‑105/17 e, di conseguenza, nella presente causa. La sussistenza di motivi comuni sarebbe peraltro confermata dalla sentenza impugnata. Esse ne deducono che la sentenza che verrà pronunciata nella presente causa sull’impugnazione avrà un impatto diretto sull’esito del loro ricorso di annullamento. Ciò posto, le società JPMC rilevano che sarebbe ingiusto se la Corte si pronunciasse su questioni che saranno determinanti per la decisione sul loro ricorso senza sentirle su tali questioni.

5        Le società JPMC ritengono, pertanto, di avere un interesse diretto alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6        A tale riguardo, da quest’ultima disposizione risulta che qualsiasi persona fisica o giuridica è legittimata ad intervenire in una controversia sottoposta agli organi giurisdizionali dell’Unione europea, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, se tale persona può dimostrare di avere un interesse alla soluzione di detta controversia.

7        Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di detta disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti in quanto tali. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo della decisione conclusiva del procedimento. Si tratta quindi, più precisamente, di un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni della parte che il soggetto che ha proposto la domanda di intervento intende sostenere (ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

8        A tale proposito, occorre verificare, in particolare, che il soggetto che ha proposto la domanda di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo. In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto nella misura in cui detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto la domanda di intervento (ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

9        Va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, una parte che, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è autorizzata a intervenire in una controversia proposta dinanzi a quest’ultima, non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti di un interveniente rientranti nel quadro delineato da siffatti motivi e conclusioni. Pertanto, è alla luce, in particolare, dell’oggetto della controversia sull’impugnazione, quale risulta dalle conclusioni delle parti principali e dai motivi dedotti a sostegno di tali conclusioni, che occorre valutare l’interesse di un soggetto che propone una domanda di intervento alla soluzione di detta controversia (ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

10      Nel caso di specie, dal punto 42 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito del loro ricorso proposto dinanzi al Tribunale e che ha dato luogo alla sentenza impugnata, le società HSBC hanno presentato, da una parte, una domanda di annullamento dell’articolo 1 e dell’articolo 2, lettera b), della decisione controversa nonché, dall’altra, una domanda di riforma dell’importo dell’ammenda loro inflitta da tale articolo 2, lettera b).

11      All’articolo 1 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che le società ivi menzionate, tra le quali figuravano le società JPMC nonché le società HSBC, avevano violato l’articolo 101 TFUE partecipando ad un’infrazione «unica e continuata» consistita «in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro». All’articolo 2, lettera b), di tale decisione, la Commissione ha condannato in solido le società HSBC ad un’ammenda di EUR 33 606 000 per l’infrazione di cui a detto articolo 1.

12      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi delle società HSBC diretti, in via principale, all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa. Per contro, esso ha accolto la terza censura della prima parte del motivo diretto all’annullamento dell’articolo 2, lettera b), di tale decisione e ha annullato quest’ultimo.

13      In tale contesto, con la loro impugnazione, le società HSBC chiedono, da una parte, l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso nella parte in cui esso era diretto all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa e, dall’altra, l’annullamento dell’articolo 1, lettera b), di tale decisione.

14      Occorre determinare se, in siffatte circostanze, le società JPMC dimostrino, nell’ambito della presente impugnazione, di avere un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni delle società HSBC, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 7 della presente ordinanza.

15      A tale riguardo, occorre rilevare che la presente impugnazione verte, in particolare, sulla legittimità delle valutazioni del Tribunale relative alla motivazione sottesa al dispositivo della decisione controversa con cui la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le società HSBC sostengono, in tale contesto, che il Tribunale è incorso in errori di diritto nel respingere i loro motivi di annullamento vertenti sull’erronea qualificazione, da parte della Commissione, di tale infrazione come infrazione per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e come infrazione unica e continuata. Inoltre, esse ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel respingere il loro motivo di annullamento vertente su una violazione dei principi di presunzione di innocenza e di buona amministrazione nonché dei diritti della difesa, a causa dell’adozione di detta decisione successivamente ad una decisione di transazione nella quale la Commissione aveva già preso posizione in merito alla partecipazione delle società HSBC all’infrazione di cui trattasi.

16      È ben vero che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una decisione quale la decisione controversa, benché predisposta e pubblicata sotto forma di decisione unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali che dichiarano, nei confronti di ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele, infliggendole, se del caso, un’ammenda (sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 100 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, se fossero accolte le conclusioni delle società HSBC nell’ambito della presente impugnazione, la Corte annullerebbe la sentenza impugnata e, qualora essa statuisse definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ipotesi in cui essa ritenesse fondato il ricorso in primo grado, annullerebbe l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa, che si applica soltanto a tali società.

17      Tuttavia, occorre constatare, da un lato, che, nel caso di specie, le società JPMC, in quanto codestinatarie della decisione controversa, fanno parte delle società designate come partecipanti, insieme alle società HSBC, all’infrazione di cui all’articolo 1 di tale decisione. Dall’altro, sebbene l’articolo 1, lettera c), di detta decisione, di cui le società JPMC chiedono l’annullamento nell’ambito della causa T‑106/17, si applichi effettivamente soltanto a queste ultime società, i motivi di annullamento da esse sollevati, relativi alla natura e alla sussistenza dell’infrazione constatata nella medesima decisione, sono analoghi a quelli formulati dalle società HSBC. Pertanto, nonostante la giurisprudenza richiamata al punto precedente, le decisioni che constatano le partecipazioni rispettive delle società HSBC e JPMC ai medesimi «accordi e/o pratiche concordate» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, benché distinte, sono strettamente connesse tra loro, se non addirittura interdipendenti.

18      In tali circostanze, e tenuto conto del fatto che, con la loro impugnazione, le società HSBC contestano la sussistenza e la natura stessa dell’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la sentenza che verrà pronunciata nella presente causa – che la Corte accolga le conclusioni delle società HSBC e annulli la sentenza impugnata o che essa respinga i motivi di impugnazione dedotti da tali società – avrà necessariamente un’incidenza diretta sulla valutazione, da parte del Tribunale, del ricorso proposto dalle società JPMC nella parte in cui esso è diretto all’annullamento dell’articolo 1, lettera c), della decisione controversa.

19      Invero, fatta salva la valutazione dei motivi dedotti a sostegno della presente impugnazione, occorre rilevare che, con la sentenza che verrà emessa nella presente causa, la Corte si pronuncerà definitivamente sulla fondatezza in diritto dei motivi d’impugnazione dedotti dalle società HSBC relativi alla constatazione della Commissione vertente sulla sussistenza e sulla natura dell’infrazione di cui all’articolo 1 della decisione controversa, motivi il cui contenuto giuridico corrisponde, in parte, a quello dei motivi dedotti in primo grado dalle società JPMC nell’ambito della causa T‑106/17.

20      Pertanto, se le società JPMC non fossero autorizzate ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni delle società HSBC, esse sarebbero private della possibilità di essere concretamente sentite sulla fondatezza in diritto dei propri motivi, mentre la sentenza che sarà pronunciata nella presente causa fornirà una risposta che potrà essere decisiva per la valutazione, da parte del Tribunale, della fondatezza di questi ultimi.

21      Ciò posto, occorre interpretare la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», di cui all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che essa consente l’accoglimento di una domanda di intervento come quella delle società JPMC.

22      Va ricordato, a tale riguardo, che il principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto è un corollario, al pari, segnatamente, del principio del contraddittorio, della nozione stessa di processo equo, implica l’obbligo per il giudice di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto all’avversario (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 54, e del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 61).

23      Ne consegue che deve essere operata una distinzione a seconda che i destinatari di una decisione quale la decisione controversa, i quali abbiano proposto un ricorso in primo grado – che è oggetto di una sospensione –, chiedano di intervenire nell’ambito di una controversia relativa alla sussistenza stessa di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di cui essi sono stati designati come coautori, oppure chiedano di intervenire nell’ambito di una controversia riguardante soltanto la legittimità o l’importo dell’ammenda inflitta ad un altro di tali coautori a causa di detta infrazione.

24      Infatti, nella prima ipotesi, la circostanza che i soggetti che hanno proposto la domanda di intervento siano imprese designate come partecipanti ad un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, consente loro di dimostrare di avere un interesse diretto all’esito riservato alle conclusioni presentate da un altro partecipante a tale infrazione nell’ambito di una controversia diretta a contestare la sussistenza di detta infrazione, purché essi stessi abbiano proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione relativa alla propria partecipazione alla medesima infrazione, fondato su motivi di annullamento sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito di detta controversia. Per contro, per quanto riguarda la seconda ipotesi, i soggetti che hanno proposto la domanda di intervento dimostrano, dato il carattere individuale delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di avere soltanto un interesse indiretto alla soluzione della controversia nella quale vorrebbero intervenire (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

25      Nel caso di specie, la domanda di intervento in esame rientra, a differenza della domanda che era stata formulata dalle società JPMC nella causa C‑806/19 P, Commissione/HSBC Holdings e a., nella prima di tali due ipotesi.

26      Di conseguenza, le società JPMC dimostrano di avere un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

27      Occorre tuttavia ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 9 della presente ordinanza, una parte autorizzata ad intervenire non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti dell’interveniente che rientrino nell’ambito definito da tali conclusioni e motivi.

28      Per quanto riguarda i diritti processuali delle società JPMC, occorre constatare che la domanda di intervento è stata presentata entro il termine di un mese previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, cosicché queste ultime hanno diritto, in linea di principio, a ricevere comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento.

29      Ciò posto, occorre assegnare un breve termine alle società HSBC e alla Commissione per formulare, eventualmente, una domanda di trattamento riservato dei documenti del fascicolo della presente causa.

30      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che le società JPMC devono essere autorizzate ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni delle società HSBC.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

32      Nel caso di specie, poiché la domanda di intervento delle società JPMC è accolta, occorre riservare le spese connesse al loro intervento.

Per questi motivi, il presidente cella Corte così provvede:

1)      La JPMorgan Chase & Co., la JPMorgan Chase Bank, National Association, e la J.P. Morgan Services LLP sono autorizzate ad intervenire nella causa C883/19 P a sostegno delle conclusioni della HSBC Holdings plc, della HSBC Bank plc e della HSBC France.

2)      Fatto salvo il punto 3, una copia di tutti gli atti processuali verrà notificata alla JPMorgan Chase & Co., alla JPMorgan Chase Bank, National Association, e alla J.P. Morgan Services LLP a cura del cancelliere.

3)      Alla HSBC Holdings plc, alla HSBC Bank plc e alla HSBC France, nonché alla Commissione europea, verrà assegnato un termine per formulare, eventualmente, una domanda di trattamento riservato dei documenti del fascicolo della presente causa nei confronti della JPMorgan Chase & Co., della JPMorgan Chase Bank, National Association, e della J.P. Morgan Services LLP.

4)      Alla JPMorgan Chase & Co., alla JPMorgan Chase Bank, National Association, e alla J.P. Morgan Services LLP verrà assegnato un termine per esporre, per iscritto, i motivi dedotti a sostegno delle loro conclusioni.

5)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.