Language of document : ECLI:EU:F:2009:84

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 luglio 2009

Cause riunite F‑99/07 e F‑45/08

Marjorie Danielle Bernard

contro

Ufficio europeo di Polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Valutazione – Rapporto informativo – Avanzamento di scatto – Competenza dell’autore dell’atto – Ricevibilità – Revoca di una decisione – Mancanza di reclamo»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K 3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale di Europol, con i quali la sig.ra Bernard chiede: nella causa F‑99/07, in primo luogo, l’annullamento dei rapporti informativi del 5 febbraio 2007 e del 25 luglio 2007, nonché della decisione 26 giugno 2007 recante rigetto del suo reclamo, in secondo luogo, la condanna di Europol, da una parte, a versarle un aumento di stipendio a decorrere dal 1° settembre 2006, importo questo da maggiorare degli interessi legali, e, dall’altra, a versarle la somma di EUR 7 500 a titolo di risarcimento danni; nella causa F‑45/08 l’annullamento del rapporto informativo del 25 luglio 2007 e della decisione implicita di Europol recante rigetto del suo reclamo proposto il 23 ottobre 2007, nonché la condanna di Europol a versarle la somma di EUR 7 500 a titolo di risarcimento danni.

Decisione: Il rapporto informativo della ricorrente del 25 luglio 2007 è annullato. Europol è condannato a versare alla ricorrente la somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso nella causa F‑99/07, Bernard/Europol, è respinto. Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella causa F‑45/08, Bernard/Europol. Europol è condannato a sopportare tutte le spese nella causa F‑45/08, Bernard/Europol, e sopporterà le proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della ricorrente nella causa F‑99/07, Bernard/Europol. La ricorrente sopporterà un quinto delle proprie spese nella causa F‑99/07, Bernard/Europol.

Massime

1.      Funzionari – Agenti di Europol – Avanzamento biennale di scatto

(Statuto del personale di Europol, artt. 28 e 29)

2.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Controversia a carattere pecuniario ai sensi dell’art. 93 dello Statuto del personale di Europol

(Statuto del personale di Europol, art. 93)

3.      Funzionari – Valutazione – Direttiva interna di Europol relativa alla valutazione del personale – Effetti giuridici

(Statuto del personale di Europol, artt. 28 e 29)

4.      Funzionari – Valutazione – Direttiva interna di Europol relativa alla valutazione del personale – Violazione

(Statuto del personale di Europol, artt. 28 e 29)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di fissare obiettivi – Portata

6.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale

(Statuto del personale di Europol, art. 93)

1.      Un rapporto informativo che promana non dal direttore di Europol, competente per l’attribuzione di un avanzamento di scatto, ma da un valutatore, competente in materia di valutazione, non può assolutamente essere considerato, neppure implicitamente, come una decisione iniziale di diniego di avanzamento di scatto, dato che questi due tipi di decisioni hanno un oggetto ben distinto e rientrano nella competenza di due autorità diverse.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑121/06, Spee/Europol (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40)

2.      Nelle controversie di carattere pecuniario, il Tribunale della funzione pubblica dispone di una competenza anche di merito, in forza delle disposizioni dell’art. 93 dello Statuto del personale di Europol, che gli consentono di condannare l’istituzione convenuta al pagamento di importi determinati e maggiorati, se del caso, di interessi di mora.

Una domanda diretta al versamento di un aumento di stipendio, oltre agli interessi di mora, non costituisce una domanda a fini di ingiunzione, ma una domanda di carattere pecuniario.

(v. punti 57 e 58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punti 33 e 92)

3.      Una decisione di un’istituzione comunitaria comunicata a tutto il suo personale e diretta a garantire un trattamento identico per quanto riguarda la valutazione costituisce una direttiva interna e deve essere considerata, in quanto tale, come una regola di condotta indicativa che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi senza precisare i motivi che l’hanno condotta a farlo, sotto pena di violare il principio di parità di trattamento.

Costituiscono una siffatta direttiva interna le linee direttrici che istituiscono norme relative all’elaborazione del rapporto informativo nell’ambito di Europol. Pertanto, quando una direttiva interna prevede che il rapporto informativo sia redatto e firmato dal superiore gerarchico diretto dell’agente, la redazione e la firma del rapporto da parte del vidimatore, tanto più in mancanza di autorizzazione conferita a quest’ultimo, costituisce una violazione di detta direttiva.

Se una decisione presa da un’autorità incompetente, a seguito dell’inosservanza delle norme di ripartizione dei poteri, può essere annullata solo ove l’inosservanza delle dette norme pregiudichi una delle garanzie concesse ai funzionari dallo Statuto o le regole di buona amministrazione in materia di gestione del personale, lo scopo delle linee direttrici relative all’iter per lo sviluppo delle carriere e la valutazione del personale è quello di permettere all’amministrazione di ottenere un’informativa periodica il più possibile completa e precisa sulle condizioni di svolgimento del loro servizio da parte degli agenti valutati e di garantire che la valutazione sarà redatta dalle persone che meglio conoscono il lavoro degli agenti e che sono, pertanto, nelle migliori condizioni per fissare i loro obiettivi. Tali disposizioni hanno dunque appunto l’obiettivo di contribuire ad una buona amministrazione in materia di gestione del personale e la loro inosservanza può, in linea di principio, comportare l’annullamento di un rapporto informativo redatto e firmato dal vidimatore.

(v. punti 79, 80, 83-85, 87 e 88)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 2003, causa T‑165/01, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑963, punto 44), e 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punti 45‑50)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑108/06, Diomede Basili/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 61 e 62)

4.      In talune ipotesi, l’amministrazione può discostarsi dalle norme stabilite da una direttiva interna in caso di giustificazione obiettiva. Tuttavia, il fatto che un agente di Europol sia stato collocato alle dipendenze dirette di tre superiori gerarchici diversi nel corso dell’esercizio di valutazione e che le valutazioni di questi ultimi fossero controverse non è tale da giustificare che il rapporto informativo sia stato elaborato in violazione del punto 8 delle linee direttrici relative all’iter per lo sviluppo delle carriere e la valutazione del personale, dal momento che le disposizioni del secondo comma del detto punto 8 mirano appunto a disciplinare i casi in cui un agente lavora sotto la responsabilità di più superiori gerarchici diretti nel corso di uno stesso periodo di valutazione.

D’altro canto, il carattere eterogeneo delle valutazioni dei diversi superiori gerarchici di un agente non può neppure costituire, per principio, un motivo che giustifichi l’inosservanza della regola stabilita dalle linee direttrici secondo la quale l’ultimo superiore gerarchico dell’agente redige il rapporto informativo, salvo svuotare la detta regola di ogni contenuto.

Di conseguenza, in mancanza di giustificazione obiettiva che permetta di discostarsi dalle linee direttrici, un rapporto informativo adottato in violazione della regola fissata al punto 8, secondo comma, delle dette linee direttrici dev’essere considerato come adottato da un’autorità incompetente.

(v. punti 89-91 e 93)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 ottobre 1998, causa T‑100/96, Vicente‑Nuñez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑591 e II‑1779, punti 67‑76); McAuley/Consiglio, cit., punto 45

Tribunale della funzione pubblica: 9 luglio 2008, causa F‑89/07, Kuchta/BCE (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 49‑59)

5.      Dalle linee direttrici relative all’iter per lo sviluppo delle carriere e la valutazione del personale risulta che Europol è tenuto, alla fine di ciascun periodo di valutazione, a fissare al titolare del posto obiettivi che serviranno poi da base all’elaborazione del rapporto informativo del periodo successivo. È illegittimo un rapporto informativo redatto senza che l’agente si sia visto previamente fissare siffatti obiettivi.

(v. punti 95, 96 e 100)

6.      Il danno morale causato ad un agente da un rapporto informativo viziato da irregolarità di una certa gravità, nella fattispecie la sua adozione da parte di un’autorità incompetente e senza che l’agente si sia visto fissare obiettivi, non è risarcito in maniera adeguata e sufficiente dall’annullamento di tale atto.

(v. punti 104-106)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punto 68)