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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’11 dicembre 2019 – FO / Ministère public

(Causa C-906/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: FO

Resisitente: Ministère public

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio1 (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, secondo le quali «[u]no Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo», si applichino unicamente alle infrazioni delle disposizioni di tale regolamento o altresì alle infrazioni delle disposizioni [Or. 11] del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada2 , che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada3 .

Se l’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che un conducente è autorizzato a derogare alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in base alle quali il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli, i fogli di registrazione e ogni registrazione durante la giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti, in caso di utilizzo durante un periodo di ventotto giorni di un veicolo per tragitti che in parte rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta deroga, e in parte non sono soggetti ad alcuna deroga all’uso di un apparecchio di controllo.

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1 GU 2006, L 102, pag. 1.

2 GU 1985, L 370, pag. 8.

3 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag. 1).