Language of document : ECLI:EU:F:2013:138

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

30 settembre 2013

Causa F‑38/12

BP

contro

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

«Funzione pubblica – Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali – Agente contrattuale – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per una durata indeterminata – Riassegnazione in un altro servizio fino alla scadenza del contratto – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale BP chiede al Tribunale di annullare le decisioni, del 27 febbraio 2012, del direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: la «FRA» o l’«Agenzia») di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale per una durata indeterminata e di riassegnarla in un altro servizio per gli ultimi sei mesi del suo contratto, nonché di condannare la FRA a risarcirla del danno materiale e morale subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. BP sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare tutte le spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Agenti contrattuali – Motivi di ricorso – Motivo vertente sullo sviamento di potere dedotto a sostegno di un ricorso diretto contro una decisione di non rinnovare un contratto che ha fatto seguito alla comunicazione di un’informazione

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis)

2.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Decisione di non rinnovare un contratto a tempo determinato – Diritto dell’interessato al contradittorio

(Statuto dei funzionari, artt. 90, §2, e 91, § 1; decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 2009/13)

3.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25)

4.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Osservanza dell’equivalenza dei posti

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

5.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione di un funzionario nell’interesse del servizio a causa di difficoltà relazionali – Violazione dell’interesse del servizio – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

6.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti – Motivo dedotto nell’ambito di un capo della domanda – Considerazione nell’ambito di un altro capo della domanda – Inammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1)

1.      L’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto prevede che il funzionario che, in forza del paragrafo 1 di detto articolo, ha comunicato un’informazione relativa a fatti che possano far presumere una possibile attività illecita o una condotta che possa rivelare una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione non può essere penalizzato dall’istituzione nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente. Pertanto, la circostanza che una decisione sfavorevole ad un funzionario segua, cronologicamente, la comunicazione di un’informazione proveniente da tale funzionario, effettuata ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, deve indurre il giudice dell’Unione, qualora sia investito di un ricorso diretto contro la decisione di cui trattasi, a sostegno del quale sia fatto valere un motivo fondato sullo sviamento di potere, a esaminare il suddetto motivo con una vigilanza particolare. Tuttavia, tali disposizioni non offrono al funzionario che abbia comunicato, in forza dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto, informazioni su fatti che lasciano presumere una possibile attività illecita una tutela contro decisioni che possano arrecargli pregiudizio, ma soltanto contro le decisioni che siano adottate a seguito di siffatta comunicazione.

(v. punti 87‑89)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, punto 138

2.      Qualora il contratto di assunzione di un agente possa essere rinnovato, la decisione di non rinnovare un contratto di agente temporaneo o un contratto di agente contrattuale costituisce una decisione lesiva per l’interessato.

La decisione 2009/13 dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, relativa alla procedura da seguire per il rinnovo dei contratti degli agenti contrattuali, prevede l’audizione dell’interessato in due momenti; anzitutto, al momento del colloquio con il capo dipartimento e, successivamente, mediante la lettera di motivazione che l’interessato invia al direttore della suddetta Agenzia sette mesi prima della scadenza del suo contratto. Nella lettera di motivazione l’interessato può esprimere la sua opinione ed esporre tutte le ragioni che depongono a favore di una decisione che abbia effetti positivi nei suoi confronti.

Il parere di un capo dipartimento, di cui l’interessato riceve copia e sul quale l’interessato intende esprimere il suo punto di vista, costituisce un atto preparatorio della decisione di non rinnovare il contratto. Poiché non si tratta di un atto lesivo per l’interessato, ai sensi degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto, egli non può rivendicare validamente un diritto a formulare osservazioni sul suo contenuto.

(v. punti 103 e 106‑108)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, punto 133, che forma oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑617/11 P

3.      L’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che riprende l’obbligo generale previsto all’articolo 296 TFUE, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato sulla legittimità dell’atto. La portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata, in ogni singolo caso, non solo in considerazione della decisione impugnata, ma anche in funzione delle circostanze concrete in cui la decisione è stata adottata.

Una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto all’interessato e che consenta a quest’ultimo di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti. Ciò si verifica quando tale decisione è stata preceduta da colloqui con i superiori gerarchici vertenti sulla situazione controversa. Inoltre, soddisfa l’obbligo di motivazione una decisione che rinvia a un documento già in possesso dell’interessato e che contiene gli elementi sui quali l’istituzione ha fondato la sua decisione.

(v. punti 124 e 125)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 maggio 2006, Kallianos/Commissione, T‑93/04, punti 100 e 101

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, Giannini/Commissione, F‑49/08, punto 117; 30 novembre 2010, Taillard/Parlamento, F‑97/09, punto 33

4.      Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione, tuttavia, che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi.

La riassegnazione di un funzionario non è subordinata al consenso di quest’ultimo. Se così fosse, ne deriverebbe la limitazione della libertà delle istituzioni di organizzare i loro uffici e di adeguare tale organizzazione all’evoluzione delle esigenze.

(v. punti 132 e 133)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 gennaio 1998, Costacurta/Commissione, T‑98/96, punti 36 e 40, e giurisprudenza ivi citata

5.      La nozione di interesse del servizio si riferisce al buon funzionamento dell’istituzione in generale e, in particolare, alle esigenze specifiche del posto da coprire. La riassegnazione di un funzionario per porre fine a una situazione amministrativa divenuta insostenibile deve essere considerata come una decisione adottata nell’interesse del servizio. Difficoltà relazionali, quando causano tensioni pregiudizievoli al buon funzionamento del servizio, possono giustificare, proprio nell’interesse del servizio, il trasferimento di un funzionario, e ciò, senza che sia necessario stabilire l’identità del responsabile degli incidenti in questione o il grado di veridicità degli addebiti formulati da una parte e dall’altra.

(v. punti 140-142)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 aprile 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, punto 51; Costacurta/Commissione, cit., punto 39, e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, punto 123, che forma oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa, T‑88/13 P

6.      È irricevibile la censura dedotta nell’ambito di un capo della domanda non appropriato, in quanto, da un lato, non spetta al giudice dell’Unione riunire a sua discrezione gli argomenti, le censure e i motivi di un ricorso nell’uno o nell’altro capo della domanda e, dall’altro, il modo in cui tale censura viene presentata può pregiudicare i diritti della difesa del convenuto.

(v. punti 148 e 149)