Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

16 dicembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Pensione di reversibilità – Decesso di un ex coniuge – Pensione alimentare – Procedimento precontenzioso – Necessità di un reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑30/13,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo trattato,

Silvana Roda, residente in Ispra (Italia), rappresentata da L. Ribolzi, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da H. Kreppel, presidente, E. Perillo e R. Barents (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 28 marzo 2013, la sig.ra Roda ha proposto il presente ricorso inteso ad ottenere la condanna della Commissione europea a versarle il 35% dell’importo della pensione di anzianità del suo ex coniuge defunto a decorrere dalla data del decesso di quest’ultimo e con maggiorazione a titolo degli interessi sugli arretrati.

 Contesto normativo

2        Il contesto normativo della presente causa è costituito dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

 Fatti all’origine della controversia

3        Il 1º dicembre 1969 la ricorrente ha sposato il sig. M., all’epoca funzionario della Commissione, assegnato al Centro comune di ricerca (JRC) con sede a Ispra (Italia), ed ha poi divorziato da lui nel 2007.

4        Il sig. M. è deceduto il 21 luglio 2010. Fino a tale data, il sig. M. percepiva una pensione di anzianità netta di EUR 2 857,40.

5        La ricorrente percepisce dai servizi della Commissione una pensione di reversibilità di EUR 386,53.

6        Con lettera dell’8 aprile 2011, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di versarle una pensione di reversibilità pari al 60% dell’importo della pensione di anzianità del suo ex coniuge defunto.

7        Con lettera del 27 giugno 2011 (in prosieguo: la «decisione del 27 giugno 2011»), la Commissione ha risposto che la pensione di reversibilità concessa alla ricorrente ricadeva nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto, articolo che prevede quanto segue:

«Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello statuto.

(…)».

8        Il 28 marzo 2013 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

 Conclusioni della ricorrente

9        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        condannare la Commissione a versarle il 35% dell’importo della pensione di anzianità del suo ex coniuge defunto, il sig. M., che ammontava a EUR 2 857,40 alla data del decesso di quest’ultimo, con effetto a decorrere da tale data e con maggiorazione a titolo degli interessi sugli arretrati;

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

10      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

11      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, e prima ancora che il ricorso venga notificato alla parte convenuta, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punto 27).

 Sulla ricevibilità

12      A norma dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ogni funzionario può presentare all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’APN notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. La decisione dell’APN può poi formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 90 dello Statuto. Secondo quest’ultima disposizione, il reclamo deve essere presentato entro tre mesi dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura di carattere individuale.

13      Per giurisprudenza costante, il termine di tre mesi per presentare un reclamo contro un atto che arreca pregiudizio, previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, in quanto esso è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, nonché la certezza del diritto. Spetta dunque al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se detto termine sia stato rispettato (ordinanza del Tribunale di primo grado del 7 settembre 2005, Krahl/Commissione, T‑358/03, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

14      Nel caso di specie, la domanda della ricorrente è datata 8 aprile 2011. In tale lettera, la ricorrente chiede, tramite il suo avvocato, di ricevere una pensione di reversibilità pari al 60% dell’importo della pensione di anzianità percepita dall’ex coniuge al momento del suo decesso. La Commissione ha risposto mediante la decisione del 27 giugno 2011, spiegando alla ricorrente che la pensione di reversibilità ricadeva nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto e non poteva essere superiore alla pensione alimentare versata al momento del decesso.

15      Pertanto, in quanto persona soggetta al presente Statuto, e segnatamente all’articolo 27 dell’allegato VIII di quest’ultimo, la ricorrente disponeva, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto medesimo, di un termine di tre mesi per presentare un reclamo contro la decisione del 27 giugno 2011. Orbene, è pacifico che la ricorrente non ha mai proposto un reclamo contro la suddetta decisione della Commissione.

16      Ciò premesso, essendo stato proposto senza previa presentazione di un reclamo, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

17      D’altra parte, anche qualora la decisione del 27 giugno 2011 dovesse essere considerata come una decisione di rigetto di un reclamo in data 8 aprile 2011, proposto contro la decisione risultante dal cedolino di pensione dell’interessata di concedere a quest’ultima unicamente una pensione di reversibilità di EUR 386,53, il ricorso del 28 marzo 2013 non sarebbe comunque ricevibile poiché non è stato presentato entro il termine di tre mesi, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, a decorrere dal giorno della notifica della decisione di rigetto del reclamo, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

18      Dalle considerazioni che precedono risulta, da un lato, che il presente ricorso, in quanto diretto contro la decisione del 27 giugno 2011 quale decisione recante rigetto di una domanda a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, non è stato preceduto da un regolare procedimento precontenzioso e deve dunque essere respinto in quanto manifestamente irricevibile; dall’altro lato, nei limiti in cui può essere considerato diretto contro la decisione del 27 giugno 2011 quale decisione recante rigetto del reclamo dell’8 aprile 2011, il presente ricorso deve essere parimenti respinto in quanto manifestamente irricevibile, essendo stato presentato ben oltre il termine di tre mesi previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto.

 Sulle spese

19      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo del suddetto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

20      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima potesse sostenere delle spese, occorre decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La sig.ra Roda sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 16 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.