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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 19 agosto 2020 – EP, GM / Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

(Causa C-395/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: EP, GM

Resistente: Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

Questioni pregiudiziali

Se sussista una cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti il volo prenotato nell’ambito di un viaggio «tutto compreso», con partenza prevista alle 13:20 (LT) alle 16:10 (LT) dello stesso giorno.

2.    Se la comunicazione dello spostamento del volo dalle 13:20 (LT) alle 16:10 (LT) dello stesso giorno, effettuata nove giorni prima dell’inizio del viaggio, costituisca un’offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento n. 261/2004, e, in caso affermativo, se tale offerta debba soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).