Language of document : ECLI:EU:C:2019:768

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 settembre 2019 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Archiviazione di una denuncia vertente sulla legislazione italiana in materia di energie rinnovabili – Presunta inosservanza del diritto dell’Unione europea – Responsabilità extracontrattuale della Repubblica italiana – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Nella causa C‑325/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 aprile 2019,

Renew Consorzio Energie Rinnovabili, con sede a Roma (Italia), rappresentato da G. Passalacqua, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea,

Repubblica italiana,

convenute in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con l’impugnazione proposta, il Renew Consorzio Energie Rinnovabili chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 20 febbraio 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commissione e Italia (T‑39/19, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2019:111), con la quale quest’ultimo ha respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte per manifesta incompetenza, il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione Ares (2018) 5957391 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante rifiuto di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, alla condanna della Repubblica italiana al risarcimento del danno che il medesimo avrebbe subìto a causa di tale violazione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2019, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, e dell’articolo 268 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e alla condanna di quest’ultima al risarcimento del danno asseritamente subìto a causa di tale inadempimento.

3        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, ha respinto il succitato ricorso in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte per manifesta incompetenza.

4        In primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile la domanda del ricorrente diretta all’annullamento della decisione controversa.

5        A tale riguardo, al punto 6 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che i singoli non sono legittimati a impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

6        Al punto 7 della stessa ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che una decisione della Commissione, quale la decisione controversa, che presenta carattere negativo, va considerata in funzione della natura della domanda di cui costituisce la risposta.

7        Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste all’articolo 263, commi primo e secondo, TFUE, un ricorso di annullamento contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

8        A tale proposito, il Tribunale ha constatato, al punto 9 dell’ordinanza impugnata, che, nell’ambito del procedimento di constatazione di un inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri. Inoltre, esso ha rilevato che dal sistema previsto all’articolo 258 TFUE risulta che né il parere motivato né l’adizione della Corte attraverso l’effettivo deposito di un ricorso siffatto possono, a suo giudizio, costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche.

9        In secondo luogo, il Tribunale ha respinto per manifesta incompetenza la domanda del ricorrente diretta a ottenere il risarcimento del danno subìto a causa del presunto inadempimento della Repubblica italiana.

10      Al punto 12 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato, da un lato, che la sua competenza in materia di responsabilità extracontrattuale è disciplinata, in particolare, dall’articolo 268 e dall’articolo 340, commi secondo e terzo, TFUE e che, dall’altro, dalle medesime disposizioni risulta che il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi per risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

11      Al punto 13 della medesima ordinanza, il Tribunale ha constatato che l’autore degli atti che hanno asseritamente arrecato un danno al ricorrente non è né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione.

 Conclusioni del ricorrente dinanzi alla Corte

12      Il ricorrente chiede, in sostanza, che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare la Repubblica italiana a risarcire il danno che esso avrebbe subìto in conseguenza dell’adozione del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Supplemento Ordinario alla GURI n. 81, del 28 marzo 2011), e del decreto ministeriale del 5 maggio 2011 – Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (GURI n. 109, del 12 maggio 2011, pag. 103), che modifica in peius il regime tariffario concernente gli incentivi in materia di energie rinnovabili, e

–        condannare la Commissione e la Repubblica italiana alle spese.

 Sull’impugnazione

13      Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

14      La succitata disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente impugnazione.

 Argomenti del ricorrente

15      A sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione da parte della Repubblica italiana, in sede di recepimento nel diritto nazionale, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), nonché dei principi generali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione.

16      L’impugnazione in questione può essere considerata come comprendente due argomenti riguardanti l’ordinanza impugnata.

17      Da un lato, il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver interpretato in modo errato l’articolo 263, quarto comma, TFUE nel dichiarare che il medesimo non era legittimato a impugnare la decisione controversa. Basandosi sulla sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), il ricorrente sostiene che si debba ritenere che il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento incida sulla situazione giuridica di un soggetto di diritto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di detto rifiuto da parte del Tribunale. Inoltre, il ricorrente adduce che tale rifiuto comporta altresì una violazione del principio del legittimo affidamento, quale risulta dalla sentenza del 16 febbraio 1977, Töpfer e a. (72/76, EU:C:1977:27).

18      Dall’altro lato, il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di essersi dichiarato incompetente a statuire sulla domanda di risarcimento danni dal medesimo presentata contro la Repubblica italiana. A tale riguardo, esso richiama la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428); del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79), e dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a. (C‑178/94, C‑179/94 e da C‑188/94 a C‑190/94, EU:C:1996:375), la quale dimostrerebbe chiaramente che la Corte è competente a statuire sulla domanda di risarcimento del danno lamentato.

 Giudizio della Corte

19      Al fine di statuire sulla presente impugnazione, occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte emerge che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno della stessa domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione (v., in particolare, sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punto 111 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione, C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

20      Pertanto, gli elementi dell’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto di cui sarebbe viziata l’ordinanza impugnata non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili (ordinanza del 18 ottobre 2018, Alex/Commissione, C‑696/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:848, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21      Analogamente, devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili gli argomenti difficilmente comprensibili e confusi, atteso che essi non consentono alla Corte di svolgere il compito a essa incombente e di operare il suo controllo di legittimità (ordinanza del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione, C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di specie, si deve rilevare, in primo luogo, che l’impugnazione è in gran parte confusa e si limita ad affermazioni generiche, secondo le quali la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento nei confronti della Repubblica italiana per quanto riguarda l’attuazione della direttiva 2009/28. L’impugnazione contiene altresì numerosi argomenti che sembrano tendere a dimostrare l’esistenza di tale inadempimento e il danno asseritamente subìto dal ricorrente per effetto dello stesso. Gli argomenti in questione, che non riguardano in alcun modo l’ordinanza impugnata, devono essere respinti nel loro insieme in quanto manifestamente irricevibili.

23      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il ricorrente si limita ad affermare che la decisione controversa incide sulla sua situazione giuridica, sicché il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile da parte del Tribunale. Al riguardo, è vero che il ricorrente richiama le sentenze del 16 febbraio 1977, Töpfer e a. (72/76, EU:C:1977:27), e del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18). Tuttavia, è necessario constatare che esso non trae alcun argomento specifico dalle sentenze succitate al fine di contestare l’ordinanza impugnata. L’argomento in esame deve essere dunque respinto in quanto parimenti manifestamente irricevibile.

24      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento secondo il quale il Tribunale è incorso in un errore di diritto, dichiarandosi incompetente a statuire sulla domanda del ricorrente diretta alla condanna della Repubblica italiana al risarcimento dei danni in suo favore, quest’ultimo si limita ad affermare, richiamando la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428); del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79), e dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a. (C‑178/94, C‑179/94 e da C‑188/94 a C‑190/94, EU:C:1996:375), che la Corte è competente a conoscere della sua domanda di risarcimento del danno lamentato. Tuttavia, esso non spiega in alcun modo come il Tribunale abbia potuto, con l’ordinanza impugnata, non tener conto della giurisprudenza succitata, la quale riguarda la responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell’Unione, e non la competenza del Tribunale in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Pertanto, si deve ritenere che l’argomento in questione sia manifestamente irricevibile.

25      Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

26      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle controparti e, di conseguenza, prima che queste abbiano potuto sostenere spese, si deve disporre che il Renew Consorzio Energie Rinnovabili sopporterà le proprie spese.


Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il Renew Consorzio Energie Rinnovabili sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 19 settembre 2019

Il cancelliere

 

La presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

C. Toader


*      Lingua processuale: l’italiano.