Language of document : ECLI:EU:F:2010:99

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

14 settembre 2010


Causa F-79/09


AE

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Art. 73 dello Statuto — Diniego del riconoscimento dell’origine professionale di una malattia — Ipersensibilità ai campi elettromagnetici»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale AE chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 15 dicembre 2008, recante diniego del riconoscimento come malattia professionale del disturbo da cui è affetto, e della decisione della Commissione recante rigetto del suo reclamo contro la prima decisione, nonché la condanna della Commissione al pagamento di una somma di EUR 12 000 a titolo di risarcimento del danno morale che egli asserisce di aver subito.

Decisione: La Commissione è condannata a versare la somma di EUR 2 000. Gli altri capi della domanda sono respinti. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Commissione medica — Designazione dei medici

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22)

2.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Perizia medica — Rifiuto da parte di uno dei membri della commissione medica di firmare la relazione

(Statuto dei funzionari, art. 73)

3.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Perizia medica — Potere discrezionale della commissione medica

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 23)

4.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Determinazione dell’origine professionale della malattia

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 3)

5.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Malattia professionale — Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionele, art. 3, n. 2)

6.      Dititto dell’Unione — Principi — Osservanza di un termine ragionevole — Violazione nell’ambito di un procedimento amministrativo — Effetti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, n. 1)

7.      Diritto dell’Unione — Principi — Osservanza di un termine ragionevole — Procedimento amministrativo — Criteri di valutazione

1.      La regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione non fissa alcun requisito particolare di specializzazione dei membri della commissione medica e lascia piena libertà nella scelta del proprio medico sia al funzionario interessato sia all’amministrazione. Vero è che l’art. 22 della nuova regolamentazione di copertura, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, prevede che il terzo medico disponga di una «competenza comprovata in materia di valutazione e di risarcimento del danno fisico». Tuttavia, questa disposizione disciplina solo la designazione del terzo medico e non pregiudica quindi in nessun modo né il diritto del funzionario interessato di designare, in piena libertà, un medico di sua fiducia, né la libera scelta da parte dell’amministrazione del medico suo rappresentante in seno alla commissione medica.

La regolamentazione di copertura non prevede inoltre alcun diritto di ricusazione dei medici designati per far parte di una commissione medica, mentre i diritti del funzionario sono tutelati dalla presenza del suo medico di fiducia e da un medico designato con l’accordo di quest’ultimo.

(v. punti 51 e 54)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1981, causa 186/80, Suss/Commissione (Racc. pag. 2041, punti 9‑11)

2.      Il referto della commissione medica non è inficiato da un vizio di forma per il fatto che uno dei membri di quest’ultima abbia rifiutato di firmarlo, purché sia provato che il membro che si è astenuto dalla firma ha avuto occasione di esprimere il suo punto di vista dinanzi agli altri due membri.

(v. punto 56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 giugno 1990, causa T‑31/89, Sabbatucci/Parlamento (Racc. pag. II‑265, pubblicazione sommaria, punto 2), e 27 febbraio 2003, causa T‑20/00 OP, Commissione/Camacho-Fernandes (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑405, punti 47 e 48)

3.      Il compito, che incombe alla commissione medica di cui all’art. 23 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione, di esprimere con assoluta obiettività e in piena indipendenza una valutazione su questioni di ordine medico richiede, da un lato, che tale commissione disponga di tutti gli elementi che possono essere utili e, dall’altro, che la sua libertà di valutazione sia piena. Le valutazioni mediche in senso proprio formulate dalla commissione medica devono essere considerate definitive allorché emesse in condizioni regolari. Il giudice ha unicamente il potere di verificare, da una parte, se la detta commissione sia stata costituita e abbia funzionato regolarmente e, dall’altra, se il suo parere sia regolare, in particolare se esso contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondato e se stabilisca un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che esso contiene e le conclusioni cui esso giunge. Allorché la commissione medica è investita di questioni di carattere medico complesse, relative a una diagnosi difficile o al nesso causale tra il disturbo da cui è affetto il dipendente interessato e l’esercizio della sua attività lavorativa presso un’istituzione, spetta ad essa in particolare indicare, nel suo parere, gli elementi del fascicolo sui quali si fonda e precisare, in caso di significativa divergenza, le ragioni per cui si discosta da alcuni referti medici, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato.

(v. punti 64 e 65)




Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263, punti 41 e 78); 15 dicembre 1999, causa T‑27/98, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1293, punti 30, 68 e 87), e 26 febbraio 2003, causa T‑145/01, Latino/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑59 e II‑337, punto 47)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑39/05, Beau/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑51 e II‑A‑1‑175, punto 35)

4.      In forza dell’art. 3, n. 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione, quando l’affezione controversa non figura nell’elenco europeo delle malattie professionali allegato alla raccomandazione 90/326 della Commissione, spetta al funzionario interessato provare sufficientemente che i suoi disturbi trovano la loro origine nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni in seno alle istituzioni dell’Unione. Per questo motivo, in caso di dubbio su una siffatta origine, l’autorità competente ha il diritto di rifiutare di riconoscere l’origine professionale della malattia, dato che non vi è alcuna norma né alcun principio che preveda che il dubbio vada a vantaggio del funzionario.

(v. punto 82)

Riferimento:

Corte: 11 febbraio 2004, causa C‑180/03 P, Latino/Commissione (Racc. pag. I‑1587, punti 36‑39)

5.      Nelle situazioni complesse in cui la malattia di un funzionario trova la sua origine in più cause, professionali ed extraprofessionali, fisiche o psichiche, ciascuna delle quali ha contribuito al suo insorgere, spetta alla commissione medica determinare se l’esercizio delle funzioni al servizio delle istituzioni dell’Unione presenti un rapporto diretto con la malattia del funzionario, ad esempio, come il fattore scatenante di tale malattia. In casi del genere, perché la malattia sia riconosciuta di origine professionale, non è necessario che essa trovi la sua causa unica, essenziale, preponderante o predominante nell’esercizio delle funzioni.

(v. punto 83)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, causa T‑4/96, S/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑1125, punti 79 e 80)

6.      L’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto ad una buona amministrazione dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tuttavia, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo. Infatti, solo qualora l’eccessivo periodo di tempo decorso possa avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo il mancato rispetto del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo. Pertanto, un eventuale ritardo eccessivo nel trattamento della domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia non può, in linea di principio, avere influenza sul contenuto stesso del parere adottato dalla commissione medica né su quello della decisione finale adottata dall’istituzione. Infatti, un ritardo del genere non può, salvo casi eccezionali, modificare la valutazione, da parte della commissione medica, dell’origine professionale o meno di una malattia. Il fatto che il Tribunale della funzione pubblica annulli la decisione adottata alla luce della valutazione della commissione medica avrebbe come principale conseguenza pratica l’effetto perverso di prolungare ulteriormente il procedimento per il fatto che quest’ultimo è già stato troppo lungo.

Tuttavia, il giudice dell’Unione ha la facoltà di condannare d’ufficio l’amministrazione al pagamento di un risarcimento danni in caso di superamento del termine ragionevole, e un siffatto risarcimento rappresenta la miglior forma di riparazione per un funzionario, purché le parti siano state poste in condizione di presentare le loro osservazioni su tale soluzione.

(v. punti 99-101 e 104)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/Commissione (Racc. pag. I‑11201, punto 44), e 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II, M/EMEA (Racc. pag. I‑12033, punto 41)

Tribunale di primo grado: 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione (Racc. pag. II‑49, punti 36 e 40 nonché giurisprudenza ivi citata); 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punti 162‑167)

Tribunale: 12 maggio 2010, causa T‑491/08 P, Bui Van/Commissione, punto 88

Tribunale della funzione pubblica: 21 ottobre 2009, causa F‑33/08, V/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2159, punto 211, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑510/99 P)

7.      Il carattere ragionevole della durata di un procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica, e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dall’istituzione, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della complessià nonché dell’importanza della controversia per le varie parti interessate.

(v. punto 105)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 29), e 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. I‑6155, punti 182‑188)

Tribunale di primo grado: 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. II-1739, punto 55)