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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 febbraio 2020 – LW / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-91/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: LW

Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE 1 , debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione di uno Stato membro per effetto della quale al figlio minore non coniugato di una persona cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato debba essere riconosciuto lo status di rifugiato a titolo derivato (cosiddetta protezione dei familiari del rifugiato) anche qualora il figlio medesimo possieda parimenti in ogni caso, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese, diverso dal paese di origine del rifugiato e della cui protezione ha il diritto di avvalersi.

Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che la restrizione secondo cui il diritto dei familiari alle prestazioni di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva dev’essere riconosciuto solo nella misura in cui sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare osti, nelle circostanze descritte nella prima questione, al riconoscimento al figlio minore dello status di rifugiato al medesimo derivante dallo status del rifugiato riconosciuto.

Se, ai fini delle risposte alla prima e alla seconda questione, rilevi la questione se sia possibile e ragionevole che il figlio minore ed suoi genitori si stabiliscano nel paese di cittadinanza del minore medesimo e della madre - paese della cui protezione possono beneficiare, distinto dal paese di origine del rifugiato (padre) - o se sia sufficiente che l'unità del nucleo familiare possa essere mantenuta nel territorio federale sulla base delle disposizioni del diritto di soggiorno.

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1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).