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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgio) il 3 giugno 2020 – Openbaar Ministerie / EA

(Causa C-246/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Imputato: EA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE 1 debba essere interpretato nel senso che una patente di guida deve comunque essere anche riconosciuta dagli Stati membri, se il rilascio di detto documento è fondato sulla sostituzione di una patente di guida che è stata registrata come smarrita nello Stato membro di rilascio e in quest’ultimo Stato aveva perso la sua validità.

Se uno Stato membro possa rifiutare il riconoscimento della patente di guida sostituita, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, se la sostituzione ha avuto luogo in un momento in cui lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida iniziale aveva ritirato l’abilitazione alla guida sino al momento del superamento delle prove di riacquisizione di detta abilitazione.

Se uno Stato membro possa comunque rifiutare il riconoscimento della patente di guida sostituita se lo Stato membro, sul cui territorio sorge la questione del riconoscimento della patente di guida, sulla base di dati concreti e accertati può stabilire che nel momento in cui la patente è stata sostituita non sussisteva più l’abilitazione alla guida.

Se uno Stato membro possa in ogni caso rifiutare il riconoscimento della patente di guida sostituita se la domanda di riconoscimento riguarda un cittadino dello Stato membro in cui sorge la questione del riconoscimento e detto Stato membro accerta che, sulla base di dati concreti e accertati, nel momento della sostituzione e/o della domanda di riconoscimento, l’interessato non soddisfaceva più i requisiti minimi per ottenere una patente di guida in detto Stato membro.

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE debba essere interpretato nel senso che esso crea una disparità tra un cittadino di uno Stato membro, che riacquista il diritto alla guida solo dopo aver superato apposite prove di riacquisizione, e il cittadino a cui dette prove sono state imposte ma che nel frattempo ottiene una patente di guida estera, eventualmente in violazione del requisito della residenza o mediante sostituzione sulla base di una patente di guida che ha perso la sua validità nello Stato membro di rilascio.

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1 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18).