Language of document : ECLI:EU:F:2011:90

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

22 giugno 2011

Causa F‑33/10

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di valutazione per l’anno 2005 – Rapporto di evoluzione della carriera – DGE dell’art. 43 dello Statuto – Rapporto redatto a seguito della sentenza pronunciata nella causa F‑36/07 – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio‑31 dicembre 2005, quale redatto dalla Commissione a seguito dell’annullamento del suo precedente rapporto di evoluzione della carriera, relativo allo stesso periodo, ad opera della sentenza del Tribunale 7 maggio 2008, causa F‑36/07, Lebedef/Commissione.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Firma «per approvazione» – Conseguenze – Chiusura

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica del rapporto di evoluzione della carriera nel sistema informatico interno dell’istituzione – Consultazione da parte del funzionario attestata dalla registrazione cronologica del detto sistema

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      Il fatto che un funzionario firmi «per approvazione» il suo rapporto di evoluzione della carriera ha necessariamente l’effetto di chiudere la procedura di elaborazione del detto rapporto.

Infatti, le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione prevedono diverse ipotesi di chiusura del rapporto di evoluzione della carriera. La chiusura può derivare, anzitutto, dall’accettazione del rapporto da parte del titolare del posto, ovvero da una mancata reazione del detto titolare entro il termine previsto di dieci giorni. A questo proposito, se un funzionario ritiene inaccettabile il suo rapporto di evoluzione della carriera, ma non fa chiaramente sapere, entro il termine di dieci giorni, se lo rifiuta, egli si pone in un’ipotesi non prevista dalle disposizioni generali di esecuzione.

(v. punti 29, 30, 32 e 33)

2.      Perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto occorre non soltanto che essa sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto.

Ne consegue che la consultazione di un rapporto di evoluzione della carriera da parte di un funzionario nel sistema informatico interno dell’istituzione, attestata dalla registrazione cronologica delle consultazioni di tale rapporto nel detto sistema, permette di provare che il rapporto di evoluzione della carriera è stato effettivamente notificato all’interessato. Lo stesso vale a fortiori qualora la consultazione del rapporto di evoluzione della carriera nel sistema informatico interno abbia appunto ad oggetto la sua firma al fine di chiuderlo formalmente.

Al riguardo, poiché il sistema informatico interno è un sistema protetto, al quale il funzionario accede grazie ad una parola d’ordine personale, la sua affidabilità non può essere messa in dubbio sulla base di semplici affermazioni quanto all’esistenza di un rischio di manipolazione di dati.

(v. punti 38, 40 e 41)

Riferimento:

Corte: 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (punto 10)

Tribunale di primo grado: 23 novembre 2005, causa T‑507/04, Ruiz Bravo-Villasante/Commissione (punto 29), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (punto 121)

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑59/06, Kerstens/Commissione (punti 34‑36)