Language of document : ECLI:EU:F:2011:105

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

7 luglio 2011 (*)

«Funzione pubblica – Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea – Ricorso – Irricevibilità manifesta – Inosservanza della procedura precontenziosa»

Nella causa F‑18/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Pasqualino Zaffino, residente in Gallarate, rappresentato dall’avv. S. Costantino,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto dal sig. H. Tagaras (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2011, il sig. Zaffino, dipendente dell’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. (in prosieguo: l’«IVNG»), chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia riconoscergli lo status di membro del personale contrattuale della Commissione europea e, più precisamente, del Centro comune di ricerca (in prosieguo: il «CCR») e, di conseguenza, condannare la Commissione al pagamento delle retribuzioni e degli altri emolumenti a lui spettanti in tale veste, nonché al risarcimento dei danni che egli avrebbe subìto.

 Fatti

2        Nel giugno 2001, in seguito ad un procedimento di gara d’appalto, la Commissione ha stipulato con l’IVNG, una società italiana di diritto privato specializzata nella vigilanza, un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi volti a garantire la vigilanza della sede del CCR a Ispra.

3        Per l’esecuzione dell’appalto l’IVNG ha stipulato diversi contratti di lavoro, tra cui quello con il ricorrente, a decorrere dal 16 febbraio 2004, aventi ad oggetto la garanzia della sicurezza e della sorveglianza all’interno dei locali del CCR.

4        Il 22 marzo 2007, ritenendosi vittima di pressioni e minacce di provvedimenti disciplinari, se non addirittura di licenziamento, da parte dei suoi superiori dell’IVNG e del CCR, a seguito della sua iscrizione ad un sindacato, il ricorrente avrebbe rassegnato le dimissioni dalle sue funzioni.

5        Nel frattempo, il 10 febbraio 2004, diversi altri dipendenti dell’IVNG, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Varese, come previsto dal codice di procedura civile italiano, avevano presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria civile italiana di primo grado competente per le controversie in materia di lavoro, nel caso di specie il Tribunale di Varese. Tale ricorso, proposto contro la Commissione e l’IVNG, era diretto ad ottenere che i loro contratti di lavoro con l’IVNG fossero dichiarati nulli e fosse loro riconosciuto lo status di membri del personale contrattuale della Commissione. Con sentenza 7 novembre 2006 il Tribunale di Varese si è dichiarato incompetente a favore del giudice dell’Unione.

 Conclusioni del ricorrente e procedimento

6        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accertare e dichiarare che il suo rapporto di lavoro subordinato è stato costituito in violazione della normativa italiana, «che vieta l’intermediazione e l’interposizione nelle prestazioni di lavoro subordinato», e, di conseguenza,

–        dichiarare che il suo rapporto di lavoro subordinato è stato costituito con la Commissione, di modo che al ricorrente si applica «l’inquadramento contrattuale, retributivo, previdenziale» previsto dalla normativa dell’Unione europea a partire dalla data di inizio della prestazione effettiva delle sue attività o dalla diversa data fissata dal Tribunale;

–        condannare la Commissione a pagargli tutte le spettanze a lui dovute in «qualità di dipendente del CCR», nonché la differenza di copertura del «trattamento previdenziale e di assistenza sanitaria», nella misura precisata dal Tribunale, «in commisurazione dello status normativo ed economico applicato ai dipendenti del[l’Unione europea] nelle mansioni di [a]usiliare addetto alla sicurezza»;

–        condannare la Commissione a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno materiale e morale, «la somma pari al 50% delle spettanze riconosciute[gli] per le ragioni di cui in narrativa, e comunque non inferiore a EUR 50 000».

7        Con lettera della cancelleria in data 3 marzo 2011 il Tribunale, ai sensi dell’art. 36 del regolamento di procedura, ha impartito al ricorrente un termine per regolarizzare il suo ricorso, dal momento che quest’ultimo non conteneva riferimenti allo svolgimento del procedimento precontenzioso.

8        Il 17 marzo 2011 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale diversi documenti attestanti i procedimenti da lui avviati presso le autorità amministrative e giudiziarie italiane per ottenere che le sue ragioni fossero riconosciute.

 In diritto

9        Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

10      Nel caso di specie, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, il Tribunale decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento, prima ancora che il ricorso sia notificato alla parte convenuta (ordinanze del Tribunale 29 giugno 2010, causa F‑11/10, Palou Martínez/Commissione, punto 27, e 17 marzo 2011, causa F‑107/10, AP/Corte di giustizia, punto 3).

11      Il ricorrente rileva, da un lato, di aver depositato, dinanzi ad autorità amministrative e giudiziarie italiane, vale a dire il Prefetto della Provincia di Varese, la Questura di Varese, la Procura della Repubblica del Tribunale di Varese, diverse istanze, che sono state archiviate o respinte, e, dall’altro, di aver partecipato a un’udienza a seguito di un’indagine condotta dall’OLAF riguardante presunte irregolarità nell’aggiudicazione intervenuta in esito al procedimento di gara d’appalto menzionato al punto 2 della presente ordinanza. Poiché nessuno di tali procedimenti avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, quest’ultimo si considera legittimato ad adire direttamente il Tribunale.

12      Al riguardo va ricordato, in via preliminare, che, nel sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), da un lato, un ricorso al Tribunale deve essere diretto contro un atto che arreca pregiudizio, consistente in una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») o dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), oppure nell’omessa adozione da parte di tali autorità di un provvedimento imposto dallo Statuto, dall’altro lato, un siffatto ricorso è ricevibile solo se l’interessato abbia preliminarmente proposto all’APN o all’AACC un reclamo contro l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e se tale atto abbia costituito oggetto di un rigetto esplicito o implicito. Inoltre, qualora un funzionario, un agente, o anche una persona estranea all’istituzione, intenda ottenere che l’amministrazione adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo previo deve iniziare con una domanda dell’interessato, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, che inviti l’APN o l’AACC a prendere la decisione richiesta, e il rigetto di tale domanda può successivamente essere oggetto di un reclamo.

13      Nel caso di specie si deve constatare che la procedura precontenziosa, richiamata al punto precedente, non è stata osservata dal ricorrente. Infatti, poiché rivendica lo status di agente del CCR, per il periodo di attività svolta nel Centro, e precisamente, secondo le conclusioni dell’atto di ricorso, quello di agente ausiliario come previsto dal Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»), il ricorrente avrebbe dovuto presentare preliminarmente una domanda diretta ad ottenere l’applicazione nei suoi confronti del RAA, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, e, in caso di rigetto di tale domanda da parte dell’amministrazione, avrebbe dovuto presentare un reclamo, indi, eventualmente, in caso di rigetto di tale reclamo, e solo allora, un ricorso giurisdizionale avverso la decisione che nega l’applicazione nei suoi confronti del RAA, alle condizioni previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

14      I procedimenti avviati dinanzi alle autorità italiane da altri dipendenti dell’IVNG non possono, del resto, giustificare l’inosservanza della procedura precontenziosa quale prevista dallo Statuto. Al riguardo basta osservare che le condizioni di ricevibilità del ricorso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e non rientrano nella disponibilità né delle parti né del Tribunale. Le uniche deroghe consentite, nella giurisprudenza, riguardano ipotesi in cui le decisioni impugnate, nella fattispecie le decisioni di una commissione giudicatrice o i giudizi contenuti in un rapporto informativo, non potrebbero essere modificate o revocate dall’APN, di modo che un reclamo sarebbe inoperante e determinerebbe unicamente una dilatazione, senza alcuna utilità, del procedimento (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427, punti 4-9; 16 marzo 1978, causa 7/77, Ritter von Wüllerstoff und Urbair/Commissione, Racc. pag. 769, punto 8, e 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141, punto 15). Tale ipotesi non ricorre assolutamente nel caso di specie.

15      In precedenza il ricorrente non avrebbe infatti presentato alcuna domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente del CCR o il risarcimento del danno asseritamente subìto, cosicché il suo ricorso non ha potuto riguardare un atto arrecante pregiudizio di rigetto di una siffatta domanda.

16      Peraltro, il ricorrente stesso non contesta la mancata presentazione della domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, né del previo reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, ma lascia intendere che un siffatto procedimento precontenzioso sarebbe stato inutile nel caso di specie, tenuto conto che nessun procedimento, né giudiziario né amministrativo, dinanzi alle autorità italiane (v. punto 11 della presente ordinanza) gli avrebbe permesso di ottenere che gli fosse «resa giustizia».

17      Alla luce di quanto esposto, occorre dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

18      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 89, n. 3, di detto regolamento, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

19      Essendo la presente ordinanza adottata prima della notificazione del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 89, n. 3, del regolamento di procedura.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:



1)      Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Zaffino sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 7 luglio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Lingua processuale: l’italiano.