Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

29 ottobre 2009

Causa F‑94/08

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Esecuzione di una sentenza – Rifusione delle spese – Intento dell’amministrazione di operare una trattenuta sull’indennità di invalidità del funzionario – Insussistenza di atto che arreca pregiudizio – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, sostanzialmente, l’annullamento della nota della Commissione del 28 marzo 2008, che lo informava dell’intenzione di quest’ultima di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute in una causa precedente.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Nota dell’amministrazione che informa l’interessato dell’intenzione di quest’ultima di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Una nota dell’amministrazione che informa un funzionario dell’intenzione di quest’ultima di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità, nel caso in cui egli non proponesse dinanzi al giudice comunitario una domanda di liquidazione delle spese cui era stato condannato nell’ambito di una precedente causa, non costituisce una presa di posizione definitiva dell’amministrazione e non può ritenersi che abbia inciso direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in maniera grave la situazione giuridica.

(v. punti 21 e 24)