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Impugnazione proposta il 21 agosto 2019 dalla Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-64/18, Alfamicro / Commissione

(Causa C-623/19 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, advogados, e M. Stock da Cunha, advogada estagiária)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-64/18 1 ,

annullare la decisione della Commissione C (2017) 8839 final, del 13/12/2017,

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che il fatto generatore di un credito contrattuale sia il contratto stesso. Pertanto, se la Commissione poteva, nell’azione declaratoria, dedurre quanto preteso – e non lo ha fatto – non può, in seguito alla sentenza, emettere titoli esecutivi su importi di credito allo scoperto.

La Commissione è incorsa in uno sviamento di potere.

Nella sentenza declaratoria (T-831/14) 2 , il Tribunale ha statuito sul credito della Commissione risultante dalla convenzione di sovvenzione e non, come afferma ora erroneamente il Tribunale, sui costi non ammissibili relativi al periodo coperto dall’audit.

Dal dispositivo della sentenza redatta nell’azione declaratoria (T-831/14) non risulta alcuna limitazione, né relativamente al credito, né relativamente al periodo, né relativamente ai costi.

A un unico obbligo, il credito nei termini della convenzione di sovvenzione, corrisponde un unico titolo esecutivo.

Non ha alcun senso che il Tribunale fissi definitivamente un credito e che in seguito il creditore sostenga che, alla fine, non erano stati calcolati tutti gli importi.

La ricorrente ritiene che, a partire dal momento in cui si avvia un’azione declaratoria per la fissazione del credito contrattuale dell’Unione, sia vietato alla Commissione emettere titoli esecutivi senza fare riferimento alla sentenza del Tribunale.

Se l’azione declaratoria ha come oggetto il credito contrattuale di cui la Commissione è titolare nei confronti del debitore, la competenza del Tribunale per fissare il credito esclude il potere della Commissione di emettere titoli che si sovrappongano alla sentenza.

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1 EU:T:2019:453.

2 V. causa C-14/18 P.