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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 gennaio 2010 - Oliver Brüstle / Greenpeace e.V.

(Causa C-34/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Appellante: Oliver Brüstle

Appellato: Greenpeace e.V.

Questioni pregiudiziali

Come debba essere intesa la nozione di "embrioni umani" di cui all'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44/CE 1.

Se siano compresi tutti gli stadi di sviluppo della vita umana a partire dalla fecondazione dell'ovulo o se debbano essere rispettate ulteriori condizioni, come, ad esempio, il raggiungimento di un determinato stadio di sviluppo.

Se siano compresi anche i seguenti organismi:

1)    ovuli umani non fecondati in cui sia stato trapiantato un nucleo proveniente da una cellula umana matura;

2)    ovuli umani non fecondati, stimolati attraverso la partenogenesi a separarsi e svilupparsi.

Se siano comprese anche cellule staminali ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti.

Come si debba intendere la nozione di "utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali". Se comprenda qualsiasi sfruttamento commerciale nell'accezione dell'art. 6, n. 1, della direttiva, in particolare anche un'utilizzazione finalizzata alla ricerca scientifica.

Se sia esclusa la brevettabilità, ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, di un determinato insegnamento inventivo anche qualora l'utilizzo di embrioni umani non rientri nell'insegnamento rivendicato con il brevetto, ma costituisca la premessa necessaria per l'utilizzo del medesimo,

perché il brevetto riguarda un prodotto la cui creazione comporta la previa distruzione di embrioni umani,

ovvero perché il brevetto riguarda un procedimento che richiede come materiale di partenza un prodotto siffatto.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).