Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

7 ottobre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di invalidità – Deduzione, dagli importi, di un credito di un’istituzione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa F‑57/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da H. Kreppel, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto via posta alla cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2012, il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della Commissione europea di dedurre un importo totale di EUR 1 661 dalle indennità di invalidità versategli per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 e il risarcimento del danno subìto a causa di tale deduzione.

 Contesto normativo

2        L’articolo 46 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Qualsiasi somma dovuta all’Unione da un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità alla data alla quale l’interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall’ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi».

3        L’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1) è del seguente tenore:

«1. Quando un debitore ha nei confronti [dell’Unione] un credito accertato, quantificato ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede al recupero del credito comunitario mediante compensazione, decorso il termine di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

(…)

2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l’ordinatore competente e informa i debitori interessati.

(…)

3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito ed i relativi interessi eventualmente dovuti [dall’Unione]».

 Fatti all’origine della controversia

4        Il ricorrente è un ex funzionario della Commissione che percepisce da quest’ultima un’indennità di invalidità.

5        Con ordinanza del 7 ottobre 2009, Marcuccio/Commissione (F‑3/08; in prosieguo: l’«ordinanza del 7 ottobre 2009»), il Tribunale ha condannato il ricorrente a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000, in applicazione dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, a causa del carattere manifestamente ingiustificato del suo ricorso. L’impugnazione proposta contro tale ordinanza è stata respinta (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑515/09 P).

6        Con ordinanza del 25 marzo 2010, Marcuccio/Commissione (F‑102/08; in prosieguo: l’«ordinanza del 25 marzo 2010»), il Tribunale ha nuovamente condannato il ricorrente a versare la somma di EUR 1 500 al Tribunale, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, visto il carattere parimenti ingiustificato del ricorso. L’impugnazione proposta contro tale ordinanza è stata respinta (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P).

7        Il cancelliere del Tribunale, con lettere dell’8 giugno 2010, e il direttore della direzione bilancio e questioni finanziarie della Corte di giustizia dell’Unione europea, con lettera del 20 luglio 2010, hanno invitato il ricorrente a versare le somme menzionate ai due punti precedenti, per un importo complessivo di EUR 2 500 (in prosieguo: il «credito controverso»).

8        Poiché le lettere dell’8 giugno e del 20 luglio 2010 sono rimaste senza esito, il direttore della direzione bilancio e questioni finanziarie della Corte di giustizia ha inviato al ricorrente, in data 8 ottobre 2010, una lettera in cui lo informava che si sarebbe proceduto, con il suo consenso, al recupero del credito controverso, aumentato degli interessi di mora, tramite compensazione tra tale credito e le somme dovutegli a qualsiasi titolo dall’Unione europea. Nella stessa lettera, il suddetto direttore ha inoltre avvertito il ricorrente che, in caso di mancata comunicazione del suo consenso entro il 29 ottobre 2010, si sarebbe proceduto al recupero del credito controverso, aumentato degli interessi di mora, mediante esecuzione forzata.

9        Con lettera del 2 dicembre 2010, il ricorrente ha comunicato al direttore della direzione bilancio e questioni finanziarie della Corte di giustizia di acconsentire al recupero del credito controverso, aumentato degli interessi di mora, mediante compensazione tra quest’ultimo ed i crediti che egli riteneva di vantare nei confronti della Commissione, vale a dire i crediti risultanti, in primo luogo, da un arretrato di retribuzione, in secondo luogo, da un decreto del giudice di pace di Tricase e, in terzo luogo, dalle indennità che avrebbero dovuto essergli erogate ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto (in prosieguo: la «lettera del 2 dicembre 2010»).

10      Con lettera del 19 gennaio 2011, il direttore della direzione bilancio e questioni finanziarie della Corte di giustizia ha chiesto al servizio contabilità della Commissione di verificare se i crediti cui il ricorrente faceva riferimento nella sua lettera del 2 dicembre 2010 fossero certi, liquidi ed esigibili.

11      Con lettera del 31 marzo 2011, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) ha comunicato al ricorrente che l’importo totale di EUR 2 545,30, corrispondente al credito controverso aumentato della somma di EUR 45,30 a titolo di interessi di mora, sarebbe stato prelevato dalle sue indennità di invalidità, secondo uno scaglionamento in quattro rate di EUR 388,35 sulle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2011, e in due rate di EUR 495,95 sulle mensilità di settembre e ottobre 2011.

12      La somma di EUR 2 545,30 è effettivamente stata dedotta dalle indennità di invalidità del ricorrente, secondo le modalità indicate nella lettera del PMO del 31 marzo 2011.

13      Il 19 ottobre 2011 il ricorrente ha proposto una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto (in prosieguo: la «domanda del 19 ottobre 2011») e, il giorno seguente, ha presentato un reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (in prosieguo: il «reclamo del 20 ottobre 2011»), con i quali, in sostanza, egli censurava l’avvenuta deduzione di un importo complessivo di EUR 1 661 dalle sue indennità di invalidità dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 (in prosieguo: le «decurtazioni controverse»).

14      Poiché la domanda del 19 ottobre 2011 è rimasta senza risposta, il ricorrente ha presentato, in data 28 febbraio 2012, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il quale è stato respinto con decisione comunicata con lettera del 15 giugno 2012.

15      Nel frattempo, il reclamo proposto dal ricorrente il 20 ottobre 2011 era stato oggetto di una decisione di rigetto mediante lettera del 20 febbraio 2012 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011»), di cui il ricorrente ha accusato ricezione il 26 marzo 2012.

16      Il 4 giugno 2012 il ricorrente ha proposto il presente ricorso nonché una domanda di provvedimenti provvisori, iscritta a ruolo con il numero F‑57/12 R.

17      Con ordinanza del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione (F‑57/12 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 3 agosto 2012»), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori, ha condannato il ricorrente a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000 in applicazione dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura e ha riservato le spese. Con ordinanza del 3 dicembre 2012, Marcuccio/Commissione [T‑464/12 P(R)], il presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del 3 agosto 2012 e ha riservato le spese.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con ordinanza del 12 luglio 2012, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento in attesa della pronuncia conclusiva del giudizio nella causa Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV). A seguito della pronuncia, il 6 novembre 2012, della sentenza del Tribunale in tale causa, il procedimento nella presente causa è ripreso.

19      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda del 19 ottobre 2011;

–        annullare la decisione di rigetto, comunque formatosi, del reclamo del 20 ottobre 2011;

–        annullare tutte le decisioni sulla base delle quali la Commissione ha proceduto alle decurtazioni controverse;

–        condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 1 661, aumentata degli interessi di mora, con capitalizzazione, nonché una somma di EUR 500;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione di statuire con ordinanza motivata

21      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

22      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per potersi pronunciare e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

23      Peraltro, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è legittimato a valutare, secondo le circostanze di ciascun caso di specie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito senza una previa statuizione sulla censura di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta (sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione, F‑32/08, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

24      Nelle circostanze del caso di specie e nell’ottica dell’economia processuale, occorre anzitutto esaminare nel merito i motivi dedotti dal ricorrente, senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, dato che il ricorso è comunque, per i motivi in seguito esposti, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

 Sull’oggetto del ricorso

25      Poiché la domanda del 19 ottobre 2011 va intesa come domanda risarcitoria, essendo volta al risarcimento del danno che il ricorrente ritiene di aver subìto, non occorre pronunciarsi in maniera autonoma sul primo capo delle conclusioni, atteso che, secondo costante giurisprudenza, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che la domanda di annullamento di una siffatta decisione di rigetto non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità (ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, F‑102/08, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Peraltro, la domanda diretta all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011 si confonde con quella volta all’annullamento della decisione del PMO del 31 marzo 2011 di procedere alle decurtazioni controverse (in prosieguo: la «decisione controversa»). Infatti, secondo costante giurisprudenza, una domanda di annullamento di una decisione che respinge un reclamo comporta che il giudice dell’Unione sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio contro il quale è stato presentato il reclamo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

27      Infine, il terzo capo delle conclusioni, con cui il ricorrente chiede l’annullamento di tutte le decisioni sulla base delle quali la Commissione ha proceduto alle decurtazioni controverse, si confonde in parte con la domanda di annullamento della decisione controversa. Per il resto, tale capo delle conclusioni dev’essere dichiarato irricevibile, dato che il mero riferimento a «decisioni (...) sulla base delle quali la [Commissione] illegittimamente decurtò» non può essere considerato sufficiente, alla luce di quanto disposto dall’articolo 35 del regolamento di procedura.

 Sulla domanda di annullamento della decisione controversa

28      A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione di legge e, il secondo, sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione di legge

29      Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che la domanda del 19 ottobre 2011 e il reclamo del 20 ottobre 2011 sarebbero rimasti senza risposta. Non potendosi evincere alcuna motivazione dal contesto in cui tali decisioni implicite di rigetto sarebbero intervenute, le medesime sarebbero viziate da un difetto assoluto di motivazione.

30      Si deve a questo proposito ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata (v. ordinanza del 7 ottobre 2009, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Sempre secondo costante giurisprudenza, una decisione è sufficientemente motivata qualora l’atto oggetto del ricorso sia intervenuto in un contesto noto al funzionario interessato e gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2010, Gagalis/Consiglio, F‑89/09, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata).

32      Nella fattispecie, si deve rilevare che al ricorrente sono state fornite informazioni dettagliate, relative al titolo del credito controverso nonché all’importo e alle modalità delle decurtazioni controverse, nelle varie lettere inviategli dalla Corte di giustizia e dalla Commissione così come nella decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza non più tardi del 26 marzo 2012, ossia prima di proporre il presente ricorso.

33      In particolare, nella decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011, la Commissione ha ricordato, in primo luogo, che, con le ordinanze del 7 ottobre 2009 e del 25 marzo 2010, il Tribunale aveva condannato il ricorrente a versargli l’importo del credito controverso; in secondo luogo, che al ricorrente erano stati inviati vari solleciti di pagamento di tale somma, con la precisazione che, in caso di mancato versamento tramite bonifico, si sarebbe proceduto al recupero di tale somma, aumentata degli interessi di mora, mediante compensazione; in terzo luogo, che il ricorrente aveva risposto, con lettera del 2 dicembre 2010, di acconsentire a una compensazione tra la suddetta somma e taluni crediti che riteneva di vantare nei confronti della Commissione; in quarto luogo, che essa aveva tuttavia constatato che il ricorrente non poteva far valere tali crediti e lo aveva informato che l’importo di EUR 2 545,30 sarebbe stato prelevato dalle sue indennità di invalidità in quattro mensilità pari ad EUR 388,35 per i mesi da maggio ad agosto 2011, e in due mensilità pari ad EUR 495,95 per i mesi di settembre e ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento n. 2342/2002 e all’articolo 46 dell’allegato VIII dello Statuto.

34      Ad abundantiam, occorre rilevare che anche il rigetto implicito della domanda del 19 ottobre 2011 è intervenuto in questo contesto, perfettamente noto al ricorrente. In ogni caso, il reclamo presentato dal ricorrente il 28 febbraio 2012 avverso il rigetto implicito della domanda del 19 ottobre 2011 è stato oggetto di una risposta esplicita della Commissione con lettera del 15 giugno 2012, che rinviava alla decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011 inserita in allegato alla lettera del 15 giugno 2012.

35      Da tali considerazioni deriva che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la domanda del 19 ottobre 2011 e il reclamo del 20 ottobre 2011 non sono rimasti senza risposta e che la decisione controversa risulta, in tale contesto, debitamente motivata.

36      Si deve pertanto respingere la prima parte del primo motivo in quanto manifestamente infondata in diritto.

37      Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che «ognuna delle decurtazioni [controverse] è assolutamente illegittima non foss’altro in quanto illegittimamente impinge sul [suo] diritto (...) a ricevere in toto l’indennità d’invalidità cui ha diritto, ed a fortiori lo è il loro coacervo».

38      A tale riguardo, si deve ricordare che, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Perché un ricorso sia ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basa emergano in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

39      Nella fattispecie, la seconda parte del primo motivo non è accompagnata da precisazioni sufficienti per consentire al Tribunale di prendervi posizione e non è quindi conforme a quanto prescritto dall’articolo 35 del regolamento di procedura.

40      Occorre dunque respingere la seconda parte del primo motivo in quanto manifestamente irricevibile.

41      In ogni caso, dagli atti di causa emerge che il ricorrente, il quale non contesta né l’an né il quantum del credito controverso, ha acconsentito, con lettera del 2 dicembre 2010, al recupero di detto credito, aumentato degli interessi di mora, mediante compensazione con crediti che riteneva di vantare nei confronti della Commissione. Tuttavia, egli non ha asserito né dimostrato che tali crediti avessero le caratteristiche necessarie per permettere una compensazione. Il ricorrente non ha neppure sostenuto, né tanto meno dimostrato, che la Commissione, fondandosi sull’articolo 46 dell’allegato VIII dello Statuto – ai sensi del quale, in particolare, qualsiasi somma dovuta all’Unione da un ex funzionario viene dedotta dall’ammontare delle sue prestazioni previste dal regime di pensioni, compresa l’indennità di invalidità –, avrebbe commesso un errore o arrecato pregiudizio al suo diritto di percepire integralmente l’indennità di invalidità.

42      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte in quanto manifestamente irricevibile.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione

43      Secondo il ricorrente, «[r]isulta in modo cristallino ed evidente dalla disamina della vicenda di che trattasi che la [Commissione] non solo (...) ha omesso di tenere in debito conto i [suoi] diritti nonché [i suoi] interessi (...) ma altresì ha istruito la procedura volta a provvedere sulla domanda [del 19 ottobre 2011] e sul reclamo [del 20 ottobre 2011] con sciatteria e superficialità».

44      Orbene, le affermazioni del ricorrente non risultano minimamente comprovate, atteso che dalle sue memorie non emerge alcun elemento relativo a una violazione del dovere di sollecitudine o del principio di buona amministrazione.

45      Inoltre, dagli atti del fascicolo, e in particolare dalla decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011 e dalla lettera della Commissione del 15 giugno 2012 recante rigetto del reclamo del 28 febbraio 2012, non risulta che la Commissione abbia violato il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione nell’istruire la domanda del 19 ottobre 2011 e il reclamo del 20 ottobre 2011.

46      Occorre dunque respingere il secondo motivo in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Sulla domanda risarcitoria

47      Il ricorrente chiede che la Commissione sia condannata a versargli la somma di EUR 1 661, maggiorata degli interessi di mora con capitalizzazione, nonché una somma di EUR 500.

48      A tale riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, in materia di funzione pubblica la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, a sua volta respinta in quanto infondata (sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2004, Liakoura/Consiglio, T‑330/03, punto 69).

49      Nel caso di specie, dato che la domanda del ricorrente diretta all’annullamento della decisione controversa è stata respinta in quanto manifestamente infondata in diritto, la domanda volta al risarcimento del danno che tale decisione gli avrebbe arrecato dev’essere a sua volta respinta perché manifestamente infondata in diritto.

50      Occorre in ogni caso rilevare che la sussistenza del danno non è stata dimostrata.

51      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni emerge che il ricorso dev’essere respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto, e in parte in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

52      Con l’ordinanza del 3 agosto 2012, il Tribunale ha riservato le spese nella causa F‑57/12 R fino alla decisione conclusiva del giudizio principale. Con ordinanza del 3 dicembre 2012, il Tribunale dell’Unione europea ha parimenti riservato le spese nella causa T‑464/12 P(R) fino alla decisione conclusiva del giudizio principale. Spetta dunque al Tribunale, nella presente ordinanza, pronunciarsi su tutte le spese relative ai procedimenti dinanzi al medesimo promossi e al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

53      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

54      Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause F‑57/12 R e T‑464/12 P(R).

55      Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

56      Nel caso di specie, il presente ricorso ha manifestamente distratto in maniera ingiustificata le risorse del Tribunale. Infatti, così come nel ricorso per provvedimenti provvisori, il ricorrente ha taciuto ogni informazione relativa al motivo delle decurtazioni controverse, che pure la Commissione gli aveva fornito, in particolare nella decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011. È stato dimostrato che il ricorrente era venuto a conoscenza di tale decisione non più tardi del 26 marzo 2012, ossia prima di proporre il presente ricorso. Inoltre, nell’ambito del presente ricorso, il ricorrente ha sostenuto che la decisione controversa era viziata da un difetto assoluto di motivazione e che il contesto della vicenda non consentiva di comprenderne la motivazione.

57      Pertanto, visto il carattere manifestamente ingiustificato del presente ricorso, il ricorrente va condannato a rifondere al Tribunale un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause F‑57/12 R e T‑464/12 P(R).

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Lussemburgo, 7 ottobre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.