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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 13 gennaio 2020 – DB Netz AG / Repubblica federale di Germania

(Causa C-12/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: DB Netz AG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1.    Se il regolamento (UE) n. 913/20101 , segnatamente con riguardo alle funzioni attribuite al comitato di gestione di un corridoio merci dagli articoli 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 9 e 18, lettera c), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che il comitato medesimo sia legittimato a stabilire la procedura di presentazione delle richieste di capacità di infrastruttura presso lo sportello unico di cui al menzionato articolo 13, paragrafo 1, e a prescrivere, ad esempio – come nella specie –, l’uso esclusivo di uno strumento elettronico di prenotazione, ovvero se detta procedura sia soggetta alle disposizioni generali previste dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il punto 3, lettera a), dell’allegato IV, della direttiva 2012/34/UE2 , in modo da poter essere disciplinata esclusivamente dai gestori dell’infrastruttura interessati da un corridoio merci nel loro rispettivo prospetto informativo della rete.

2.    Qualora alla prima questione venga fornita una risposta nel senso che la procedura di cui al punto 1 debba essere disciplinata esclusivamente dal prospetto informativo della rete dei gestori dell’infrastruttura interessati da un corridoio merci, se il riesame del prospetto informativo della rete da parte di un organismo nazionale di regolamentazione sia, a tal riguardo, soggetto all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010 ovvero se, del pari esclusivamente, alle disposizioni della direttiva 2012/34/CE e alla relativa normativa nazionale di trasposizione.

a)     Nel caso in cui il riesame sia soggetto all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010, se sia compatibile con le disposizioni di tale articolo il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga ad una disciplina contenuta nel prospetto informativo della rete, come quella menzionata al punto 1, senza procedere a tal riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un modus procedendi comune.

b)     Laddove il riesame sia soggetto alle disposizioni della direttiva 2012/34/CE ed alla relativa normativa nazionale di trasposizione, se sia compatibile con dette disposizioni, in particolare con l’obbligo generale di coordinamento di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva de qua, il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga a una disciplina di tal genere senza procedere al riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un modus procedendi comune.

3.    Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso che il comitato di gestione di un corridoio merci sia autorizzato a stabilire la procedura di cui al punto 1, se, in forza dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010 o delle disposizioni della direttiva 2012/34/UE e della relativa normativa nazionale di trasposizione, un organismo nazionale di regolamentazione possa riesaminare il prospetto informativo della rete di un gestore dell’infrastruttura al di là della sua conformità sostanziale con la procedura stabilita dal comitato di gestione e, se del caso, ad opporvisi qualora contenga disposizioni relative alla procedura medesima. In caso di risposta affermativa, come debba rispondersi alle questioni sollevate al punto 2, lettere a) e b), alla luce di tale potere dell’organismo di regolamentazione.

4.    Se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 913/2010, laddove agli organismi nazionali di regolamentazione, alla luce delle questioni precedenti, venga riconosciuto il potere di riesame della procedura di cui al punto 1, debba essere interpretato nel senso che il quadro normativo definito dal comitato esecutivo ai sensi della disposizione medesima sia costituito dal diritto dell’Unione che vincola gli organismi nazionali di regolamentazione e i giudici nazionali, prevale sul diritto nazionale ed è soggetto all’interpretazione definitiva vincolante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

5.     In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la disposizione adottata dai comitati esecutivi di tutti i corridoi merci ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 913/2010 conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del rispettivo quadro normativo, secondo cui la capacità del corridoio dev’essere resa pubblica e assegnata mediante un sistema internazionale di richieste, da concertare per quanto possibile con gli altri corridoi merci, osti alla decisione di un organismo nazionale di regolamentazione, con cui vengano prescritte a un gestore dell’infrastruttura interessato da un corridoio merci, con riguardo al proprio prospetto informativo della rete, norme sull’organizzazione del sistema stesso, non concertate con gli organismi nazionali di regolamentazione degli altri Stati interessati dai corridoi merci.

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1 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU 2010, L 276, pag. 22).

2 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).