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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Chełmnie (Polonia) il 29 ottobre 2018 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie / ZP

(Causa C-671/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Parti

Richiedente: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ufficio centrale per le riscossioni del Ministero per la Sicurezza e la Giustizia, CJIB)

Resistente: ZP

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto iii), e l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie 1 , come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 2 (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio»), debbano essere interpretati nel senso che al giudice interessato sia consentito rifiutare l’esecuzione di una decisione di un’autorità extragiudiziale dello Stato della decisione, qualora sia accertato che la notifica della decisione è avvenuta con una modalità che viola il diritto dell’interessato a una difesa effettiva dinanzi al giudice.

In particolare: se il diniego possa essere fondato sulla constatazione che, nonostante l’osservanza delle norme sulla notifica vigenti nello Stato della decisione, e di quelle sui termini di impugnazione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, l’interessato avente la propria residenza abituale nello Stato di esecuzione, nella fase del procedimento antecedente il momento in cui venga adito un giudice, non abbia avuto alcuna reale ed effettiva possibilità di difendere i propri diritti, poiché il termine per un’adeguata reazione alla comunicazione di irrogazione della sanzione era insufficiente.

Se la portata della tutela giurisdizionale che viene accordata alle persone, nei confronti delle quali deve essere irrogata una sanzione pecuniaria, debba dipendere, ai sensi dell’articolo 3 della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, dalla circostanza che si tratti di procedimenti sanzionatori di natura amministrativa oppure penale.

Se, alla luce degli obiettivi e dei principi sanciti nella decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, inter alia, all’articolo 3, possa esser data esecuzione a decisioni di autorità extragiudiziali, le quali sono state emanate sulla base delle disposizioni dello Stato della decisione e che attribuiscono la responsabilità per una violazione delle norme sulla circolazione stradale alla persona al cui nome è immatricolato il veicolo, e dunque decisioni che si fondano esclusivamente sulle informazioni ottenute nell’ambito dello scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli, senza che sia stata svolta alcuna indagine a tal proposito e, in particolare, senza che sia stato individuato l’effettivo autore dell’illecito.

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1 GU L 76, pag. 16.

2 Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/ GAI, 2005/214/ GAI, 2006/783/ GAI, 2008/909/ GAI e 2008/947/ GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24).