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Ricorso presentato il 10 marzo 2006 - Ider e a. / Commissione

(Causa F-25/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Béatrice Ider e altri [Rappresentante: L. Vogel, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione 21 novembre 2005, con la quale l'Autorità che ha il potere di concludere contratti di assunzione ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti in data 26 luglio 2005 che censurano le decisioni amministrative che hanno fissato l'inquadramento e, effettivamente, la retribuzione di ciascuno dei ricorrenti e che altresì censurano l'art. 8 della decisione adottata dal Collegio dei commissari il 27 aprile 2005 che contiene le "disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti di impiegati dall'Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles nei nidi e giardini di infanzia di Bruxelles", nonché gli allegati I e II di tali decisione;

annullare altresì nella misura del necessario le decisioni nei confronti delle quali sono diretti i sopramenzionati reclami;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali assegnati all'attività dei nidi e degli asili di infanzia di Bruxelles, svolgevano queste stesse funzioni già prima della loro nomina, in forza di contratti di lavoro soggetti al diritto belga. Essi contestano il loro inquadramento e la loro retribuzione fissata dalla convenuta in occasione della loro nomina quali agenti contrattuali.

Con il primo motivo del loro ricorso, i ricorrenti sostengono che in applicazione del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale dei nidi e degli asili di infanzia contrattuali di diritto belga, essi avrebbero dovuto ricevere un inquadramento più vantaggioso. Infatti, il loro inquadramento nel gruppo di funzione I, grado 1, costituirebbe un errore manifesto di valutazione ed una violazione del principio di non discriminazione, in quanto essi sono stati considerati come di nuovo impiego sprovvisti di ogni esperienza professionale, mentre già disponevano di una considerevole anzianità.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo soprammenzionato, del principio di non discriminazione nonché dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare, il calcolo della retribuzione che deve essere garantita ai ricorrenti, non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.

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