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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Unichem Laboratories Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-705/14, Unichem Laboratories / Commissione

(Causa C-166/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unichem Laboratories Ltd (rappresentanti: F. Carlin, barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata;

annullare in toto la decisione controversa nella parte in cui riguarda l’Unichem e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Unichem correlate al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’Unichem sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione fosse competente nel rivolgere all’Unichem una decisione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto:

Il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio giuridico per determinare un’entità economica unica e

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’Unichem fosse direttamente responsabile in quanto cofirmataria dell’accordo transattivo.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver applicato il criterio della necessità oggettiva stabilito nella sentenza BAT.

In terzo luogo, nel caso in cui gli accordi transattivi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare a torto l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto».

In quarto luogo, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nel respingere l’interpretazione dell’Unichem dell’accordo transattivo senza rispondere ai suoi argomenti giuridici.

In quinto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Niche e l’Unichem fossero un concorrente potenziale della Servier.

In sesto luogo, il Tribunale ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento nel sottoporre l’Unichem e la Niche a un trattamento diverso rispetto a quello applicato agli altri produttori di medicinali generici che si trovano in una situazione simile e nel qualificare erroneamente l’accordo transattivo della Niche come violazione per oggetto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

In settimo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo riconosciuto che l’accordo transattivo soddisfaceva i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In ottavo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto applicando erroneamente i criteri giuridici per determinare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa dell’Unichem e della Niche e/o del principio di buona amministrazione.

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