Language of document : ECLI:EU:F:2011:64

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)
25 maggio 2011

Causa F‑22/10

Luis María Bombín Bombín

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Aspettativa per motivi personali – Congedo ordinario – Riporto di giorni di congedo ordinario – Funzionario cessato dal servizio – Compensazione finanziaria»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Bombín Bombín chiede l’annullamento della decisione della Commissione di non accordargli, al momento del suo collocamento a riposo, una compensazione finanziaria calcolata sulla base di un saldo di giorni di ferie non godute di 29 giorni.

Decisione:      Il ricorso è respinto e il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Riporto all’anno successivo di tutti i giorni di congedo non goduto – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 1 sexies, n. 2; allegato V, art. 4, primo comma; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2003/88, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Cessazione definitiva dal servizio a seguito di un’aspettativa per motivi personali – Indennità compensativa per congedo non goduto – Presupposto per la concessione

(Statuto dei funzionari, allegato V, art. 4)

3.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Scheda individuale di ferie non firmata – Documento che non fa sorgere un legittimo affidamento

1.      Anche se, ai sensi dell’art. 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, il diritto alle ferie maturate per un anno civile deve, in linea di principio, essere esercitato nel corso dello stesso anno, risulta altresì dalla stessa disposizione che un funzionario ha diritto al riporto di tutti i giorni di ferie non godute nel corso di un anno civile all’anno civile successivo nel caso in cui egli non abbia potuto esaurire il suo congedo ordinario per ragioni imputabili ad esigenze di servizio.

Inoltre, altre ragioni, per quanto non imputabili ad esigenze di servizio, possono parimenti giustificare un riporto di tutti i giorni di ferie non godute, tenuto conto della finalità perseguita dal diritto al congedo ordinario. Ciò vale, in particolare, quando un funzionario, in congedo di malattia per l’intero anno civile o parte di esso, sia stato privato per questo motivo della possibilità di esercitare il suo diritto alle ferie. Infatti, l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la quale, ai sensi dell’art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto, è applicabile ai funzionari, dev’essere interpretato nel senso che garantisce ad un funzionario che non ha potuto esercitare il suo diritto al congedo ordinario nel corso dell’anno civile a seguito di un congedo di malattia la possibilità di usufruire effettivamente di tale congedo ordinario posteriormente a tale anno civile.

Per contro, qualora nessuna delle ragioni sopra menzionate, imputabili o no ad esigenze di servizio, sia tale da giustificare il fatto che un funzionario non ha potuto esaurire il suo congedo ordinario prima della fine dell’anno civile in corso, il riporto all’anno successivo dei suoi giorni di ferie non godute non può eccedere i dodici giorni.

(v. punti 27-29)

Riferimento:

Corte: 20 gennaio 2009, cause riunite C‑350/06 e C‑520/06, Schultz-Hoff (punti 43 e 55), e 10 settembre 2009, causa C‑277/08, Vicente Pereda (punti 22‑25)

Tribunale della funzione pubblica: 15 marzo 2011, causa F‑120/07, Strack/Commissione (punti 55‑58)

2.      Un funzionario che abbia beneficiato di un’aspettativa per motivi personali sino al suo collocamento a riposo ha diritto ad una compensazione finanziaria oltre i dodici giorni di ferie non godute solo qualora sia dimostrato che, alla vigilia del suo collocamento in aspettativa per motivi personali, egli non aveva potuto esaurire le sue ferie per ragioni imputabili ad esigenze di servizio.

A questo proposito, la circostanza che il funzionario sia stato collocato in aspettativa per motivi personali non può costituire un motivo per riportare tutti i suoi giorni di ferie non godute sino a tale data, visto che è su sua domanda che è stato collocato in aspettativa per motivi personali. Di conseguenza, i giorni di ferie non godute di cui l’interessato disponeva al momento di tale collocamento sono stati riportati agli anni successivi nel limite di dodici giorni previsto dall’art. 4 dell’allegato V dello Statuto.

(v. punti 30, 31 e 33)

3.      Il diritto di chiedere la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali dell’Unione europea, vale per qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione europea, fornendogli assicurazioni precise, incondizionante e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, ha suscitato nello stesso legittime aspettative. A questo proposito una scheda individuale di ferie, non firmata, non può essere considerata proveniente da una fonte sufficientemente affidabile ed autorizzata. Inoltre, anche supponendo che tale documento possa essere considerato proveniente da una fonte del genere, esso non può dimostrare che l’amministrazione abbia formalmente preso posizione sul riporto agli anni successivi di tutti i giorni di ferie non godute da un funzionario.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione (punto 79)