Language of document : ECLI:EU:F:2009:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

4 giugno 2009

Cause riunite F‑134/07 e F‑8/08

Vahan Adjemian e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Durata del contratto – Art. 88 del RAA – Decisione della Commissione 28 aprile 2004 relativa alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della Commissione – Direttiva 1999/70 – Applicabilità alle istituzioni»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con i quali, nella causa F‑134/07, il sig. Adjemian e altri 180 agenti contrattuali della Commissione chiedono: di dichiarare illegittime le decisioni della Commissione, tra cui quella del 28 aprile 2004, relative alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei suoi servizi e, per quanto necessario, di dichiarare altresì illegittimo l’art. 88 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee nella misura in cui esso limita la durata dei contratti degli agenti contrattuali; di annullare le decisioni della Commissione 22 agosto, 5 settembre, 30 ottobre e 28 novembre 2007, con cui viene negata, in sostanza, la conclusione di un contratto o il rinnovo dell’assunzione dei ricorrenti a tempo indeterminato; di annullare, per quanto necessario, le decisioni della Commissione recanti fissazione delle rispettive condizioni di assunzione dei ricorrenti nella misura in cui la loro assunzione o la proroga di quest’ultima è limitata a tempo determinato; nella causa F‑8/08, la sig.ra Renier chiede l’annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2007, con cui viene limitata la durata del suo contratto di agente contrattuale al periodo compreso tra il 16 aprile 2007 e e il 15 dicembre 2008.

Decisione: Le cause F‑134/07, Adjemian e a./Commissione, e F‑8/08, Renier/Commissione, sono riunite ai fini della sentenza. I ricorsi sono respinti. Il sig. Adjemian, le sig.re Adorno e Baranzini e gli altri 178 ricorrenti i cui nomi figurano agli allegati I, II e III della presente sentenza sopporteranno l’insieme delle spese relative alla causa F‑134/07, cioè le proprie spese e quelle della Commissione in tale causa. La sig.ra Renier sopporterà l’insieme delle spese relative alla causa F‑8/08, cioè le proprie spese e quelle della Commissione in tale causa. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle due cause, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

2.      Atti delle istituzioni – Direttive – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con il personale – Esclusione – Invocabilità

(Artt. 10 CE e 249 CE)

3.      Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Stabilità dell’impiego

(Carta dei diritti fondamentali, art. 30; direttiva del Consiglio 1999/70)

4.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Creazione della nuova categoria di agenti contrattuali

(Art. 253 CE; regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis e 3 ter; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Ai sensi dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto fatti valere. Questi elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di predisporre la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali quest’ultimo si fonda risultino in maniera coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso. Ciò è tanto più vero in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione del Tribunale in senso contrario. Quest’ultima particolarità del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica spiega come mai, a differenza di quanto previsto dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, conformemente all’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e argomenti nel ricorso non può essere sommaria.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20)

Tribunale della funzione pubblica: 26 giugno 2008, causa F‑1/08, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 24 e 25, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑376/08 P)

2.      Le direttive, rivolte agli Stati membri e non alle istituzioni della Comunità, non possono essere considerate nel senso che impongono, in quanto tali, obblighi alle dette istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale. Tuttavia, questa considerazione non può per questo escludere qualsiasi possibilità di far valere una direttiva nei rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari o agenti. Infatti, le disposizioni di una direttiva possono, in primo luogo, imporsi indirettamente ad un’istituzione se costituiscono l’espressione di un principio generale di diritto comunitario che questa è tenuta allora ad applicare in quanto tale. In secondo luogo, una direttiva può vincolare un’istituzione quando quest’ultima, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare sancito da una direttiva o, inoltre, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii, a sua volta, espressamente ai provvedimenti adottati dal legislatore comunitario in applicazione dei Trattati. In terzo luogo, le istituzioni, conformemente al dovere di lealtà gravante su di esse ai sensi dell’art. 10, secondo comma, CE, devono tener conto, nel loro comportamento come datrici di lavoro, delle disposizioni legislative adottate sul piano comunitario.

(v. punti 86 e 90‑93)

Riferimento:

Corte: 9 settembre 2003, causa C‑25/02, Rinke (Racc. pag. I‑8349, punti 24 e 25‑28)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio (Racc. pag. II‑781, punto 43)

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2009, causa F‑65/07, Aayhan e a./Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 116 e 118)

3.      Anche se la stabilità dell’impiego è intesa come un elemento portante della tutela dei lavoratori, essa non costituisce un principio generale di diritto sulla cui base possa essere valutata la legittimità di un atto di un’istituzione. In particolare, non risulta in alcun modo dalla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e dal detto accordo quadro che la stabilità dell’impiego sia assurta al rango di norma giuridica vincolante. D’altro canto, i ‛considerando’ sesto e settimo della direttiva, così come il primo comma del preambolo e il quinto ‛considerando’ dell’accordo quadro, pongono l’accento sulla necessità di conseguire un equilibrio tra flessibilità e sicurezza. Per giunta, l’accordo quadro non sancisce un obbligo generale di prevedere, dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato o dopo il compimento di un certo periodo di lavoro, la trasformazione di detti contratti di lavoro in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Per contro, la stabilità dell’impiego costituisce una finalità perseguita dalle parti firmatarie dell’accordo quadro, la cui clausola 1, lett. b), dispone che quest’ultimo ha lo scopo di «creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

Inoltre, se l’art. 30 della carta dei diritti fondamentali prevede che «ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato», tale articolo non censura la successione di contratti a tempo determinato. Per giunta, la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per il semplice fatto della scadenza del suo termine, non costituisce un licenziamento in senso proprio, che dev’essere specificamente motivato alla luce dell’idoneità, del comportamento o delle necessità di funzionamento dell’istituzione.

(v. punti 99, 100 e 104)

Riferimento:

Corte: 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold (Racc. pag. I‑9981, punto 64); 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a. (Racc. pag. I‑6057, punto 91); 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino (Racc. pag. I‑7213, punto 47), e 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact (Racc. pag. I‑2483, punto 87)

Tribunale della funzione pubblica: Aayhan e a./Parlamento, cit., punto 115

4.      Ciascun impiego di agente contrattuale ausiliario deve rispondere a esigenze passeggere o saltuarie. Nell’ambito di un’amministrazione dall’organico numeroso è inevitabile che esigenze del genere si ripetano a seguito, in particolare, dell’indisponibilità di funzionari, di punte di lavoro dovute alle circostanze o della necessità, per ciascuna direzione generale, di ricorrere occasionalmente a persone in possesso di qualifiche o conoscenze specifiche. Queste circostanze costituiscono motivi obiettivi che giustificano tanto la durata a tempo determinato dei contratti di agente ausiliario quanto il rinnovo di questi ultimi in relazione al verificarsi di tali esigenze.

(v. punto 132)

Riferimento:

Corte: 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691; conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, Racc. pag. I‑8694, paragrafo 25)

5.      Dato che la motivazione di un atto di portata generale può limitarsi a esporre, da una parte, la situazione d’insieme che ha portato alla sua adozione e, dall’altra, gli obiettivi generali che esso si propone di conseguire e che, se un atto del genere mette in rilievo la sostanza dell’obiettivo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per le diverse scelte tecniche fatte, la motivazione del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, per quanto succinta, è sufficiente in rapporto all’obiettivo perseguito dalla creazione della nuova categoria di agenti contrattuali ai sensi degli artt. 3 bis e 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punti 139 e 141)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 105 e 106 nonché la giurisprudenza ivi citata)