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Ricorso proposto il 24 aprile 2020 – Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-180/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, T. Ramopoulos, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione (UE) 2020/2451 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (in prosieguo: il «CEPA»), per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso (in prosieguo: la «decisione 2020/245 del Consiglio») e la decisione (UE) 2020/2462 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dal CEPA, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo (in prosieguo: la «decisione 2020/246 del Consiglio»);

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che i) escludere il titolo II del CEPA dall’ambito di applicazione della decisione 2020/245 del Consiglio; ii) adottare la separata decisione 2020/246 del Consiglio relativa al solo titolo II del CEPA, che si fonda sulla base giuridica sostanziale dell’articolo 37 TEU; e iii) aggiungere il secondo comma dell’articolo 218, paragrafo 8, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità, violi il Trattato così come interpretato nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

A sostegno di tale affermazione, vengono dedotti i seguenti argomenti.

Primo argomento: secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio fondata sull’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione in organi istituiti da un accordo, deve essere determinata secondo il centro di gravità dell’accordo nel suo complesso. Il CEPA è principalmente interessato dagli scambi e dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai servizi di trasporto, mentre i punti di collegamento tra il CEPA e la PESC non sono sufficientemente importanti da giustificare una base giuridica sostanziale PESC dell’accordo nel suo complesso. Il Consiglio ha pertanto commesso un errore nell’includere l’articolo 37 TEU nella base giuridica della decisione 2020/246 e detta decisione è stata erroneamente adottata secondo la regola del voto all’unanimità.

Secondo argomento: le istituzioni dell’Unione non possono suddividere artificialmente un singolo atto in parti diverse e creare così parti aventi ciascuna un centro di gravità diverso, altrimenti sarebbero loro permesso di eludere il requisito previsto dall’articolo 13 TEU secondo il quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Nel caso in cui il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in merito alle norme sul funzionamento di tale organo attraverso tutte le disposizioni dell’accordo, non può essere giustificata la suddivisione della decisione del Consiglio in due decisioni. Poiché il CEPA non opera una distinzione tra il regolamento interno applicabile quando gli organi in questione agiscono ai sensi del titolo II o di altri titoli del CEPA, il Consiglio ha erroneamente adottato due decisioni separate, una delle quali riguarda unicamente il titolo II del CEPA.

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1 GU 2020, L 52, pag. 3.

2 GU 2020, L 52, pag. 5.