Language of document : ECLI:EU:T:2018:904

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 dicembre 2018 (*)

«Concorrenza – Intese – Trasmissione televisiva – Decisione che rende diversi impegni obbligatori – Esclusività territoriale – Valutazione preliminare – Pregiudizio dei diritti contrattuali di terzi – Proporzionalità»

Nella causa T‑873/16,

Groupe Canal + SA, con sede in Issy‑les‑Moulineaux (Francia), rappresentato da P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati,

ricorrente,

sostenuto da

Repubblica francese, rappresentata da D. Colas, J. Bousin, E. de Moustier e P. Dodeller, in qualità di agenti,

da

Union des producteurs de cinéma (UPC), con sede a Parigi (Francia), rappresentata da É. Lauvaux, avvocato,

da

C More Entertainment AB, con sede a Stoccolma (Svezia), rappresentata da L. Johansson e A. Acevedo, avvocati,

e da

European Film Agency Directors – EFADs, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da O. Sasserath, avvocato,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Dawes, C. Urraca Caviedes e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), con sede a Bruxelles, rappresentato da A. Fratini, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 luglio 2016 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento), che rende giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Paramount Pictures International Ltd e Viacom Inc., nell’ambito degli accordi di licenza su contenuti audiovisivi che essi hanno concluso con Sky UK Ltd e Sky plc,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, A. Dittrich e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 13 gennaio 2014 la Commissione europea ha avviato un’inchiesta su possibili restrizioni riguardanti la fornitura di servizi televisivi a pagamento nell’ambito di accordi di licenza fra sei case di produzione cinematografica americane e le principali emittenti di contenuti a pagamento dell’Unione europea.

2        Il 23 luglio 2015 la Commissione ha indirizzato una comunicazione degli addebiti a Paramount Pictures International Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), e a Viacom Inc., con sede a New York (New York, Stati Uniti), società madre della prima (in prosieguo, congiuntamente: «Paramount»). In tale comunicazione, la Commissione ha esposto la propria conclusione preliminare sulla compatibilità di talune clausole inserite negli accordi di licenza che Paramount aveva concluso con Sky UK Ltd e Sky plc (in prosieguo, congiuntamente: «Sky») con l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

3        Nell’ambito della sua inchiesta, la Commissione si è soffermata su due clausole connesse di tali accordi di licenza. La prima mirava a vietare a Sky, o limitare la possibilità di quest’ultima, di rispondere in modo positivo a domande non sollecitate relative all’acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda. La seconda imponeva a Paramount, nell’ambito degli accordi che essa concludeva con gli emittenti stabiliti nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito, di vietare a questi ultimi o di limitare la possibilità di questi ultimi di rispondere in modo positivo a domande non sollecitate relative all’acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel Regno Unito o in Irlanda.

4        Con decisione del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia di concorrenza del 24 novembre 2015, il ricorrente, Groupe Canal +, è stato ammesso a partecipare al procedimento in quanto terzo interessato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

5        Con lettera del 4 dicembre 2015, intitolata «Informazioni sulla natura e l’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004», la Commissione ha in particolare comunicato al ricorrente la propria valutazione giuridica sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE ai fatti di cui alla presente causa, seguita da una conclusione preliminare in merito. Secondo tale conclusione preliminare, la Commissione aveva l’intenzione di adottare una decisione destinata a Sky e a tutte le case di produzione cinematografica oggetto della sua inchiesta con la quale essa constatava che esse avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, infliggeva loro diverse ammende e ordinava loro di porre fine all’infrazione e astenersi da qualsiasi misura idonea ad avere un oggetto o un effetto analogo.

6        Il 15 aprile 2016 Paramount ha proposto di assumersi diversi impegni per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza in conformità con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Dopo aver raccolto osservazioni di altri terzi interessati, fra cui il ricorrente, la Commissione ha adottato la decisione del 26 luglio 2016 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7        Dall’articolo 1 della decisione impugnata emerge che gli impegni richiamati nel suo allegato sono obbligatori per Paramount, per i suoi successori legali e per le sue filiali per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della decisione di cui trattasi.

8        La clausola 1, nono comma, dell’allegato della decisione impugnata prevede diversi tipi di clausole che sono oggetto del procedimento (in prosieguo: le «clausole pertinenti»). Da un lato, con riferimento alla trasmissione via satellite, sono coinvolte, in primo luogo, la clausola secondo cui la ricezione al di fuori del territorio coperto dall’accordo di licenza (overspill) non costituisce una violazione del contratto da parte dell’emittente se quest’ultimo non ha autorizzato detta ricezione in modo consapevole e, in secondo luogo, la clausola secondo cui la ricezione nel territorio coperto dall’accordo di licenza non costituisce una violazione del contratto da parte di Paramount se quest’ultima non ha autorizzato la disponibilità di decodificatori di terzi in tale territorio. Dall’altro, con riferimento alla trasmissione via Internet, sono coinvolte, in primo luogo, la clausola che impone agli emittenti di impedire lo scaricamento o la diffusione in streaming di contenuti televisivi al di fuori del territorio coperto dall’accordo di licenza, in secondo luogo, la clausola secondo cui la visualizzazione via Internet (Internet overspill) nel territorio coperto dall’accordo di licenza non costituisce una violazione del contratto da parte di Paramount se quest’ultima ha obbligato gli emittenti ad impiegare tecnologie che impediscono siffatta visualizzazione e, in terzo luogo, la clausola secondo cui la visualizzazione via Internet di contenuto televisivo al di fuori del territorio coperto dall’accordo di licenza non costituisce una violazione del contratto da parte dell’emittente se quest’ultimo impiega tecnologie che impediscono siffatta visualizzazione.

9        Dalla clausola 1, terzo comma, dell’allegato della decisione impugnata emerge peraltro che i termini «obblighi dell’emittente» riguardano le clausole pertinenti o clausole equivalenti che vietano ad un emittente di rispondere a domande non sollecitate da parte di consumatori che risiedono nel SEE, ma al di fuori del territorio per il quale l’emittente gode di un diritto di diffusione. Correlativamente, i termini «obblighi di Paramount» designano le clausole pertinenti o clausole equivalenti che impongono a Paramount di vietare ad emittenti con sede nel SEE, ma al di fuori dei territori per i quali un emittente gode di diritti esclusivi, di rispondere a domande non sollecitate da parte di consumatori residenti in tali territori.

10      Secondo la clausola 2 dell’allegato della decisione impugnata, a decorrere dalla data di notifica della decisione impugnata, Paramount è soggetta a diversi impegni. Anzitutto, Paramount non concluderà, né rinnoverà o prorogherà l’applicazione delle clausole pertinenti nell’ambito di accordi di licenza come definiti nell’allegato medesimo (punto 2.1). Poi, con riferimento agli accordi di licenza vigenti che riguardano la produzione di servizi televisivi a pagamento (existing Pay-TV Output Licence Agreements), essa non agirà in giudizio al fine di far osservare gli obblighi degli emittenti [punto 2.2, lettera a)]. In relazione ai medesimi accordi, essa non rispetterà né agirà al fine di rispettare, direttamente o indirettamente, gli «obblighi di Paramount» [punto 2.2, lettera b)]. Infine, essa comunicherà a Sky entro un termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, e a qualsiasi altro emittente stabilito nel SEE entro un mese a decorrere dalla stessa notifica, che essa non agirà in giudizio al fine di far rispettare dagli emittenti le clausole pertinenti (punto 2.3).

11      Il ricorrente aveva concluso con Paramount un accordo di licenza relativo alla produzione di servizi televisivi a pagamento (Pay Television Agreement), entrato in vigore il 1o gennaio 2014 (in prosieguo: l’«accordo del 1o gennaio 2014»). L’articolo 12 di detto accordo prevede che il territorio coperto da quest’ultimo si divide in territori «esclusivi», che coprono in particolare la Francia, e in un territorio «non esclusivo» che copre Maurizio. L’articolo 3 dell’accordo del 1o gennaio 2014 prevede, inoltre, che Paramount non eserciterà in prima persona, né autorizzerà un terzo ad esercitare diritti di trasmissione a destinazione dei territori esclusivi. L’allegato A.IV di tale accordo precisa, da parte sua, gli obblighi che gravano sul ricorrente con riferimento all’impiego delle tecnologie di geofiltraggio che impediscono la trasmissione al di fuori dei territori per i quali la licenza è stata concessa.

12      Con lettera del 25 agosto 2016, Paramount ha notificato al ricorrente l’impegno di cui al punto 2.2, lettera a), dell’allegato della decisione impugnata (v. supra punto 10) e, di conseguenza, ha precisato che, per far rispettare le clausole pertinenti da parte dell’emittente, non avrebbe agito in giudizio e che, in forza delle clausole pertinenti, essa sopprimeva qualsiasi obbligo di quest’ultimo. Nella stessa lettera, Paramount ha altresì avuto cura di precisare che i termini «obbligo dell’emittente» avevano lo stesso senso di quello di cui all’allegato della decisione impugnata. Con lettera del 14 ottobre 2016, il ricorrente ha risposto a tale notifica sottolineando che gli impegni assunti nell’ambito di un procedimento che coinvolgeva soltanto la Commissione e Paramount non gli erano opponibili.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 dicembre 2016, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14      Con ordinanza del 13 luglio 2017, Groupe Canal +/Commissione (T‑873/16, non pubblicata, EU:T:2017:556), il Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) è stato autorizzato a intervenire a sostegno della Commissione. L’Union des producteurs de cinéma (UPC), la European Film Agency Directors (EFADs) e C More Entertainment AB sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente con la stessa ordinanza. Inoltre, con decisione del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, del 13 luglio 2017, la Repubblica francese è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

15      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente è stato invitato, il 2 maggio 2018, a rispondere ad un quesito scritto e ha ottemperato a siffatta domanda il 15 maggio 2018.

16      Il ricorrente e C More Entertainment chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda il mercato francese e i contratti del ricorrente;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

18      L’UPC chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda il mercato francese;

–        condannare la Commissione alle spese.

19      L’EFADs chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda il mercato francese e i contratti vigenti e futuri conclusi con il ricorrente;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente, la Repubblica francese, l’EFADs, l’UPC e C More Entertainment alle spese.

21      Le BEUC chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

22      A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su un manifesto errore di valutazione con riferimento alla compatibilità delle clausole pertinenti con l’articolo 101 TFUE e con gli effetti degli impegni imposti, il secondo, su una violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 con riferimento all’identificazione delle preoccupazioni alle quali rispondono gli impegni imposti, il terzo, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il quarto, su uno sviamento di potere.

23      Come esposto supra al punto 11, il ricorrente ha concluso con Paramount un accordo di trasmissione televisiva, vale a dire l’accordo del 1o gennaio 2014, che contiene clausole equivalenti alle clausole pertinenti. Come infatti precisato dal ricorrente in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento, l’obbligo di Paramount di vietare a talune emittenti con sede nel SEE, ma al di fuori dei territori per i quali il ricorrente godeva di diritti esclusivi, di procedere a vendite passive destinate a tali territori risulta dagli articoli 2 e 3 di tale accordo. Da tali disposizioni emerge in particolare che Paramount ha concesso al ricorrente una licenza relativa a diverse forme di trasmissione televisiva esclusiva, che qualsiasi diritto non specificatamente concesso resta in capo a Paramount e che quest’ultima si impegna a non esercitare o autorizzare qualsiasi parte terza ad esercitare tali diritti nei territori per i quali il ricorrente beneficia di un diritto esclusivo. Ne consegue che, nella misura in cui qualsiasi parte terza ha bisogno di un’autorizzazione esplicita da parte di Paramount al fine di esercitare i diritti in questione, l’impegno che quest’ultima ha assunto nei confronti del ricorrente di non concedere tale autorizzazione è equivalente agli «obblighi di Paramount» come descritti supra al punto 9.

24      Nell’adempiere all’obbligo su di essa incombente derivante dalla decisione impugnata, Paramount ha notificato al ricorrente la propria decisione di non agire più al fine di far osservare gli «obblighi dell’emittente televisivo» nei suoi confronti e di sopprimere tali obblighi per tutto il tempo in cui fossero coperti dagli impegni resi obbligatori in forza della decisione impugnata. Come verrà esposto più in dettaglio infra al punto 95, una siffatta azione da parte di Paramount nei confronti dell’insieme dei suoi partner contrattuali nel SEE implica che quest’ultima non rispetti più i propri obblighi nei confronti del ricorrente derivanti dagli articoli 2 e 3 dell’accordo del 1o gennaio 2014 e che consistono nel non autorizzare i propri partner contrattuali a rispondere a domande non sollecitate da consumatori che risiedono nei territori per i quali il ricorrente dispone di un diritto di diffusione esclusivo.

25      Di conseguenza, la posizione giuridica del ricorrente è stata pregiudicata in seguito all’adempimento, da parte di Paramount, di un obbligo ad essa imposto dalla Commissione con la decisione impugnata. Tenuto altresì conto del fatto che il ricorrente è stato ammesso a partecipare al procedimento amministrativo in quanto terzo interessato e che, sulla base di un documento comunicatogli dalla Commissione, ha presentato delle osservazioni al riguardo (v., supra, punti 4 e 5), si deve rilevare che egli è legittimato ad agire avverso la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 90, e del 15 settembre 2016, Morningstar/Commissione, T‑76/14, EU:T:2016:481, punti da 31 a 34), circostanza che peraltro non viene contestata dalla Commissione.

26      Se è vero che tale pregiudizio conferisce al ricorrente la legittimazione ad agire avverso la decisione impugnata, resta però il fatto che la questione se il ricorrente descriva correttamente gli effetti precisi che produce tale decisione nei suoi confronti rientra nel merito della causa.

27      Al riguardo, il ricorso solleva una questione essenziale relativa alla natura e alla portata degli effetti che produce una decisione che rende obbligatori taluni impegni offerti da un’impresa, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, laddove gli impegni in questione consistano nella dichiarazione unilaterale di smettere di onorare talune clausole che fanno parte di un accordo fra di essa e un’altra impresa che, non essendo stata oggetto dell’inchiesta della Commissione, non ha ricevuto una comunicazione degli addebiti e non ha offerto impegni, né sottoscritto all’offerta di tali impegni.

28      Tale questione è fatta valere nell’ambito del terzo motivo.

 Sul primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione con riferimento alla compatibilità delle clausole pertinenti con l’articolo 101 TFUE e agli effetti degli impegni imposti

29      Secondo il ricorrente, in primo luogo, la Commissione non ha identificato, rispetto alle clausole pertinenti, preoccupazioni relative ad un’infrazione per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tali clausole avrebbero in realtà l’effetto di favorire la diversità culturale senza nuocere alla concorrenza, mentre il fatto di abolirle condurrebbe ad una più forte concentrazione nel settore della produzione cinematografica.

30      In secondo luogo, sostenuto dalla Repubblica francese, il ricorrente fa valere che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale giustifica, alla luce delle norme del Trattato, l’imposizione di limiti geografici come quelli di cui trattasi. Al riguardo, l’UPC fa valere che le distinzioni fra esclusività territoriale «assoluta» e «relativa», da un lato, e vendite «attive» e «passive», dall’altro, non possono applicarsi in un contesto digitale che, praticamente, non conosce frontiere. Inoltre, tenuto conto delle possibilità offerte oggi dalla moltitudine di piattaforme di distribuzione televisiva a pagamento tramite Internet, in DVD o in video on demand, le clausole pertinenti non comportano, secondo il ricorrente e la Repubblica francese, un’effettiva esclusività e non pregiudicano quindi la concorrenza. Orbene, la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un’analisi precisa del settore audiovisivo cinematografico, in assenza della quale la decisione impugnata dà luogo ad un’illegittima inversione dell’onere della prova.

31      In terzo luogo, il ricorrente sottolinea che l’esclusività territoriale perseguita dalle clausole pertinenti riguarda soltanto una parte dei contenuti presenti sul mercato della televisione a pagamento, cosicché non è in grado di eliminare la concorrenza su tale mercato. Pertanto, sostenuto dall’UPC e dalla Repubblica francese, il ricorrente fa valere che le clausole pertinenti consentono di riconoscere un compenso adeguato assolutamente necessario per i titolari di diritti d’autore nell’ambito di una concorrenza fondata sul merito adattata alle caratteristiche di ciascun mercato nazionale secondo appropriate finestre di sfruttamento. Esse garantiscono inoltre la sopravvivenza del modello economico attuato da operatori come il ricorrente. Tale modello consentirebbe una ripartizione obiettiva del rischio determinato dal finanziamento della produzione cinematografica dell’Unione, al quale il ricorrente è tenuto a versare una parte importante delle proprie risorse complessive. Secondo l’UPC, il modello in questione risponde alla normativa in vigore in taluni ordinamenti giuridici nazionali, senza tuttavia che la Commissione abbia effettuato un esame specifico.

32      Pertanto, in quarto luogo, l’inapplicabilità delle clausole pertinenti pregiudicherebbe indirettamente ma certamente l’insieme delle relazioni contrattuali del settore e determinerebbe la comparsa di licenze importanti al livello dell’Unione stravolgendo l’equilibrio di negoziazione, a scapito dei produttori dell’Unione. La disponibilità per il finanziamento della produzione audiovisiva dell’Unione, che include i contributi che gli emittenti versano agli enti nazionali dell’audiovisivo, subirebbe una radicale limitazione, cosicché la qualità e la diversità dell’offerta proposta ai consumatori e, in fin dei conti, la diversità culturale protetta in forza dell’articolo 3 TUE e dell’articolo 167, paragrafo 4, TFUE ne risulterebbero compromesse. Orbene, nell’indicare semplicemente che, in seguito agli impegni sottoscritti, Paramount potrebbe ancora concedere licenze su di una base territoriale, la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione con riferimento alla pertinenza di tale circostanza rispetto alle conseguenze identificate dal ricorrente.

33      La Commissione, sostenuta dal BEUC, contesta la fondatezza di tale motivo.

34      Occorre ricordare che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 è formulato come segue:

«Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato».

35      Inoltre il considerando 13 del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:

«Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione (…)».

36      Pertanto, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, il ruolo della Commissione si limita alla sola verifica che gli impegni proposti rispondano alle preoccupazioni che essa ha reso note alle imprese interessate e che queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 41).

37      Si deve altresì rilevare che, come emerge dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la valutazione preliminare alla quale fa riferimento tale disposizione (v., supra, punto 34) è destinata alle imprese soggette all’inchiesta della Commissione e ha lo scopo di consentire a queste ultime di valutare l’opportunità di proporre impegni adeguati che pongano un rimedio ai problemi di concorrenza constatati dalla Commissione. La conclusione del procedimento d’infrazione avviato nei confronti di tali imprese consente infatti loro di evitare la constatazione di una violazione del diritto della concorrenza e l’eventuale irrogazione di un’ammenda (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 48).

38      Da tali considerazioni risulta che, se la motivazione di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 deve includere la valutazione preliminare che ha determinato l’apertura di una negoziazione proficua su taluni impegni, tale motivazione non può però in alcun caso contenere tutti gli elementi necessari per stabilire una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE né, a maggior ragione, gli elementi giustificativi della considerazione che il paragrafo 3 di tale disposizione non può essere applicato nei confronti di un comportamento inizialmente censurato.

39      Di conseguenza, come fatto valere dalla Commissione, il controllo di legittimità della decisione impugnata può riguardare soltanto la questione se le circostanze esposte nella decisione impugnata stabiliscano preoccupazioni in materia di concorrenza, se, in caso di risposta affermativa, gli impegni resi obbligatori rispondano a tali preoccupazioni e, infine, se Paramount non abbia proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni.

40      Al riguardo, la Commissione ha esposto, ai considerando da 37 a 44 della decisione impugnata, che gli accordi che comportano un’esclusività territoriale totale ricostituivano le compartimentazioni di mercati nazionali e contravvenivano l’obiettivo del Trattato che mira a stabilire un mercato unico. Si ritiene pertanto che l’oggetto di tali clausole sia quello di falsare la concorrenza, a meno che altre circostanze che rientrano nel loro contesto economico e giuridico non consentano di constatare che esse non possono produrre tale risultato. Al riguardo, la protezione del diritto d’autore ha lo scopo di garantire a quest’ultimo un compenso adeguato e non il compenso più elevato possibile derivante dagli accordi che escludono qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi di emissione televisiva e che comportano quindi una protezione territoriale assoluta.

41      Orbene, come esposto dalla Commissione ai considerando da 46 a 49 della decisione impugnata, tenuto conto del loro contenuto, delle loro finalità e del loro contesto economico e giuridico, le clausole pertinenti mirano ad escludere qualsiasi concorrenza transfrontaliera e a concedere una protezione territoriale totale agli emittenti contraenti di Paramount.

42      Si deve constatare che i punti della motivazione riassunti ai punti 40 e 41 che precedono sono fondati e sufficienti a giustificare il sorgere di preoccupazioni sulla compatibilità delle clausole pertinenti con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Contrariamente quindi a quanto fanno valere il ricorrente, la Repubblica francese, l’EFADs, l’UPC e C More Entertainment, la decisione impugnata è sufficientemente motivata e priva di errore quanto alla fondatezza della sua motivazione.

43      In particolare, certo, in un contesto fattuale caratterizzato da importanti barriere che restringono gravemente le possibilità di trasmissione televisiva transfrontaliera, il fatto che il titolare del diritto d’autore conceda ad un solo licenziatario il diritto esclusivo di diffondere dei contenuti audiovisivi sul territorio di uno Stato membro e, quindi, di vietare, per un determinato periodo, la diffusione di tali contenuti da parte di altri operatori che non hanno ottenuto l’autorizzazione dei titolari dei diritti di cui trattasi né versato a questi ultimi alcun compenso non è sufficiente per affermare che tale accordo debba essere considerato come l’oggetto, il mezzo o la conseguenza di un’intesa vietata dal Trattato (v., in tal senso; sentenze del 6 ottobre 1982, Coditel e a., 262/81, EU:C:1982:334, punti 15 e 16, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 137).

44      Di conseguenza, un titolare di diritti può concedere, in linea di principio, ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffusione via satellite, per un periodo determinato, di un oggetto protetto in forza di tale diritto a partire da un solo Stato membro di emissione o a partire da più Stati membri (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 138).

45      Per contro, laddove gli accordi che conclude il titolare del diritto d’autore contengano clausole in forza delle quali detto titolare è ormai tenuto a vietare a tutti i suoi partner contrattuali nel mercato del SEE di procedere a vendite passive destinate a mercati geografici situati al di fuori dello Stato membro per il quale esso concede loro una licenza esclusiva, tali clausole conferiscono un’esclusività territoriale totale conclusa contrattualmente e, per questo, violano l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

46      Un accordo volto a ristabilire la compartimentazione dei mercati nazionali può infatti essere tale da impedire il perseguimento dell’obiettivo del Trattato diretto a realizzare l’integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico. In tal senso, contratti diretti a compartimentare i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali ovvero rendendo più ardua l’integrazione dei mercati nazionali devono essere considerati, in linea di principio, quali accordi aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, n. 1, TFUE (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 139).

47      Al riguardo, si deve tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione intervenuta medio tempore, in particolare, per effetto dell’adozione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU 1989, L 298, pag. 23), e della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), che mirano a garantire il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato unico di produzione e di distribuzione dei programmi (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 121).

48      In tale contesto, qualora un contratto di licenza sia volto a vietare o a limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, si presume che esso abbia ad oggetto di restringere la concorrenza, salvo che altre circostanze risultanti dal suo contesto economico e giuridico non consentano di ritenere che tale contratto non sia idoneo a pregiudicare la concorrenza (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 140).

49      Occorre quindi esaminare sia l’oggetto sia il contesto economico nel quale le clausole pertinenti si inseriscono.

50      Al riguardo, come emerge supra dai punti 3, 8, 9, 11 e 23, gli obblighi reciproci conclusi in forza delle clausole pertinenti fra Paramount e i propri contraenti, fra cui il ricorrente, mirano proprio ad eliminare la prestazione transfrontaliera dei servizi di radiodiffusione di contenuto audiovisivo oggetto dei relativi accordi. Tali clausole conferiscono quindi, tramite accordo, una protezione territoriale assoluta e mirano ad eliminare qualsiasi concorrenza transfrontaliera fra diversi enti di radiodiffusione nell’ambito dei servizi che questi ultimi propongono. Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni esposte supra ai punti da 43 a 48, tali clausole erano idonee a far sorgere, in capo alla Commissione, preoccupazioni a causa del loro oggetto anticoncorrenziale contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 142 e 144).

51      Inoltre, con riferimento al contesto economico e giuridico delle clausole pertinenti, contrariamente a quanto fanno valere il ricorrente, la Repubblica francese, l’EFADs, l’UPC e C More Entertainment, il fatto che gli accordi di trasmissione televisiva di cui trattasi riguardino opere coperte da diritto d’autore non consente di constatare che essi non sono idonei a pregiudicare la concorrenza.

52      Da un lato, infatti, gli impegni resi obbligatori in forza della decisione impugnata non incidono sul rilascio stesso di licenze esclusive per la diffusione di contenuto televisivo di cui Paramount detiene i diritti. Al contrario, gli impegni in questione mirano a porre fine all’applicazione delle clausole pertinenti, che comportano un’esclusività territoriale assoluta e mirano ad eliminare qualsiasi concorrenza fra diversi enti di radiodiffusione in merito ad opere coperte da tali diritti in forza di un insieme di obblighi reciproci inseriti negli accordi di trasmissione televisiva.

53      Dall’altro, se è vero che l’oggetto specifico della proprietà intellettuale mira in particolare a garantire ai titolari dei diritti che ne discendono la possibilità di sfruttarli commercialmente, è però anche vero che tale oggetto non garantisce a questi ultimi la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile, ma solo un compenso adeguato. Tale conclusione è corroborata dal considerando 10 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), nonché dal considerando 5 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28) (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 107 e 108).

54      Un compenso adeguato del detentore di tale diritto è quello che si colloca in un rapporto ragionevole con il numero reale o potenziale di soggetti che fruiscono o che intendono fruire della prestazione fornita. In tal senso, in materia di attività televisiva, tale compenso deve collocarsi in un rapporto ragionevole con i rispettivi parametri delle relative emissioni, quali il numero effettivo e il numero potenziale di teleascoltatori nonché la versione linguistica delle trasmissioni stesse. Tale approccio è confermato dal considerando 17 della direttiva 93/83 (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 109 e 110).

55      Al riguardo, occorre constatare che, nell’ambito di un sistema di licenze privo di clausole volte a compartimentare i mercati secondo le frontiere nazionali, nulla impedisce al titolare di diritti di negoziare un importo che tenga conto del numero potenziale di telespettatori sia nello Stato membro per il quale la licenza esclusiva è concessa sia in qualsiasi altro Stato membro nel quale parimenti sono ricevute le trasmissioni oggetto dell’accordo di distribuzione. La tecnologia necessaria per ricevere le opere coperte dai diritti in questione consente infatti di determinare il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e ciò con una ripartizione in base ai paesi di provenienza della domanda di acquisto (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 112 e 113). Tale stessa tecnologia consente altresì di modulare le azioni di promozione attiva al fine di circoscriverle all’interno del territorio per il quale è concessa una licenza esclusiva.

56      In un siffatto contesto, nulla esclude che il titolare di diritti possa pretendere un supplemento in cambio di una licenza che tenga conto del numero effettivo e potenziale di telespettatori nell’insieme del SEE. Tuttavia, il supplemento naturalmente più importante versato ai fini di un’esclusività territoriale assoluta trova la propria giustificazione nelle differenze artificiose di prezzo fra i mercati nazionali compartimentati, inconciliabili con lo scopo essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno. Di conseguenza, tale supplemento va al di là di quanto è necessario per garantire a tali titolari un adeguato compenso (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti da 114 a 116).

57      Correlativamente, con riferimento all’attività di un operatore quale il ricorrente, l’eventuale diminuzione dei prezzi degli abbonamenti sul territorio francese, fino a quel momento configurati ad un certo livello grazie alla protezione territoriale assoluta garantita dall’applicazione delle clausole pertinenti, può essere compensata dal fatto che, in esecuzione degli impegni resi obbligatori in forza della decisione impugnata, Paramount ha dichiarato la propria intenzione di rinunciare all’applicazione di dette clausole. Tale dichiarazione implica che il ricorrente sia ormai libero di rivolgersi ad una clientela che si trova nell’insieme del SEE e non soltanto in Francia. Ciò risulta essere in armonia con lo scopo essenziale perseguito dal Trattato laddove stabilisce un mercato senza frontiere interne, all’interno del quale la concorrenza non è falsata da accordi, decisioni o pratiche concordate vietate dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, anche se il ricorrente versa una parte dei propri introiti al finanziamento di prodotti dell’audiovisivo che necessitano uno specifico sostegno, il normale gioco della concorrenza, ormai aperto a livello di SEE, gli fornisce possibilità che le clausole pertinenti, fintantoché Paramount ne esigeva il rispetto, gli negavano.

58      Ne consegue che gli argomenti del ricorrente, della Repubblica francese, dell’EFADs, dell’UPC e di C More Entertainment fondati sulla presunta liceità delle clausole pertinenti alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., supra, punti da 29 a 32) devono essere respinti. Per le ragioni esposte supra al punto 55, lo stesso vale per la presunta impossibilità di operare una distinzione fra vendite attive e vendite passive al di fuori del territorio esclusivo in un contesto digitale (v., supra, punto 30).

59      Inoltre, nei limiti in cui gli argomenti che si fondano sul fatto che le clausole pertinenti promuovono la produzione e la diversità culturale e sul fatto che la loro soppressione metterà asseritamente in pericolo la produzione culturale dell’Unione (v., supra, punti da 30 a 32) devono essere intesi nel senso che sono attinenti all’applicabilità dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE nei confronti delle clausole pertinenti, essi sono inoperanti.

60      Certo, siffatti argomenti mirano a far valere che le clausole pertinenti contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti dell’audiovisivo.

61      Tuttavia, come risulta dai motivi illustrati supra ai punti da 34 a 39, la procedura che comporta un’accettazione di impegni offerti è disciplinata dal principio secondo cui le imprese di cui all’inchiesta sono informate delle preoccupazioni della Commissione e valutano l’opportunità di proporre impegni per il futuro in cambio del fatto che la Commissione non constati una violazione relativa al passato. La Commissione, da parte sua, valuta l’opportunità di rinunciare alla constatazione di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e risparmiare quindi le risorse che essa avrebbe dovuto dedicare alla causa di cui trattasi, in cambio di impegni che, per definizione, riguardano il futuro e dissipano tutte le sue preoccupazioni in materia.

62      In tale contesto, la questione se il comportamento che ha determinato le preoccupazioni in questione soddisfi le condizioni cumulative di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE risulta essere estranea alla natura stessa di una decisione come la decisione impugnata. Infatti, da un lato, l’applicazione di tale disposizione presuppone una constatazione della violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Dall’altro, l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE consiste nella determinazione degli effetti proconcorrenziali prodotti dall’accordo che viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e nello stabilire se tali effetti proconcorrenziali prevalgano sugli effetti anticoncorrenziali (sentenza del 23 ottobre 2003, Van den Bergh Foods/Commissione, T‑65/98, EU:T:2003:281, punto 107).

63      Orbene, in primo luogo, come esposto supra ai punti 34 e 35, quando la Commissione ritiene che l’impegno offerto sia tale da rispondere alle sue preoccupazioni, essa può, mediante decisione, renderlo obbligatorio per l’impresa che l’ha offerto, senza tuttavia che tale istituzione possa stabilire, nella decisione in questione, se vi sia stata o se vi sia ancora una violazione.

64      In secondo luogo, il fatto di rendere obbligatori gli impegni offerti ha proprio lo scopo di dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione escludendo qualsiasi violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE per il futuro, circostanza che diventerebbe priva di significato in caso di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. L’oggetto di tale ultima disposizione non è infatti quello di costringere l’impresa oggetto dell’inchiesta a modificare il comportamento rispetto al quale la Commissione ha formulato preoccupazioni relative alla concorrenza, ma è di dichiarare inapplicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE consentendo pertanto a tale impresa di continuare l’azione che ha determinato l’avvio dell’inchiesta.

65      Pertanto, se è vero che la Commissione può accettare e rendere obbligatorio un impegno proposto ai sensi del quale un accordo, una decisione o una pratica concordata che destano preoccupazioni con riferimento all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vengono modificati al fine di soddisfare le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, essa non è però tenuta a valutare se un siffatto accordo, una siffatta decisione o una siffatta pratica concordata soddisfino tali condizioni quando l’impegno proposto consiste semplicemente, come nella fattispecie, nell’abbandono puro e semplice di tale comportamento.

66      Da quanto precede emerge che non spetta al Tribunale, nell’ambito del controllo di legittimità di cui è investito ai sensi dell’articolo 263 TFUE, pronunciarsi sugli argomenti del ricorrente fondati sul fatto che le clausole pertinenti promuovono la produzione e la diversità culturale e che la loro soppressione metterà, a suo parere, in pericolo la produzione culturale dell’Unione. Tali argomenti possono però essere fatti valere dinanzi al giudice nazionale nell’ambito di un procedimento contro Paramount sulla base dell’accordo del 1o gennaio 2014, tenuto conto che tale giudice può adire, al riguardo, sia la Commissione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003 sia la Corte in virtù dell’articolo 16 del medesimo regolamento e dell’articolo 267 TFUE (v., infra, punto 102).

67      In ogni caso, occorre constatare che le considerazioni esposte supra ai punti da 53 a 57 escludono l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in quanto le clausole pertinenti impongono restrizioni che vanno oltre quanto necessario per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive che necessitano di una protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, pertanto, non soddisfano almeno una delle condizioni cumulative previste all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, vale a dire quella di non imporre alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per la protezione di tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 145).

68      In particolare, da un lato, una protezione territoriale assoluta va manifestamente al di là di ciò che è indispensabile per il miglioramento della produzione o della distribuzione o per la promozione del progresso tecnico o economico richiesto dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, come dimostra il divieto, voluto dalle parti contraenti di cui trattasi, di qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi di diffusione televisiva, anche qualora si tratti di opere per le quali Paramount stessa ha concesso una licenza e che sono diffuse sul territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 1982, Nungesser e Eisele/Commissione, 258/78, EU:C:1982:211, punto 77).

69      Orbene, dalle considerazioni di cui supra al punto 57 emerge che un’eventuale diminuzione degli introiti del ricorrente provenienti dai clienti che si trovano in Francia può essere compensata dal fatto che, grazie all’attuazione degli impegni resi obbligatori in forza della decisione impugnata, quest’ultimo è ormai libero di rivolgersi ad una clientela che si trova nell’insieme del SEE e non soltanto in Francia.

70      Dall’altro lato, l’argomento secondo cui le clausole pertinenti non eliminano tutta la concorrenza relativa alle opere da esse coperte in quanto queste ultime sono disponibili anche su supporti che non rientrano in dette clausole riguarda la condizione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Orbene, i motivi esposti supra ai punti da 53 a 56 e da 67 a 69 sono sufficienti per escludere, nella specie, l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (sentenza dell’8 giugno 1982, Nungesser e Eisele/Commissione, 258/78, EU:C:1982:211, punti 74, 75 e 78).

71      La Commissione ha esposto, in sostanza, tali valutazioni nei considerando da 40 a 44 della decisione impugnata nell’ambito della propria analisi preliminare relativa all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

72      Ne consegue che, anche se si dovesse considerare che la Commissione era tenuta ad esaminare l’applicabilità dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE nel procedimento controverso, la conclusione di cui al considerando 52 della decisione impugnata, secondo cui il suo esame preliminare è giunto alla conclusione che le condizioni cumulative di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE non erano soddisfatte, deve essere letta alla luce dei motivi esposti ai considerando da 40 a 44 della decisione impugnata. Tale valutazione della Commissione deve quindi essere considerata esente da errore.

73      Di conseguenza, in primo luogo, la decisione impugnata è sufficientemente motivata con riferimento alla questione se gli impegni offerti da Paramount nella fattispecie in esame, che consistono nel cessare di onorare le clausole pertinenti, fossero idonei a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza e, in secondo luogo, tale istituzione, laddove ha risposto in modo affermativo a tale stessa questione, non ha commesso alcun errore.

74      Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

75      Occorre adesso esaminare il terzo motivo.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

76      Il terzo motivo è articolato in due parti, la prima attinente alla violazione del principio di proporzionalità a causa del carattere manifestamente sproporzionato degli impegni resi obbligatori (v., infra, punti 77 e 78) e la seconda attinente al pregiudizio dei diritti contrattuali di terzi, quali il ricorrente (v., infra, punto 79).

77      Il ricorrente, sostenuto dalla Repubblica francese, fa infatti valere che il principio di proporzionalità trova applicazione in materia di impegni anche laddove questi ultimi si fondino su di un’offerta proveniente dalla parte interessata dall’inchiesta. In tale contesto, la Commissione doveva verificare che gli impegni rispondessero alle preoccupazioni da essa identificate e che l’impresa interessata non avesse proposto impegni meno onerosi che rispondessero parimenti in modo adeguato.

78      Orbene, da un lato, la Commissione avrebbe reso obbligatori impegni che non rispondono a preoccupazioni formulate nella sua valutazione preliminare, cosicché essi sono manifestamente più onerosi di quanto sarebbe stato necessario per attenuare le preoccupazioni effettivamente identificate. Tale valutazione sarebbe tanto più giustificata in quanto gli impegni controversi si ripercuoterebbero negativamente sulla diversità culturale all’interno dell’insieme del SEE a causa della perdita degli introiti che gli emittenti televisivi potrebbero destinare alla realizzazione di film europei.

79      Dall’altro, il ricorrente, sostenuto dalla Repubblica francese, fa valere che gli impegni resi obbligatori in virtù della decisione impugnata pregiudicano gli interessi dei terzi in quanto costituiscono una modifica unilaterale dell’accordo del 1o gennaio 2014 riguardo alle clausole dalle quali derivano taluni dei suoi diritti, senza che il procedimento amministrativo abbia riguardato l’accordo in questione, circostanza che avrebbe leso i suoi diritti procedurali. Orbene, dalla comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE (GU 2011, C 308, pag. 6) risulta che, per essere accettato, un impegno deve segnatamente essere direttamente applicabile, nel senso che non deve dipendere dalla volontà di terzi non vincolati dal detto impegno. Di conseguenza, quando un impegno consiste nella modifica di un rapporto contrattuale che necessita del consenso delle parti contraenti, come nella specie di cui trattasi, l’offerta di impegno deve essere respinta dalla Commissione. Poiché la Commissione ha disatteso la propria comunicazione senza fornire alcuna giustificazione al riguardo nella decisione impugnata, quest’ultima dovrebbe essere annullata.

80      In primo luogo, la Commissione sostiene nuovamente che gli impegni proposti rispondevano in modo adeguato alle preoccupazioni che essa aveva identificato in materia di concorrenza, cosicché non era tenuta a cercare essa stessa soluzioni meno onerose o meno incisive.

81      In secondo luogo, la Commissione fa valere di aver tenuto in debito conto gli interessi dei terzi laddove li ha invitati a presentare osservazioni che essa ha esaminato.

82      In terzo luogo, la Commissione, sostenuta dal BEUC, sostiene che la decisione impugnata non avrebbe privato il ricorrente dei suoi diritti contrattuali né avrebbe inciso sul valore delle clausole pertinenti. Al contrario, sarebbe stata soltanto la volontà di Paramount ad aver determinato la cessazione della sua adesione o del suo vincolo alle clausole in questione. Al riguardo, in quarto luogo, la Commissione sottolinea che la decisione impugnata non ha efficacia erga omnes e lascia impregiudicata l’eventuale azione del ricorrente contro Paramount per violazione dei propri obblighi contrattuali. Esaminati in tale prospettiva, gli impegni offerti da Paramount non dipendevano dalla volontà di terzi ai sensi del punto 128 della sua comunicazione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE. Inoltre, l’accordo del 1o gennaio 2014 non conterrebbe alcuna clausola equivalente a quella descritta al considerando 2, lettera b), della decisione impugnata.

83      Occorre anzitutto esaminare la seconda parte del terzo motivo, relativa al pregiudizio, in violazione del principio di proporzionalità, dei diritti contrattuali dei terzi, quali il ricorrente.

84      Al contrario, gli argomenti presentati nell’ambito della prima parte del presente motivo e fondati sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto gli impegni resi obbligatori non sarebbero basati su di un’adeguata presentazione delle preoccupazioni e in quanto andrebbero al di là di quanto sarebbe necessario per attenuare le preoccupazioni effettivamente esposte (v., supra, punti 77 e 78), si confondono in realtà con quelli invocati a sostegno del secondo motivo. Essi saranno quindi esaminati nell’ambito di quest’ultimo.

85      Dall’argomentazione delle parti risulta che esse sono d’accordo sulla premessa secondo cui un atto come la decisione impugnata non può avere legittimamente l’effetto, nei confronti del ricorrente, di sopprimere le clausole pertinenti dell’accordo del 1o gennaio 2014. In risposta all’argomento che il ricorrente ha sollevato al riguardo (v., supra, punto 79), la Commissione sostiene infatti che la decisione impugnata non produce un siffatto effetto, ma obbliga semplicemente Paramount a dichiarare ai suoi contraenti l’intenzione di smettere di onorare le clausole pertinenti. Secondo la Commissione, tale obbligo lascia impregiudicata la valutazione che potrebbe formulare il giudice nazionale riguardo alla validità delle clausole in questione in seguito ad un ricorso che il ricorrente potrebbe decidere di intentare contro Paramount dinanzi detto a giudice.

86      Il diritto degli operatori economici di configurare le proprie relazioni in funzione della loro volontà come espressa negli accordi che essi concludono rientra infatti nella libertà contrattuale. Tale libertà, che include la possibilità di scegliere la propria controparte economica e di determinare il contenuto di un accordo, è garantita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce la libertà d’impresa (sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punti 42 e 43).

87      Se è vero che la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta e deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società, resta però il fatto che la sua limitazione deve, in conformità con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detta libertà (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punti da 45 a 48).

88      Al riguardo, dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 (v., supra, punto 34) risulta che la proposta effettuata da un’impresa in forza di tale disposizione deve costituire un «impegno». Esso deve consistere in una concessione, vale a dire in una limitazione dei diversi comportamenti che tale impresa potrebbe essere incline ad adottare. Tale impegno può consistere nell’obbligo di agire in un determinato modo o nell’obbligo di astenersi dall’agire.

89      Inoltre, quando la Commissione ritiene che l’impegno proposto sia idoneo a rispondere alle sue preoccupazioni, può renderlo obbligatorio per l’impresa che l’ha proposto mediante decisione, senza tuttavia che tale istituzione possa, con la decisione in questione, giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione. Tale decisione è inviata, come nella specie, soltanto alle imprese che hanno proposto l’impegno ed è obbligatoria solo per queste ultime, in conformità con l’articolo 288, quarto comma, TFUE.

90      Occorre constatare, in linea con quanto fatto valere dal ricorrente e dalla Commissione, che l’oggetto o l’effetto di una decisione adottata sulla base dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 non può essere quello di rendere un impegno, ai sensi di quanto esposto supra al punto 88, obbligatorio per operatori che non l’hanno offerto e che non l’hanno sottoscritto.

91      Una siffatta possibilità contrasterebbe infatti con la lettera dell’articolo 9 e del considerando 13 del regolamento n. 1/2003 (v., supra, punto 35), dalle quali risulta che gli impegni accettati dalla Commissione devono essere resi obbligatori per le imprese che li hanno proposti. Tale approccio trova riscontro anche al punto 115 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE. Secondo tale punto, «[s]e accetta [gli] impegni, la Commissione può adottare una decisione che li rende vincolanti per le parti oggetto del procedimento». Orbene, è pacifico che, in quanto parte terza che non ha ricevuto una comunicazione degli addebiti, il ricorrente non è stato «oggetto del procedimento» che la Commissione ha avviato esclusivamente nei confronti di Paramount e di Sky. Di conseguenza, qualora l’impegno consista nel disapplicare una clausola contrattuale che conferisce a terzi taluni diritti, riconoscere alla Commissione il potere di renderlo obbligatorio nei confronti di detti terzi senza che questi l’abbiano offerto e senza che il procedimento della Commissione sia stato avviato contro di essi costituirebbe un’ingerenza nella libertà contrattuale dell’operatore in questione che va oltre alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

92      Tale conclusione è peraltro corroborata dal punto 128 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE, che dispone quanto segue:

«Gli impegni devono poter essere compresi senza ambiguità ed essere direttamente applicabili[, vale a dire che la loro esecuzione non deve dipendere dalla volontà di terzi non vincolati dagli impegni]. Inoltre, nel caso in cui gli impegni non possano essere eseguiti senza l’accordo di terzi (ad esempio, se un terzo che non sarebbe un acquirente appropriato in base agli impegni ha un diritto di prelazione), l’impresa deve presentare prove dell’accordo del terzo».

93      In tale contesto, si pone la questione se, tenuto conto della sua lettera e del contesto giuridico nel quale essa è stata adottata, la decisione impugnata abbia come oggetto o come effetto che l’impegno proposto da Paramount sia equiparabile, in violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, ad un impegno che avrebbe offerto il ricorrente.

94      Al riguardo, occorre rilevare che, in primo luogo, secondo l’articolo 1 della decisione impugnata, gli impegni esposti nell’allegato di quest’ultima sono obbligatori per Paramount, per i suoi successori e per le sue filiali. Dalla decisione impugnata non emerge pertanto che essa imponga un qualsivoglia obbligo alle controparti contrattuali di Paramount come il ricorrente.

95      In secondo luogo, l’impegno generale assunto da Paramount di non agire in giustizia al fine di far rispettare l’obbligo degli emittenti televisivi che consiste nel non procedere a vendite passive al di fuori del loro territorio esclusivo, come previsto al punto 2.2, lettera a), dell’allegato della decisione impugnata, implica automaticamente che Paramount non osservi il proprio obbligo di vietare siffatte vendite, come previsto al punto 2.2, lettera b), del medesimo allegato. Tale impegno comporta, da parte sua, automaticamente la messa in discussione del diritto contrattuale di cui godono gli emittenti televisivi contraenti di Paramount nei confronti di quest’ultima, che consiste nel fatto che essa garantisca a ciascuno di essi un’esclusività territoriale assoluta con riferimento all’oggetto di ciascun accordo di licenza relativo alla produzione di servizi televisivi a pagamento.

96      Orbene, la questione che si pone in un siffatto contesto è se tale risultato sia determinato dalla decisione impugnata in sé, nel cui caso si tratterebbe di un effetto irrimediabile nei confronti di terzi che non hanno né offerto né sottoscritto l’impegno reso obbligatorio, oppure se, come fatto valere dalla Commissione, la dichiarazione di Paramount di cessare di onorare le clausole pertinenti costituisca essenzialmente un atto che quest’ultima intraprende a proprio rischio e che non pregiudica la possibilità che le controparti contrattuali hanno di adire il giudice nazionale al fine di far rispettare dette clausole o ottenere il risarcimento dei danni.

97      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, «[q]uando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione».

98      Tuttavia, il regolamento n. 1/2003 espone, al considerando 13, che le decisioni concernenti gli impegni «non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza o delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere [agli accertamenti sul sussistere o perdurare di un’infrazione] e di prendere una decisione». Analogamente, il considerando 22 del regolamento n. 1/2003 espone che «[l]e decisioni d’impegno adottate dalla Commissione lasciano impregiudicato il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli [101] e [102 TFUE]».

99      Contrariamente alle decisioni adottate in virtù dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, una decisione che, ai sensi dell’articolo 9 di detto regolamento, rende obbligatori taluni impegni non contiene infatti alcuna motivazione che qualifichi la condotta esaminata come infrazione all’articolo 101 TFUE né implica che tale condotta rientri in tale ultima disposizione. L’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 è ispirato da considerazioni di economia processuale e mira a garantire un’applicazione efficace delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE mediante l’adozione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni proposti dalle parti e giudicati appropriati dalla Commissione al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di concorrenza da essa identificati. In tale contesto, il ruolo della Commissione si limita al controllo e all’eventuale accettazione degli impegni proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e in considerazione degli scopi che essa persegue (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punti 38 e 40; v., inoltre, in tal senso, sentenza del 23 novembre 2017, Gasorba e a., C‑547/16, EU:C:2017:891, punto 25).

100    Ne consegue che, come esposto dalla Commissione, sebbene la decisione impugnata imponga a Paramount di cessare di onorare le clausole pertinenti nei suoi rapporti con i suoi contraenti, tale obbligo non pregiudica il potere che hanno i giudici nazionali, investiti di un ricorso presentato dal ricorrente, di valutare se tali clausole siano effettivamente contrarie all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, se del caso, trarre le conseguenze ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo nonché in base al diritto nazionale. In tale contesto, la decisione impugnata potrà, al massimo, influenzare le valutazioni del giudice nazionale tenuto conto che essa contiene una valutazione preliminare di cui quest’ultimo deve tenere conto soltanto quale indizio del carattere anticoncorrenziale dell’accordo esaminato alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 23 novembre 2017, Gasorba e a., C‑547/16, EU:C:2017:891, punti 27 e 29). Pertanto, tenuto conto del suo carattere sommario e provvisorio, la valutazione sotto il profilo del diritto della concorrenza compiuta dalla Commissione all’interno di una decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non può, in definitiva, impedire al giudice nazionale di pervenire, nell’ambito della stessa causa, a una conclusione in tutto o in parte diversa sulla base di ulteriori indagini e di un esame più approfondito (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Gasorba e a., C‑547/16, EU:C:2017:692, punti 33 e 35).

101    Di conseguenza, il fatto che gli impegni individuali proposti da un’impresa siano stati resi obbligatori dalla Commissione non implica che altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri eventuali diritti nell’ambito delle loro relazioni con tale impresa (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 49).

102    In tale contesto, qualora il giudice nazionale, al termine della propria analisi e dopo aver esaminato la possibilità di far ricorso ai rimedi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento n. 1/2003, ritenga che le clausole pertinenti violino l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE senza soddisfare le condizioni del paragrafo 3 del medesimo articolo, spetterà ad esso pronunciarsi sulla loro nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE. Tuttavia, qualora esso consideri che le clausole pertinenti non violino l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o che esse soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, spetterà ad esso, se del caso, valutare la fondatezza della domanda di cui sarà investito, in quanto l’articolo 101 TFUE non osta all’applicazione delle clausole pertinenti.

103    In tale prima ipotesi, qualora l’esito del procedimento svoltosi dinanzi al giudice nazionale dovesse condurre Paramount a violare l’impegno reso obbligatorio in forza della decisione impugnata, spetterà eventualmente alla Commissione riaprire la propria inchiesta in conformità con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003, nella cui ipotesi tale istituzione non sarà vincolata dalla decisione del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 48, e del 25 novembre 2014, Orange/Commissione, T‑402/13, EU:T:2014:991, punto 27).

104    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la decisione impugnata non pregiudica la possibilità che il ricorrente ha di rivolgersi al giudice nazionale per ottenere la constatazione della compatibilità delle clausole pertinenti con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e di trarre, nei confronti di Paramount, le conseguenze previste dal diritto nazionale, senza esclusione della possibilità di disporre misure provvisorie, per la salvaguardia degli interessi delle parti in attesa della sua pronuncia definitiva (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 58).

105    Occorre aggiungere che il ricorrente si sarebbe trovato in una situazione sostanzialmente analoga se Paramount, nell’effettuare un’analisi autonoma e prima di qualsiasi intervento della Commissione, avesse concluso che le clausole pertinenti avrebbero potuto sembrare problematiche rispetto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e avesse dichiarato la propria intenzione di cessarne l’osservanza facendo valere a tal fine l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

106    Di conseguenza, con l’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha agito nei limiti dei poteri che le sono stati conferiti dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 e ha salvaguardato l’obiettivo di quest’ultimo, che è ispirato da considerazioni di economia processuale e di efficacia (v., supra, punto 99), senza pregiudicare i diritti contrattuali o procedurali del ricorrente in un modo che andrebbe al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

107    In tale contesto, il punto 128 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE (v., supra, punto 92) non va inteso nel senso che esige che una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 e che riguarda i rapporti contrattuali dell’impresa che ha offerto un impegno non produca di per sé effetti sui diritti contrattuali di questi ultimi, bensì come una condizione volta a garantire l’effettività dell’impegno affinché la Commissione lo accetti. Pertanto, l’inserimento del punto 128 nella comunicazione in questione della Commissione non ha avuto né come obiettivo né come effetto di escludere che, in un caso come quello di cui trattasi, la Commissione accetti, nell’esercizio del potere discrezionale di cui essa gode in materia, un impegno di Paramount di dichiarare alle proprie controparti contrattuali la propria intenzione di rendere inapplicabili le clausole pertinenti, ferma restando la possibilità che il giudice nazionale, adito dal ricorrente, concluda che le clausole in questione non violano l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

108    Ne consegue che, laddove ha reso obbligatori per Paramount gli impegni di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della decisione impugnata, la Commissione non ha ecceduto il potere che l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 le conferisce e, al riguardo, non ha violato il principio di proporzionalità, cosicché la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 con riferimento all’identificazione delle preoccupazioni alle quali rispondono gli impegni imposti

109    Sostenuto dalla Repubblica francese, il ricorrente fa valere che gli impegni accettati dalla Commissione non rispondono alle preoccupazioni relative alla concorrenza espresse nella valutazione preliminare che ha effettuato tale istituzione. In particolare, l’obiettivo della decisione impugnata sarebbe quello di esaminare gli accordi fra Paramount e Sky relativi alla distribuzione di opere audiovisive nel Regno Unito e in Irlanda. Orbene, la Commissione ha reso obbligatori taluni impegni relativi all’insieme del SEE. Inoltre essa avrebbe proceduto in tal senso senza esaminare il contesto giuridico ed economico in cui si collocano gli accordi conclusi fra Paramount, da una parte, e gli emittenti attivi nel SEE diversi da Sky, dall’altra. Poiché è partita dal presupposto secondo cui qualsiasi analisi preliminare relativa al mercato del Regno Unito e dell’Irlanda poteva essere implicitamente applicata al mercato francese, che non è stato analizzato, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto che comporterebbe un errore di diritto. Inoltre, la Commissione avrebbe imposto a Sky e al ricorrente le stesse conseguenze, nonostante il fatto che tali emittenti non avessero goduto degli stessi diritti procedurali, circostanza che avrebbe determinato una violazione dei diritti della difesa del ricorrente. L’approccio della Commissione risulterebbe ancora più paradossale in seguito all’uscita del Regno Unito dal SEE, in quanto gli impegni resi obbligatori si applicherebbero esclusivamente in mercati che non sono stati oggetto di alcunché tipo di analisi preliminare da parte della Commissione.

110    Il ricorrente e la Repubblica francese aggiungono che, in tale contesto, la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento riguardante tutti gli accordi di distribuzione conclusi da Paramount e dare così a tutte le parti contraenti la possibilità di rispondere ad una comunicazione degli addebiti. Inoltre, nella stessa logica, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare obbligatoria una parte degli impegni di Paramount e lasciare a quest’ultima il compito di disimpegnarsi dai propri obblighi nei confronti dei terzi. Ne conseguirebbe che, laddove ha reso gli impegni proposti obbligatori per l’insieme dei rapporti contrattuali di Paramount nel SEE, la Commissione ha ecceduto i propri poteri e ha pertanto violato l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

111    La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

112    Come esposto supra al punto 84, occorre esaminare congiuntamente gli argomenti presentati nell’ambito della prima parte del terzo motivo, che si fonda sulla violazione del principio di proporzionalità, e quelli fatti valere a sostegno del secondo motivo. Tutti questi argomenti riguardano infatti la questione se, con l’adozione della decisione impugnata, la Commissione abbia pregiudicato la posizione del ricorrente in modo sproporzionato o ingiustificato alla luce della natura e della portata geografica delle preoccupazioni relative alla concorrenza che tale istituzione ha espresso.

113    Occorre ricordare che le caratteristiche specifiche dei meccanismi previsti negli articoli 7 e 9 del regolamento n. 1/2003 e i mezzi di azione che offre tale regolamento in virtù di ciascuna di tali disposizioni sono diversi, circostanza che implica che l’obbligo di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, incombente alla Commissione, ha una portata e un contenuto diversi a seconda che esso sia considerato nel contesto dell’uno o dell’altro di tali articoli (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 38).

114    In particolare, l’attuazione del principio di proporzionalità nell’ambito dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 si limita alla sola verifica che gli impegni offerti rispondano alle preoccupazioni che la Commissione ha reso note alle imprese interessate e che queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni. È in tale contesto che la Commissione deve tenere conto dell’interesse dei terzi, senza che sia tenuta a cercare essa stessa alternative meno onerose o più moderate agli impegni sottopostile (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punti 41 e 61).

115    Infatti, da un lato, le imprese che propongono impegni in base all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 accettano coscientemente che le loro concessioni possano eccedere quanto potrebbe imporre loro la Commissione stessa in una decisione che essa dovesse adottare conformemente all’articolo 7 di tale regolamento a seguito di un’inchiesta approfondita. Per contro, la conclusione del procedimento d’infrazione avviato nei confronti di tali imprese consente loro di evitare la constatazione di una violazione del diritto della concorrenza e l’eventuale irrogazione di un’ammenda (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 48).

116    Dall’altro lato, come esposto supra al punto 101, il fatto che gli impegni individuali proposti da un’impresa siano stati resi obbligatori dalla Commissione non implica che altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri eventuali diritti nell’ambito delle loro relazioni con tale impresa (sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 49). Al riguardo, dalle valutazioni relative agli effetti che produce la decisione impugnata nei confronti del ricorrente (v., supra, punti da 85 a 104) emerge che quest’ultimo può adire il giudice nazionale per far accertare la compatibilità delle clausole pertinenti con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e chiedere a tale giudice di trarre, nei confronti di Paramount, le conseguenze previste dal diritto nazionale, senza nemmeno escludere la possibilità di disporre misure provvisorie, che si impongono per la salvaguardia degli interessi dei terzi in attesa che il giudice si pronunci in via definitiva (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 58).

117    Ne consegue che la presa in considerazione dell’interesse dei terzi nell’ambito di un procedimento implica che, fra i diversi tipi di impegni proposti e che rispondono in modo parimenti adeguato alle preoccupazioni che la Commissione ha espresso in materia di concorrenza, quest’ultima debba rendere obbligatorio quello che, quando sarà attuato dal destinatario della decisione, avrà nei loro confronti il minore effetto.

118    Orbene, in primo luogo, dagli elementi esposti supra ai punti da 43 a 58 emerge che, per loro natura, le clausole pertinenti si pongono come obiettivo la compartimentazione dei mercati nazionali nell’insieme del SEE, senza che il loro contesto economico e giuridico consenta di constatare che esse non sono idonee a pregiudicare la concorrenza. Di conseguenza, le preoccupazioni espresse dalla Commissione riguardano validamente l’insieme di tale spazio geografico, cosicché gli impegni offerti e resi obbligatori sono coerenti con esse, senza che la Commissione sia tenuta ad analizzare uno per uno i mercati nazionali interessati. Gli argomenti che il ricorrente ha fatto valere al riguardo sia nell’ambito del secondo motivo (v., supra, punto 109) sia nell’ambito del terzo motivo (v., supra, punti 77 e 78) non sono quindi pertinenti.

119    In secondo luogo, nella specie, non è stato proposto alla Commissione alcun impegno che rispondesse parimenti in modo adeguato alle preoccupazioni che la Commissione ha espresso in materia di concorrenza e la cui attuazione da parte di Paramount avrebbe avuto effetti meno pronunciati nei confronti del ricorrente. Ad ogni modo, nessun siffatto impegno appare manifestamente adeguato a rispondere in modo parimenti efficace alle preoccupazioni della Commissione senza imporre a Paramount di non onorare le clausole pertinenti.

120    In terzo luogo, l’argomento che si basa sul fatto che gli impegni hanno un effetto nefasto sulla diversità culturale all’interno dell’insieme del SEE tenuto conto della perdita di introiti che gli emittenti potrebbero destinare alla realizzazione di film europei deve essere respinto per i motivi esposti supra ai punti 57 e 69.

121    In quarto luogo, laddove, con i loro argomenti, il ricorrente, la Repubblica francese, l’EFADs, l’UPC e C More Entertainment fanno implicitamente valere l’esistenza di ostacoli insormontabili di ordine pratico che impediscono la prestazione di servizi di diffusione transfrontaliera destinati al mercato francese, occorre constatare che essi non forniscono alcun elemento che possa dimostrare una siffatta circostanza. Inoltre, l’inserimento dell’articolo 3 nell’accordo del 1o gennaio 2014 costituisce un indizio nel senso opposto (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punti 33 e 47).

122    Alla luce di quanto precede, in quinto luogo, anche gli argomenti che si fondano segnatamente sul fatto che il ricorrente non ha goduto degli stessi diritti procedurali di Sky nonché sull’imminente uscita del Regno Unito dall’Unione sono irrilevanti. La presa in considerazione dell’interesse dei terzi nell’ambito di un procedimento di impegni ha infatti la ratio esposta supra ai punti da 115 a 117, cosicché l’argomento fondato sui diritti procedurali limitati di cui godrebbe il ricorrente in quanto terzo interessato deve essere respinto per i motivi di cui supra al punto 119. Con riferimento alla censura che si fonda sull’imminente uscita del Regno Unito dall’Unione, basta ricordare che le clausole pertinenti si pongono l’obiettivo di compartimentare i mercati nazionali dell’insieme del SEE, cosicché, ad ogni modo, detta uscita non inciderebbe sulla validità delle preoccupazioni espresse dalla Commissione (v., supra, punto 118).

123    Da quanto precede risulta che la Commissione, adottando la decisione impugnata, non ha ecceduto le competenze ad essa attribuite dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 né ha violato il principio di proporzionalità, come fatto valere dal ricorrente nell’ambito della prima parte del terzo motivo.

124    Pertanto, occorre respingere il secondo motivo e la prima parte del terzo motivo.

 Sul quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere

125    Secondo il ricorrente, il fatto di aver accettato impegni che riguardano l’insieme del SEE e che non rispondono a preoccupazioni relative alla concorrenza, come esposto nell’ambito del secondo motivo, implica che la decisione impugnata sia stata adottata per una ragione illecita, circostanza che configurerebbe uno sviamento di potere. Inoltre, la Commissione si sarebbe sostituita al legislatore dell’Unione, che è investito della questione relativa al geofiltraggio nella diffusione delle opere audiovisive, e, svuotando di significato tali scelte, avrebbe pertanto interferito con le competenze di quest’ultimo. Lo svolgimento del procedimento legislativo, ma anche gli effetti della decisione impugnata, ben più ampi dell’oggetto di quest’ultima, testimonierebbero una volontà della Commissione di imporre una disciplina di fatto che pregiudica anche il risultato di altre indagini in corso. Il ricorrente invita peraltro il Tribunale a chiedere alla Commissione di comunicare gli atti preparatori relativi alla decisione impugnata e al procedimento legislativo di cui trattasi, affinché gli indizi seri relativi ad uno sviamento di potere possano essere ulteriormente corroborati.

126    L’EFADs fa valere che la Commissione non ha pubblicato una versione completa degli impegni offerti né ha reso accessibile ai terzi interessati la comunicazione degli addebiti.

127    La Commissione contesta la fondatezza del quarto motivo.

128    Si deve ricordare che uno sviamento di potere sussiste allorché un’istituzione esercita le proprie competenze allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 99).

129    Orbene, come emerge supra dal punto 118, gli impegni offerti e resi obbligatori sono coerenti con le preoccupazioni relative alla concorrenza espresse dalla Commissione e ciò con riferimento all’insieme del SEE. Di conseguenza, l’argomento del ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso uno sviamento di potere in quanto gli impegni in questione non rispondevano alle preoccupazioni espresse si basa su di una premessa errata.

130    Con riferimento agli altri argomenti del ricorrente basati sull’asserita ingerenza sul procedimento legislativo, occorre constatare che siffatto procedimento, fintantoché non ha portato all’adozione di un testo legislativo, lascia impregiudicati i poteri di cui la Commissione è investita in forza dell’articolo 101 TFUE e del regolamento n. 1/2003. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia esercitato tali poteri, rendendo obbligatori per Paramount gli impegni che quest’ultima ha offerto mentre era in corso un procedimento legislativo relativo ai diritti quali quelli di cui trattasi nella presente causa, non è idoneo a dimostrare uno sviamento di potere.

131    Infine, occorre constatare che le censure sollevate dall’EFADs relative alla pubblicazione degli impegni offerti e all’accesso alla comunicazione delle censure costituiscono motivi che non sono stati sollevati dal ricorrente e devono quindi essere respinti in quanto irricevibili. In ogni caso, le imprese e le altre entità che non hanno la qualità di parte interessata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 hanno i diritti di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 13 del regolamento n. 773/2004, diritti che, nella specie, la Commissione ha rispettato (v., supra, punti 4 e 5).

132    Occorre pertanto respingere il quarto motivo, al pari del ricorso in toto.

 Sulle spese

133    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

134    Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese e, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 si faccia carico delle proprie spese.

135    Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese sostenute dalla Commissione, ad eccezione di quelle relative all’intervento della Repubblica francese, dell’EFADs, dell’UPC e di C More Entertainment, e alle spese del BEUC, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

136    Inoltre, occorre decidere che la Repubblica francese, l’EFADs, l’UPC e C More Entertainment sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione con riferimento ai loro interventi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Groupe Canal + SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, salvo quelle relative all’intervento della Repubblica francese, della European Film Agency Directors – EFADs, dell’Union des producteurs de cinéma (UPC) e della C More Entertainment AB, nonché dal Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

3)      La Repubblica francese, l’EFADs, l’UPC e la C More Entertainment sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione relativamente ai loro interventi.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2018.

 

Firme      

 

*      Lingua processuale: il francese.