Language of document :

Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 da Gregor Schneider avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2018, causa T-560/16, Gregor Schneider / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-116/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gregor Schneider (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.    annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2018 nella causa T-560/16;

2.    statuire conformemente alla richiesta formulata dal ricorrente in detto procedimento, vale a dire

    annullare la decisione dell’EUIPO (allora: UAMI) del 2 ottobre 2014 di trasferire il ricorrente dal dipartimento Cooperazione internazionale e questioni giuridiche al dipartimento Attività principali;

    in subordine: rinviare la causa al Tribunale dell’UE dopo l’annullamento della suddetta sentenza;

3.    condannare l’EUIPO alle spese dell’intero procedimento, vale a dire, del procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE e del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si basa su nove motivi.

In primo luogo, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il «principio di concordanza» tra il reclamo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e il susseguente ricorso, poiché avrebbe respinto in quanto irricevibile, con riferimento al principio di concordanza, un motivo che il ricorrente, al momento di presentazione del reclamo, non aveva potuto far valere, dato che non era ancora stata effettuata alcuna assegnazione di compiti.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare i criteri di valutazione dell’esistenza di uno sviamento di potere, in quanto avrebbe enunciato la massima giuridica secondo cui, qualora un provvedimento di riassegnazione non sia stato dichiarato contrario all’interesse del servizio, non potrebbe sussistere sviamento di potere. Tale massima giuridica non potrebbe essere ritenuta valida, poiché escluderebbe, in linea di principio, dai casi di sviamento di potere tutte le situazioni in cui l’amministrazione fa valere un interesse del servizio plausibile, senza perseguire effettivamente tale interesse. Sarebbero proprio i casi di uno sviamento di potere sapientemente costruito che non dovrebbero essere sottratti, in generale, al controllo giurisdizionale attraverso una massima giuridica così formulata.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare i requisiti di un’audizione, che garantisce il diritto del ricorrente di essere ascoltato, sancito anche all’articolo 41, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto avrebbe ritenuto che un’audizione sia necessaria solo qualora una misura individuale mirata possa, secondo l’autorità, ripercuotersi negativamente sulla persona interessata. Tuttavia, l’audizione e la concessione del diritto di essere ascoltati dovrebbero proprio essere finalizzate a far emergere punti di vista ed effetti di decisioni previste che l’autorità stessa non avrebbe ancora preso in considerazione.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe ripetutamente violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato, avendo, in particolare, ignorato nuovi elementi prodotti nella fase orale del procedimento ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale e non avendo valutato la corrispondente proposta di testimoni, né adottato una decisione a norma dell’articolo 85, paragrafo 4, di detto regolamento di procedura. Il Tribunale avrebbe inoltre violato il diritto del ricorrente di essere sentito, poiché non avrebbe ascoltato i testimoni già proposti nel ricorso e avrebbe al tempo stesso contestato al ricorrente di non aver fornito prove sufficienti.

In quinto luogo, il Tribunale violerebbe, in tal modo, anche i principi fondamentali che garantiscono un processo equo e conforme allo Stato di diritto ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e solleverebbe dubbi sull'effettività della tutela giurisdizionale.

In sesto luogo, il Tribunale avrebbe ripetutamente snaturato i fatti sottoposti al suo esame.

In settimo luogo, viene fatto valere un insufficiente chiarimento dei fatti, in ottavo luogo, un difetto di motivazione e, in nono luogo, una violazione delle regole della logica.

____________