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Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020, cause riunite T-401/16 e T-443/16, Spagna / Commissione

(Causa C-635/20 P)

Lingue processuali: lo spagnolo e l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Regno di Spagna

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di

annullare la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

-condannare la Repubblica italiana e il Regno di Spagna alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi.

Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto nell'interpretazione dell’art. 1 quinquies, par. 6, dello statuto e nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale.

Esso si divide in tre parti. Con la prima parte si fa valere un errore di diritto e una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale quanto al fine dell’immediata operatività dei candidati. Tale prima parte riguarda i punti 157 e 181-183 della sentenza impugnata.

La seconda parte è relativa alla definizione di un onere della prova sproporzionato nei confronti della Commissione e ad un errore di diritto nella definizione dell’obbligo di motivazione dei bandi di concorso. Tale seconda parte riguarda i punti 133, ultima frase, 158, 164, 167, ultima frase, 180-183, 201 e 205 della sentenza impugnata.

La terza parte è relativa ad un errore di diritto nella ricerca di un atto giuridicamente vincolante nelle norme interne prodotte in giudizio dalla Commissione; detta parte riguarda i punti 152-155 della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, vengono fatte valere diverse denaturazioni commesse dal Tribunale nella valutazione degli elementi di prova ed un errore di diritto.

La prima denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione del Presidente della Commissione e alla valutazione della sua approvazione da parte del collegio, commessa ai punti 132 a 137, 158, della sentenza impugnata.

La seconda denaturazione riguarda la valutazione del regolamento interno della Commissione e delle sue modalità di applicazione, contenuta nei punti 139-140 della sentenza impugnata.

La terza denaturazione è relativa alla valutazione della sezione sulle esigenze linguistiche in funzione della procedura di adozione del Manuale delle procedure operative; essa è contenuta nei punti 165-169 della sentenza impugnata.

La quarta denaturazione è relativa alla mancata valutazione globale dei documenti richiamati ai punti da i) a iii), supra e riguarda i punti 152-157, 159, della sentenza impugnata.

La quinta denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione SEC(2006)1489 final ed è contenuta ai punti 160-163 della sentenza impugnata.

La sesta denaturazione riguarda la valutazione dei documenti sulle lingue utilizzate nei servizi di destinazione dei candidati, nonché su un errore di diritto; essa è contenuta ai punti 180-185 e 188-196 della sentenza impugnata.

Infine, il terzo motivo d’impugnazione è relativo all’illegittimità dell’analisi del Tribunale sulle lingue di comunicazione dei candidati; esso riguarda i punti 231 a 236 della sentenza impugnata.

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