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Ricorso proposto l’8 maggio 2013 – ZZ / Commissione

(Causa F-44/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della Commissione relative all’ottenimento di un risarcimento del danno materiale subìto dalla ricorrente a causa del calcolo irregolare dell’indennità correlata alle condizioni di vita.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 25 gennaio 2013 della Commissione ricevuta dalla ricorrente il 28 gennaio 2013 recante annullamento parziale della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO.1) del 30 marzo 2012, nella parte in cui limita al 1° marzo 2007 la domanda di quest’ultima diretta ad ottenere un risarcimento del danno materiale subìto a causa del calcolo irregolare dell’indennità correlata alle condizioni di vita alla quale la ricorrente ha diritto dal 22 settembre 2002 e che tiene conto della pensione per gli orfani della figlia della ricorrente tra il 1° marzo 2007 ed il 31 agosto 2008 per il calcolo di tale indennità;

annullare la decisione del 4 febbraio 2013 della Commissione ricevuta dalla ricorrente il 5 febbraio 2013 nonché la sua busta paga del mese di febbraio 2013 nella parte in cui riguarda il codice di regolarizzazione RRV relativo ad risarcimento per il danno summenzionato sino al 1° marzo 2007, mantenendo al contempo gli effetti di tale busta paga sino all’adozione di un nuova busta paga che dia corretta attuazione all’articolo 10 dell’allegato 10 dello Statuto del 31 dicembre 2011 fino al 22 settembre 2002;

condannare la Commissione al pagamento di una somma provvisoria complementare pari ad EUR 11.000,00, per il danno in materia di indennità correlata alle condizioni di vita subìto dalla ricorrente tra il 22 settembre 2002 ed il 31 agosto 2008 nonché al pagamento degli interessi da calcolarsi sul complesso del danno subìto in tale contesto tra il 22 settembre 2002 ed il 31 dicembre 2011, a decorrere dalle rispettive scadenze di dette indennità fino al giorno del loro pagamento effettivo e calcolate sulla base dei tassi stabiliti dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento relativi al periodo in questione maggiorato di due punti;

condannare la Commissione alle spese.