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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 29 gennaio 2019 – JC / Kreissparkasse Saarlouis

(Causa C-66/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: JC

Resistente: Kreissparkasse Saarlouis

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio 1 , debba essere interpretato nel senso che anche i requisiti relativi alla decorrenza del periodo di recesso rientrino nelle informazioni necessarie riguardanti il «periodo durante il quale esso può essere esercitato» o le «altre condizioni per il suo esercizio».

In caso di risposta in senso affermativo alla questione a):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, osti ad un’interpretazione secondo la quale un’informativa sul recesso sia «chiara» e «concisa» nel caso in cui, con riguardo alla decorrenza del periodo di recesso, non siano esaustivamente indicate le pertinenti informazioni obbligatorie, ma essa rinvii, a tal riguardo, ad una norma nazionale – nel caso di specie, l’articolo 492, paragrafo 2, BGB nel testo vigente fino al 12 giugno 2014 – il quale, a sua volta, fa riferimento ad altre norme nazionali – nel caso di specie, l’articolo 247, paragrafi da 3 a 13 EGBGB nel testo vigente fino al 12 giugno 2014 – e il consumatore sia quindi tenuto a leggere numerose disposizioni di legge contenute in diversi atti normativi, al fine di sapere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite ai fini della decorrenza del periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

In caso di risposta in senso negativo alla questione 2) (e in assenza di obiezioni di principio nei confronti di un rinvio a norme nazionali):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, osti ad un’interpretazione secondo la quale un’informazione sia «chiara» e «concisa», nel caso in cui il rinvio ad una norma nazionale – nel caso di specie, l’articolo 492, paragrafo 2, BGB nel testo vigente dal 30 luglio 2010 al 12 giugno 2014 – e il suo ulteriore rinvio – nel caso di specie, all’articolo 247, paragrafi da 3 a 13, EGBGB nel testo vigente dal 4 agosto 2011 al 12 giugno 2014 – implichino necessariamente il fatto che il consumatore debba compiere una sussunzione giuridica oltre alla mera lettura delle disposizioni – ad esempio, accertare se il mutuo gli sia stato concesso alle condizioni abituali previste per i contratti garantiti da ipoteca e il loro finanziamento intermedio, ovvero se si tratti di contratti collegati – al fine di sapere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché possa decorrere il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

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1 GU 2008, L 133, pag. 66.