Language of document : ECLI:EU:F:2012:179

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

11 dicembre 2012

Causa F‑112/10

Cornelia Trentea

contro

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

«Funzione pubblica – Personale della FRA – Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto di una candidatura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig.ra Trentea chiede al Tribunale, da un lato, di annullare le decisioni dell’Agenzie dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: la «FRA» o l’«Agenzia») recanti rigetto della sua candidatura a un post o di segretario amministrativo e assunzione di un’altra candidata su detto posto, e, dall’altro, di condannare la FRA a risarcirle i danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla FRA.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Reclutamento – Procedura – Assunzione da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali di un agente temporaneo per coprire un impiego di lunga durata – Obbligo di avviare e portare a termine un procedimento di reclutamento interno o nell’ambito delle altre agenzie dell’Unione prima di avviare un procedimento esterno – Insussistenza

[Statuto dei funzionari, art. 110; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), e 12, § 5]

2.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Oggetto – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina o abilitata a concludere i contratti di assunzione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante

(Statuto dei funzionari, art. 29)

3.      Funzionari – Posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Modalità – Possibilità di sentire i candidati in ogni fase dell’esame delle candidature

(Statuto dei funzionari, art. 29)

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori del comitato di selezione

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)]

5.      Funzionari – Posto vacante – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina o abilitata a concludere i contratti di assunzione – Rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 29)

1.      Le disposizioni dell’articolo 2 della decisione 2009/3 dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), recanti disposizioni generali di esecuzione dello Statuto e relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego di agenti temporanei presso la FRA, le quali stabiliscono che «[i] posti relativi agli impieghi di lunga durata possono essere coperti mediante reclutamento interno o nell’ambito delle altre agenzie dell’Unione europea, prima di essere coperti con assunzione mediante selezione esterna» e che «[l]’avviso di posto vacante relativo a un impiego di lunga durata può essere simultaneamente pubblicato all’interno dell’Agenzia e delle altre agenzie dell’Unione europea prima di formare oggetto di una pubblicazione esterna» non possono essere interpretate nel senso che esse obbligano la FRA, per coprire un posto relativo a un impiego di lunga durata, ad avviare e portare a termine un procedimento di reclutamento interno o nell’ambito delle altre agenzie dell’Unione prima di avviare un procedimento di selezione esterna.

L’utilizzo del verbo «potere» pone soltanto in rilievo che la FRA ha la facoltà, nel caso in cui ritenga che un posto riguardante un impiego di lunga durata possa, con ogni probabilità, essere coperto mediante un procedimento di reclutamento al suo interno o all’interno delle altre agenzie dell’Unione, di ricorrere all’una o all’altra di tali procedure. Pertanto, qualora la FRA consideri, al contrario, che nessuna di queste due procedure possa, con sufficiente certezza, raggiungere tale obiettivo, essa può scegliere di ricorrere fin dall’inizio a una procedura di assunzione con selezione esterna.

Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 2 della decisione 2009/3 che imponga alla FRA di portare a termine un procedimento di reclutamento al suo interno o all’interno delle altre agenzie dell’Unione prima di avviare un procedimento di assunzione con selezione esterna sarebbe contrario all’economia di tale disposizione, che mira a permettere alla FRA, il cui personale è destinato a crescere, di reclutare rapidamente agenti per poter adempiere al complesso delle sue missioni.

(v. punti 46 e 47)

2.      Lo scopo dell’avviso di posto vacante è, da un lato, quello di informare gli interessati nel modo più esatto possibile in merito alla natura dei requisiti necessari per occupare il posto da coprire, al fine di porli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e, dall’altro, quello di fissare il contesto giuridico alla luce del quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione procederà allo scrutinio per merito comparativo dei candidati. Tale seconda funzione comporta che siano enunciati criteri sufficientemente precisi da permettere di procedere a detto esame comparativo e giustificare la scelta effettuata.

Al riguardo, la circostanza che l’avviso di posto vacante non contenesse informazioni sulla ponderazione di ciascuno dei criteri di ammissione o sul metodo di valutazione delle prove scritta e orale, non significa che la scelta della candidata selezionata sia stata necessariamente effettuata senza tenere conto dei criteri di ammissione, ma testimonia soltanto che, nel contesto giuridico costituito dall’avviso di posto vacante, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha inteso lasciare al comitato di selezione un potere discrezionale quanto alla ponderazione di ciascuno dei criteri di ammissione e alle modalità delle prove scritta e orale.

(v. punti 57 e 58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 febbraio 1998, Campogrande/Commissione, T‑3/97, point 100

3.      Nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione nella definizione delle modalità dell’esame comparativo delle candidature, spetta a tale autorità nonché ai vari responsabili gerarchici consultati nel corso del procedimento di selezione valutare, in ciascuna fase dell’esame delle candidature, se occorra raccogliere, a tale stadio, informazioni o elementi di valutazione supplementari attraverso un colloquio con l’insieme dei candidati o unicamente con taluni di essi al fine di pronunciarsi con piena cognizione di causa.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, Konidaris/Commissione, T‑93/03, punto 107, e giurisprudenza citata

4.      L’obbligo di motivazione prescritto nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da una parte, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto per esso lesivo e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altra, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali afferma, all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), che il diritto fondamentale ad una buona amministrazione comporta in particolare «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».

Tuttavia, siffatto obbligo di motivazione deve conciliarsi, nel contesto di un procedimento di reclutamento per la copertura di un posto vacante, con il rispetto della segretezza dei lavori del comitato di selezione, che osta sia alla divulgazione delle posizioni individuali dei membri del comitato di selezione, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento attinente a valutazioni di natura personale o comparativa riguardanti i candidati.

(v. punti 89 e 90)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, punto 30, e giurisprudenza citata; 14 novembre 2006, Neirinck/Commissione, T‑494/04, punto 73

5.      L’esercizio della discrezionalità di cui l’amministrazione dispone in materia di nomina o di promozione presuppone che essa esamini con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti di ciascuna candidatura e che osservi scrupolosamente i requisiti enunciati nell’avviso di posto vacante, cosicché essa è tenuta a escludere qualunque candidato che non risponda a tali requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, il contesto giuridico che detta autorità impone a sé medesima e che deve rispettare scrupolosamente.

Per quanto riguarda la valutazione di un eventuale errore nella scelta del candidato selezionato, un errore del genere deve essere manifesto ed eccedere l’ampia discrezionalità di cui, nel contesto giuridico tracciato dall’avviso di posto vacante, l’amministrazione dispone nel confrontare i meriti dei candidati e nel valutare l’interesse del servizio. Il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare se, visti gli elementi sui quali si è fondata detta amministrazione per procedere alla propria valutazione, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali esso le era stato conferito. Il giudice dell’Unione non può pertanto sostituire il suo giudizio dei meriti e delle qualificazioni dei candidati a quello dell’amministrazione, qualora nessun elemento del fascicolo consenta di affermare che, nel valutare tali meriti e tali qualificazioni, l’amministrazione ha commesso un errore manifesto.

Orbene, al riguardo, il solo fatto che un candidato abbia meriti evidenti e riconosciuti non esclude, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati, che altri candidati abbiano meriti superiori. Del pari, la circostanza che un candidato soddisfi tutti i criteri contenuti nell’avviso di posto vacante non è di per sé sufficiente a provare che l’amministrazione abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 101, 102 e 104)

Riferimento:

Corte: 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, 188/73, punti 26, 38 e 41; 4 febbraio 1987, Bouteiller/Commissione, 324/85, punto 6

Tribunale di primo grado: 18 settembre 2003, Pappas/Comitato delle regioni, T‑73/01, punto 54¸; 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, punto 65¸; 4 maggio 2005, Sena/AESA, T‑30/04, punto 80

Tribunale della funzione pubblica: 6 maggio 2009, Campos Valls/Consiglio, F‑39/07, punto 43