Language of document :

Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 da Mylène Troszczynski avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-626/16, Troszczynski/Parlemento

(Causa C-462/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Alta parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 nella causa T-629/16;

Pertanto:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento, del 23 giugno 2016, adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio e del 9 luglio 2008 «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», come modificata, che accerta un credito di importo pari a EUR 56 554;

annullare la nota di addebito n. 2016-888, notificata il 30 giugno 2016, che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in seguito alla decisione del Segretario generale del 23 giugno 2016, relativa al «recupero di somme indebitamente versate per l’attività di assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario»;

statuire secondo diritto sull’importo da attribuire alla ricorrente quale risarcimento del danno morale derivante dalle accuse infondate lanciate prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, del danno arrecato alla sua immagine e di quello derivante dal grave disagio causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;

statuire secondo diritto sull’importo da attribuire alla ricorrente a titolo di spese processuali;

condannare il Parlamento alle totalità delle spese;

prima di pronunciarsi: invitare il Parlamento a produrre il fascicolo amministrativo di J.O. e il fascicolo dell’OLAF che lo riguarda.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sull’errore di diritto della violazione di forme sostanziali. Da un lato, le sentenze del Tribunale nelle cause Bilde e Montel costituiscono un fatto nuovo, intervenuto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, e chiarivano la natura e il numero delle prove da produrre. Le condizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura erano soddisfatte. Dall’altro lato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, quanto agli altri elementi di fatto, che esso poteva essere a conoscenza soltanto di quelli sottoposti al Segretario generale. Il procedimento di ripetizione dell’indebito è assimilabile a un ricorso di piena giurisdizione, nel quale possono essere forniti tutti i documenti utili alla corretta valutazione della controversia, anche durante il procedimento.

Il secondo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dei diritti della difesa e delle forme sostanziali. Da un lato, il Tribunale non ha consentito un dibattito leale e in contraddittorio non imponendo al Parlamento il rispetto degli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Parlamento dispone del fascicolo amministrativo e del fascicolo dell’OLAF da cui può trarre vantaggio a proprio piacimento, atteso che prove del lavoro svolto possono essere presenti nei due fascicoli ma rimanere nascoste alla ricorrente. Dall’altro lato, il Tribunale ha commesso un errore di valutazione considerando regolare la mancata audizione personale della ricorrente da parte del Segretario generale.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto, sull’errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti e degli elementi di prova, sulla discriminazione, sul fumus persecutionis, sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di legalità nonché sullo sviamento di potere. In primo luogo, l’assenza di analisi critica dei documenti forniti costituisce un difetto di motivazione. In secondo luogo, vi è una violazione dei diritti politici degli assistenti. In terzo luogo, in materia di ripetizione dell’indebito, l’onere della prova grava in primis sull’amministrazione che deve fornire giustificati motivi per mettere in discussione quanto acquisito. In quarto luogo, è stato posto in essere un trattamento discriminatorio da parte del Presidente e del Segretario generale del Parlamento nei confronti dei deputati del Front National. Infine, il rifiuto di fornire il fascicolo amministrativo e il fascicolo dell’OLAF viola il principio del legittimo affidamento, il principio di legalità e costituisce uno sviamento di potere.

____________