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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava III (Slovacchia) l’11 maggio 2020 – procedimento penale a carico di AB e a., altre parti HI e Krajská prokuratúra v Bratislave

(Causa C-203/20)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava III

Parti

Imputati: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG e JL

Altre parti: HI e Krajská prokuratúra v Bratislave

Questioni pregiudiziali

Se il principio del «ne bis in idem» osti, tenuto conto dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’emissione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 1 del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quando il procedimento penale si è concluso in modo definitivo con una decisione dell’autorità giudiziaria di proscioglimento o di interruzione del procedimento, ove detta decisione sia stata adottata sulla base di un’amnistia poi revocata dal legislatore dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui trattasi e l’ordinamento giuridico interno preveda che la revoca di una siffatta amnistia implica l’annullamento delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche nei limiti in cui esse sono assunte e motivate sul fondamento di provvedimenti di amnistia e di grazia e che gli ostacoli legali all’esercizio dell’azione penale fondati su un’amnistia così revocata vengono meno senza che sia richiesta a tal fine una decisione giudiziaria o un procedimento giudiziario particolare.

Se una disposizione di una legge nazionale che annulla direttamente, senza l’adozione di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale, la decisione di un organo giurisdizionale nazionale che dispone l’interruzione del procedimento penale e che, in forza del diritto nazionale, ha carattere di decisione definitiva di proscioglimento e sulla cui base il procedimento penale è stato definitivamente interrotto a seguito dell’amnistia concessa in conformità a una legge nazionale, sia conforme al diritto a un giudice imparziale garantito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Se una disposizione di diritto nazionale che circoscrive il controllo esercitato dalla Corte costituzionale sulla risoluzione della Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) recante revoca di un’amnistia o di provvedimenti individuali di grazia e adottata in applicazione dell’articolo 86, lettera i), della costituzione della Repubblica slovacca alla sola valutazione della sua costituzionalità, senza tener conto degli atti vincolanti adottati dall’Unione europea quali, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il Trattato sull’Unione europea, sia conforme al principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al diritto a un giudice imparziale garantito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 GU 2002, L 190. pag 1.