Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 agosto 2020 – EB e a. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

(Causa C-405/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: EB, JS e DP

Resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Questioni pregiudiziali

Se la limitazione dell’ambito di applicazione temporale del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, risultante dalla sentenza Barber1 , nonché dal protocollo n. 33 sull’articolo 157 TFUE e dall’articolo 12 della direttiva n. 2006/54/CE2 , debba essere interpretata nel senso che un pensionato (austriaco) non può legittimamente invocare il principio della parità di trattamento o può invocarlo solo (proporzionalmente) per la parte del diritto riconducibile a periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 1994 per far valere di essere stato discriminato da norme in materia di adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici per l’annualità 2018 quali quelle applicate nei procedimenti principali.

Se il principio della parità di trattamento tra uomini e donne (ai sensi dell’articolo 157 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 2006/54/CE) debba essere interpretato nel senso che una disparità di trattamento indiretta, quale quella eventualmente risultante dalle norme sull’adeguamento delle pensioni del 2018, applicabili nei procedimenti principali, risulta giustificata, anche tenendo conto di misure analoghe adottate in precedenza e della perdita considerevole causata dal loro effetto cumulativo, rispetto ad un adeguamento inflazionistico del valore reale delle pensioni (del 25 % nel caso di specie), in particolare

–    al fine di evitare che si crei un «divario» (che si produrrebbe in caso di un adeguamento regolare ad un tasso unico) tra le pensioni di vecchiaia più alte e quelle più basse, ancorché puramente nominale e ininfluente sul rapporto tra i valori;

–    al fine di realizzare una generale «componente sociale», nel senso di rafforzare il potere d’acquisto dei beneficiari di pensioni più basse, nonostante a) tale obiettivo possa anche essere raggiunto senza limitare l’adeguamento delle pensioni più elevate, e b) il legislatore non preveda parimenti una tale misura anche per rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzioni più basse dei dipendenti pubblici tramite un adeguamento all’inflazione (a scapito dell’adeguamento delle retribuzioni più elevate), né abbia adottato alcuna normativa relativa a un intervento analogo di rivalutazione delle pensioni erogate da altri regimi professionali di sicurezza sociale (senza partecipazione dello Stato) al fine di rafforzare il potere d’acquisto delle pensioni più basse (a scapito dell’adeguamento delle pensioni più elevate);

–    al fine di mantenere e finanziare «il sistema», quand’anche le pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici siano dovute non da un sistema di tipo assicurativo e contributivo proprio di un ente assicurativo, bensì dallo Stato federale, in quanto datore di lavoro dei dipendenti pubblici in quiescenza, come retribuzione per il lavoro svolto, di modo che determinanti non sarebbero la conservazione o il finanziamento di un sistema, ma, in definitiva, considerazioni di bilancio;

–    poiché sussiste un motivo di giustificazione autonomo oppure (preliminarmente a ciò) è esclusa a priori l’esistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 2006/54/CE, a danno degli uomini, se il numero statisticamente molto più elevato di uomini nel gruppo dei beneficiari di pensioni più alte deve essere considerato come la conseguenza di una tipica assenza di pari opportunità per le donne in materia di occupazione e impiego, in particolare in passato; o

–    poiché la normativa è consentita in quanto azione positiva ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE.

____________

1     Sentenza del 17 maggio 1990, C-262/88, EU:C:1990:209.

2     Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).