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Ricorso proposto il 21 luglio 2006 - Duyster / Commissione

(Causa F-82/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Tineke Duyster (Oetrange, Lussemburgo) [rappresentanti: avv. W.H.A.M. van den Muijsenbergh]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile, o in via subordinata, parzialmente ricevibile;

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) 11 maggio 2006 nella parte che riguarda il reclamo R/91/06 o, in via subordinata, annullarlo parzialmente;

condannare la convenuta alle spese;

oltre a quanto precede, la ricorrente ripete le stesse conclusioni che essa ha già presentato nella causa F-18/06 1.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito delle cause F-51/05 2 e F-18/06, la ricorrente ha già contestato il fatto che la Commissione l'ha innanzitutto messa in congedo parentale per il periodo intercorrente tra il 1° novembre 2004 e il 30 aprile 2005 e successivamente, con lettera del 17 novembre 2005, ha stabilito per l'8 novembre la data di inizio del congedo parentale.

Avendo dubbi in merito alla qualificazione giuridica di quest'ultima lettera, la ricorrente l'ha impugnata in data 13 febbraio 2006, contemporaneamente mediante un reclamo e un ricorso (F-18/06). La Commissione, da un lato, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità in merito a tale ricorso, e dall'altro, ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione 11 maggio 2006.

Nella presente causa, la ricorrente afferma che quanto precede avrebbe per conseguenza che non esisterebbe alcun mezzo giuridico avverso la decisione contenuta nella lettera del 17 novembre 2005 e che non sarebbe possibile alcun indennizzo per quanto riguarda le dichiarazioni dell'APN ivi contenute. Questa sarebbe contraria in particolare allo statuto e ai principi giuridici comuni agli Stati membri e alle Comunità.

A sostegno del suo ricorso avverso la decisione di irricevibilità, la ricorrente deduce in particolare: i) l'esistenza di fatti erronei a base della decisione; ii) la violazione del contenuto e della ratio dell'art. 90 dello statuto; iii) l'esistenza di contraddizioni; iv) la mancanza di chiarezza e la negligenza della decisione; v) la violazione del contenuto e della ratio degli artt. 24 e 25 dello statuto; vi) la violazione della giurisprudenza in materia di ricevibilità; vii) la situazione di incertezza creata dalla Commissione a proposito della qualificazione giuridica della lettera del 17 novembre 2005; viii) la violazione dei principi di proporzionalità, di legittimo affidamento, di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché la violazione del principio del bilanciamento degli interessi, la mancata osservanza del dovere di informazione del datore di lavoro, la violazione del diritto ad un ricorso, la violazione del principio di legalità e del principio di buona amministrazione; ix) la mancata prova dell'affermazione dell'APN secondo cui il contenuto della domanda formulata dalla ricorrente fa già parte della causa F-51/05.

Sul merito della causa, la ricorrente deduce motivi molto simili a quelli che essa ha dedotto nella causa F-18/06.

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1 - GU C 154 del 1.7.2006.

2 - GU C 217 del 3.9.2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-249/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).