Language of document :

Impugnazione proposta il 27 agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, causa T-624/15, European Food e a.v/ Commissione

(Causa C-638/19P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, agente, P.-J. Loewenthal, agente)

Altre parti nel procedimento: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Regno di Spagna e Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione allargata) del 18 giugno 2019, cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15, European Food e a./Commissione 1 ;

respingere la prima parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo dedotti nella causa T-704/15;

respingere la prima e seconda parte del secondo motivo dedotti nelle cause T-624/15 eT-694/15;

rinviare le cause riunite T-624/15, T-694/15 e T-704/15 al Tribunale per un esame delle domande non ancora esaminate, e

riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione la Commissione sostiene che, avendo concluso che la Commissione non era competente ad adottare la decisione 2 impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 108 TFEU e/o dell’allegato X, capo 2, dell’Atto di adesione della Romania3 ,e nell’errata qualificazione giuridica dei fatti.

In via principale, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che l’abrogazione del sistema d’incentivi del 22 febbraio 2005 è la misura con la quale la Romania ha concesso l’aiuto ai sigg. Ion e Viorel Micula, investitori di nazionalità svedese, e a tre società romene da essi controllate, (in prosieguo, congiuntamente: i «sigg. Micula»). Piuttosto, è attraverso il pagamento da parte della Romania del risarcimento concesso per l'abrogazione di tale regime, verificatosi dopo la sua adesione all'Unione, che è concesso un aiuto ai sigg. Micula.

In via sussidiaria, la Commissione sostiene che, anche se il Tribunale avesse giustamente concluso che la misura di concessione dell’aiuto era l’abrogazione del sistema d’incentivi da parte della Romania (quod non) la Commissione sarebbe comunque competente ad adottare la decisione impugnata ai sensi dell’allegato V, capo 2 dell’Atto di adesione della Romania.

Con il secondo motivo di ricorso, la Commissione sostiene che, avendo concluso che il diritto dell’Unione non si applicava al risarcimento concesso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 2 dell’Atto di adesione della e delle norme di applicazione del diritto dell’Unione ratione temporis, e/o nell’erronea interpretazione e applicazione dell’accordo europeo4 del 1995, e nell’errata qualificazione giuridica dei fatti.

In via principale, la Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che il diritto dell’Unione non era applicabile al risarcimento concesso sulla base di tutti gli eventi che hanno fatto insorgere tale risarcimento avvenuti precedentemente all’adesione. Piuttosto, la concessione del risarcimento costituisce l’effetto futuro di una situazione sorta prima dell’adesione ai sensi delle norme sull’applicazione del diritto dell’Unione ratione temporis.

In via sussidiaria, la Commissione sostiene che, anche se il Tribunale avesse giustamente concluso che la concessione del risarcimento non costituisse l’effetto futuro di situazione sorta prima dell’adesione (quod non) il diritto dell’Unione è comunque applicabile a detto risarcimento poiché l’accordo europeo del 1995, che fa parte del diritto dell’Unione, era applicabile a tutti gli eventi che hanno portato a tale risarcimento avvenuti prima dell’adesione.

Con il terzo motivo di ricorso, la Commissione sostiene che, avendo concluso che la decisione impugnata qualificava erroneamente come aiuto la concessione del risarcimento da parte del tribunale arbitrale, il Tribunale è incorso in un errore si diritto consistente nell’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, (1) TFUE e nella mancata applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, numero iii)dell’accordo europeo del 1995.

In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente concluso che la Commissione non aveva la competenza per adottare la decisione impugnata e che il diritto dell’Unione non era applicabile al risarcimento concesso.

In secondo luogo, il Tribunale non ha trattato tutti gli argomenti presentati nella decisione impugnata che stabilisce che la Romania ha concesso un aiuto ai sigg. Micula. Gli argomenti non trattati sono sufficienti, da soli, a giustificare la presenza di un aiuto.

____________

1 UE:T:2019:423

2 Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43).

3 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea, in particolare l’allegato III «Elenco di cui all’articolo 19 dell’atto di adesione» (GU 2005, L 157 pag. 203).

4 Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU 1994, L 357, pag. 2).