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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 agosto 2018 – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Causa C-512/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Resistenti: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto in particolare delle salvaguardie e dei controlli che accompagnano poi la raccolta e l’utilizzo dei dati di connessione di cui trattasi, l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata, imposto ai fornitori sulla base delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58/CE] del 12 luglio 2002 1 , debba essere considerato come un’ingerenza giustificata dal diritto alla sicurezza garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle esigenze di sicurezza nazionale, la cui responsabilità è rimessa, a norma dell’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea, unicamente agli Stati membri.

Se le disposizioni della direttiva [2000/31/CE] dell’8 giugno 2000 2 , lette alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che esse consentono a uno Stato di prevedere una normativa nazionale che imponga alle persone la cui attività consiste nell’offrire al pubblico un accesso a servizi di comunicazione online e alle persone fisiche o giuridiche che garantiscono, anche a titolo gratuito, mediante la messa a disposizione del pubblico tramite servizi di comunicazione al pubblico online, l’archiviazione di segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura forniti dai destinatari di detti servizi, di conservare i dati con modalità tali da consentire l’identificazione di chiunque abbia contribuito alla creazione del contenuto o di uno dei contenuti dei servizi da esse prestati al fine di permettere all’autorità giudiziaria, se del caso, di richiederne la comunicazione per ottenere il rispetto delle norme in materia di responsabilità civile o penale.

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1     Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).

2     Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).