Language of document : ECLI:EU:T:2019:57

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

5 febbraio 2019 (*)

«Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) – Designazione di un altro ufficio d’esame – Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑177/16,

Mema GmbH LG, con sede in Terlano (Italia), rappresentata da B. Breitinger e S. Kirschstein‑Freund, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti e U. Braun‑Mlodecka, in qualità di agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, V. Kreuschitz e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: R. Ükelyté, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2016,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la decisione di sospensione del procedimento del 24 ottobre 2016,

vista la decisione di sospensione del procedimento del 22 marzo 2018,

in seguito all’udienza del 25 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Regolamento di base

1        Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), la privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene concessa per varietà distinte, omogenee, stabili e nuove.

2        In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3        La questione se i criteri di distintività, omogeneità e stabilità siano soddisfatti in una determinata fattispecie, viene esaminata nell’ambito di un esame tecnico condotto in conformità agli articoli 55 e 56 del regolamento di base.

4        In forza dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, è previsto quanto segue:

«1. In seguito all’esame [relativo ai requisiti formali e sostanziali] di cui agli articoli 53 e 54 [l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali], constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto [dei criteri di distintività, omogeneità e stabilità] sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d’amministrazione [dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali] dell’esame tecnico delle varietà delle specie considerate, in appresso denominati “l’Ufficio o gli uffici d’esame”».

5        A norma dell’articolo 56 del regolamento di base, gli esami tecnici sono condotti in conformità alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione e alle istruzioni date dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Tali linee direttrici descrivono, segnatamente, il materiale vegetale richiesto per l’esame tecnico, le modalità dei test, i metodi da applicare, le osservazioni da presentare, la suddivisione in classi delle varietà sottoposte al test nonché la tabella dei caratteri da esaminare. Nell’ambito dell’esame tecnico, le piante della varietà interessata vengono coltivate accanto a quelle delle varietà che l’UCVV e il centro designato per l’esame assumono quali varietà cui la varietà candidata è più simile, secondo la descrizione della medesima contenuta nella descrizione tecnica che fa parte della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

6        L’articolo 57, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base prevede quanto segue:

«1. A richiesta dell’[UCVV] o se l’ufficio d’esame ritiene che i risultati dell’esame tecnico siano sufficienti per valutare la varietà, quest’ultimo trasmette all’[UCVV] una relazione d’esame, accompagnata da una descrizione della varietà, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni specificate agli articoli 7, 8 e 9.

2. L’[UCVV] o comunica i risultati dell’esame tecnico e la descrizione della varietà al richiedente e lo invita a formulare osservazioni al riguardo.

3. L’[UCVV] di propria iniziativa, previa consultazione del richiedente o su richiesta di quest’ultimo può chiedere un esame complementare se ritiene che la relazione d’esame non gli consenta di prendere una decisione con cognizione di causa. Ai fini della valutazione dei risultati l’esame complementare eseguito prima che una decisione presa ai sensi degli articoli 61 e 62 diventi definitiva è considerato parte dell’esame di cui all’articolo 56, paragrafo 1».

7        Quanto alle norme che disciplinano la procedura dinanzi all’UCVV, l’articolo 72 del regolamento di base così dispone:

«La commissione di ricorso decide sul ricorso in base all’esame effettuato a norma dell’articolo 71. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell’[UCVV] o deferire la causa al servizio responsabile dell’[UCVV] per il seguito del ricorso. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto sempreché i fatti siano gli stessi».

8        L’articolo 75 del regolamento di base recita:

«Le decisioni dell’[UCVV] sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto».

9        L’articolo 76 del regolamento di base così dispone:

«Nel corso della procedura, l’[UCVV] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55. L’[UCVV] non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall’[UCVV]».

 Protocollo UCVVTP/14/2 final

10      Ai sensi del punto I del protocollo TP/14/2 final dell’UCVV, del 14 marzo 2006, relativo all’esame della distintività, omogeneità e stabilità (Mela), (in prosieguo: il «protocollo UCVV‑TP/14/2»):

«Il protocollo descrive le procedure tecniche da seguire al fine di conformarsi al regolamento di base. Le procedure tecniche sono state approvate dal Consiglio di amministrazione e sono basate sul documento generale TG/1/3 dell’[Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali] e sulle linee direttrici dell’[Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali] TG/14/9 del 6 aprile 2005 per l’effettuazione dei test DOS. Il presente protocollo si applica alle varietà di frutta Malus domestica Borkh».

11      Il punto III.5, ultimo comma, del protocollo UCVV‑TP/14/2 prevede quanto segue:

«Le osservazioni sul frutto devono effettuarsi (…) al momento della maturazione ottimale.»

12      Conformemente al punto Ad 56 del protocollo UCVV‑TP/14/2:

«Momento della raccolta

Il momento della raccolta è il momento della raccolta migliore per ottenere un frutto in condizioni ottimali per il consumo (v. [punto] Ad 57)».

13      Il punto Ad 57 del protocollo UCVV‑TP/14/2 è del seguente tenore:

«Tempo di maturazione ottimale

Il tempo di maturazione ottimale è il periodo in cui il frutto ha un raggiunto un colore, una compattezza, una consistenza, un aroma e un sapore ottimali per il consumo. A seconda del tipo di frutto, tale periodo può sopraggiungere direttamente dopo la raccolta dall’albero (ad es. per le varietà precoci) o dopo un periodo di stoccaggio o un confezionamento (ad es. per le varietà tardive)».

 Fatti

14      Il 20 maggio 2009, il sig. Johann Huber, proprietario della ricorrente, Mema GmbH LG, ha presentato una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’UCVV, a norma del regolamento di base. Il ritrovato vegetale per il quale è stata quindi chiesta la privativa è la varietà Braeburn 78, appartenente alla specie Malus domestica Borkh.

15      L’UCVV ha incaricato il Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES), sito di esame dell’Istituto nazionale della ricerca agronomica (INRA) situato a Angers‑Beaucouzé (Francia) di procedere all’esame tecnico della varietà candidata, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base.

16      L’esame tecnico è stato effettuato sulla base del protocollo UCVV‑TP/14/2.

17      Il GEVES, la cui relazione d’esame è stata trasmessa all’UCVV il 21 maggio 2014, ha considerato che la varietà Braeburn 78 non fosse sufficientemente distinta dalla varietà utilizzata a titolo comparativo Royal Braeburn sulla base dei seguenti rilievi:

«In base alle osservazioni DOS 2012-2013, la varietà candidata non è chiaramente distinta dalla Royal Braeburn e dalla X9466. Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi:

Nel 2012: prima raccolta significativa di frutti

Varietà/

Caratteristica

Data della raccolta

Regressione dell’amido


Compattezza

(kg/cm²)

Indice rifrattometrico (%)

Acidità (g/l acido malico)

Colore (spettrocolorimetria) *

Varietà candidata

11/10

5,5

9,2

12,8

7,39

18,64

Royal Braeburn

11/10

-

-

-

-

20,19

X9466 (1)

11/10

6,3

9,3

12,8

7,31

18,71

* Una differenza di 2 gradi è chiaramente visibile a occhio nudo

(1) alberi più vecchi di un anno della varietà candidata

La varietà candidata ha frutti con striature poco definite, come la Royal Braeburn e la X9466. Il colore di fondo e il sovracolore della varietà candidata sono simili alla Royal Braeburn e alla X9466. La maturazione della varietà candidata è simile ad altri mutanti della Royal Braeburn con un periodo di maturazione standard.

En 2013: seconda raccolta significativa di frutti

Varietà/

Caratteristica

Data della raccolta

Regressione dell’amido


Compattezza (kg/cm²)

Indice rifrattometrico (%)

Acidità (g/l acido malico)

Colore (spettrocolorimetria) *

Varietà candidata

11/10

5,5

10,5

11,7

7,8

22,49

Royal Braeburn

11/10

6,0

10,0

11,6

8,08

23,55

X9466 (1)

11/10

5,7

10,2

11,2

7,53

22,07

* Una differenza di 2 gradi è chiaramente visibile ad occhio nudo

(1) alberi più vecchi di un anno della varietà candidata

La varietà candidata ha frutti con striature poco definite come la Royal Braeburn e la X9466. Il colore di fondo e il sovracolore della varietà candidata sono troppo simili alla Royal Braeburn e alla X9466. La maturazione della varietà candidata è simile ad altri mutanti della Royal Braeburn con un periodo di maturazione standard. La lieve differenza di forma del frutto, menzionata dal richiedente rispetto alla Royal Braeburn, non è stata osservata.

La varietà è respinta per mancanza di distintività rispetto alla Royal Braeburn e alla X9466.»

18      Sulla base di tale relazione, e dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente, l’UCVV ha respinto la domanda di concessione della privativa comunitaria con decisione del 18 dicembre 2014.

19      La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione di rigetto dell’UCVV. Tale ricorso è stato respinto in quanto infondato dalla commissione di ricorso dell’UCVV con decisione del 15 dicembre 2015, notificata alla ricorrente il 22 febbraio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

20      In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il luogo dell’esame, vale a dire Angers‑Beaucouzé, contestato dalla ricorrente, fosse il sito in cui doveva essere effettuato l’esame tecnico in forza delle disposizioni applicabili.

21      In secondo luogo, per quanto riguarda la data della raccolta e la data di maturazione, in merito alle quali la ricorrente contestava in sostanza le condizioni e i rilevamenti dell’esame tecnico, la commissione di ricorso ha considerato quanto segue:

«Le caratteristiche “data della raccolta” e “data della maturazione ottimale” sono state definite in modo piuttosto vago nelle linee direttrici dell’UPOV (TG/14/9) e nel protocollo dei test per la mela che ne deriva [UCVV TP/14/2], in quanto le istruzioni comprendono un’ampia gamma di maturazioni, da precoce a tardiva, e da adatto a un consumo immediato a stoccaggio di lungo periodo. Un uso effettivo delle linee direttrici del protocollo richiede un’esperienza nei test DOS e una conoscenza dettagliata delle sementi.

Nella sezione “Spiegazioni e metodi” contenuta nella tabella delle caratteristiche del protocollo dei test per la mela vengono fornite istruzioni. Le istruzioni relative al momento della raccolta e a quello della maturazione ottimale sono fornite ai [punti] Ad 56 e Ad 57 a pagina 32.

Ad avviso della commissione di ricorso, tali istruzioni sono state correttamente attuate dall’ufficio d’esame. Per un confronto corretto, i frutti delle varietà candidate e di riferimento sono stati raccolti alla stessa data e (nel caso di specie) non appena l’indice di regressione dell’amido era intorno a 5, per tutte le varietà interessate.

Il “momento della maturazione” può essere contestato, ma, nei limiti in cui gli esaminatori del GEVES hanno esperienza nell’ambito di tali sementi, la commissione di ricorso si fida della loro valutazione del momento della maturazione ottimale che corrisponde alla fase in cui sono state valutate tutte le caratteristiche del frutto. Le caratteristiche dei frutti maturi dei mutanti della Braeburn sono stati annotati e/o misurati alla stessa data (se possibile), ovvero all’incirca a metà novembre, come richiesto».

22      Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda gli elementi distintivi relativi alla striatura dei frutti, alla loro forma e dimensione, elementi rispetto ai quali la ricorrente ha contestato le osservazioni dell’ufficio d’esame, la commissione di ricorso ha ritenuto che le caratteristiche relative alle «dimensioni del frutto», alla «forma del frutto» al «colore di base del frutto», all’«estensione relativa al sovracolore», all’«intensità del sovracolore», al «disegno del sovracolore» e alla «larghezza delle striature» potessero generalmente essere valutati visivamente, mentre altre caratteristiche, come l’«altezza del frutto», il «diametro del frutto» e il «rapporto altezza/diametro» dovessero essere misurati, ove le caratteristiche osservate visivamente erano al riguardo talvolta confermate dalle misurazioni. La commissione di ricorso ne ha concluso che l’ufficio d’esame aveva effettuato tutti i test conformemente alle linee direttrici applicabili e al protocollo.

 Conclusioni delle parti

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa statuisca, indicandole di annullare la decisione impugnata e di ordinare all’UCVV di procedere ad un esame complementare ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento di base;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, nel caso in cui il Tribunale non accolga i primi due capi della domanda, sospendere il procedimento, ai sensi dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale fino alla decisione definitiva sul ricorso di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di riferimento Royal Braeburn (domanda n. 1998/1082; varietà n. 11960);

–        condannare l’UCVV alle spese.

24      La ricorrente ha tuttavia rinunciato al secondo capo della domanda presentato in subordine, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

25      L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere parzialmente il ricorso in quanto irricevibile;

–        respingere parzialmente il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

26      La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti rispettivamente, in sostanza, il primo, su uno sviamento di potere e su una violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento di base (primo motivo), il secondo, sul fatto che l’esame tecnico è viziato da vari errori (secondo motivo) e, infine, il terzo, su una violazione del diritto ad essere sentiti e su un difetto di motivazione (terzo motivo).

27      Dopo aver statuito sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente, occorre esaminare anzitutto la terza parte del secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo, tutti attinenti ad un difetto di motivazione della decisione impugnata.

 Sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente

28      Con il suo primo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale rispettivamente di «annullare la decisione impugnata e [di] rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa statuisca, indicandole di annullare la decisione impugnata e di ordinare all’UCVV di procedere ad un esame complementare ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento di base».

29      Occorre innanzitutto ricordare che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV, quest’ultimo, conformemente all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento di base, è tenuto ad adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza di detto giudice comporta. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UCVV, al quale incombe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 20, e giurisprudenza ivi citata].

30      Di conseguenza, il primo capo della domanda è irricevibile in quanto diretto ad ottenere che il Tribunale rinvii la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa statuisca, indicandole di annullare la decisione impugnata e di ordinare all’UCVV di procedere ad un esame complementare ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento di base.

 Sulla terza parte del secondo motivo e sulla seconda parte del terzo motivo, vertenti su un difetto di motivazione della decisione impugnata

31      A sostegno della terza parte del secondo motivo e della seconda parte del terzo motivo, la ricorrente fa valere, in particolare, un difetto di motivazione.

32      Al riguardo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha spiegato le ragioni per cui, da un lato, essa non aveva tenuto conto di taluni elementi di prova che le erano stati sottoposti e che sarebbero stati atti a dimostrare, in particolare, che la netta maculatura della varietà richiesta si distingueva in modo sufficientemente chiaro da quella della varietà di riferimento per differenziarle (terza parte del secondo motivo) e, dall’altro, che occorrerebbe fidarsi delle valutazioni degli esaminatori dell’ufficio d’esame e, pertanto, non tenere conto degli elementi tecnici e dei pareri di esperti che essa aveva dedotto a sostegno del suo ricorso (seconda parte del terzo motivo).

33      In via preliminare, vanno ricordati i principi che determinano la portata dell’esame che la commissione di ricorso dell’UCVV è tenuta ad effettuare.

34      In primo luogo, è necessario ricordare che il compito dell’UCVV è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d’esame delle domande di concessione della privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Tale potere discrezionale si estende, segnatamente, alla verifica del carattere distintivo di una varietà, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base (v. sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/UCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

35      Tuttavia, l’UCVV, in quanto organismo dell’Unione europea, è soggetto al principio di buona amministrazione, in forza del quale è tenuto ad esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi rilevanti di una domanda di concessione della privativa comunitaria e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale. Inoltre, esso è tenuto ad assicurare il corretto svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che applica (v. sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/UCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

36      Per giunta, occorre ricordare che l’articolo 76 del regolamento di base dispone che, «[n]el corso della procedura, l’[UCVV] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55».

37      Inoltre, la Corte ha dichiarato che, in forza dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento di base riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3), le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all’UCVV sono applicabili, mutatis mutandis, ai procedimenti di ricorso (sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 46).

38      Pertanto, da un lato, il principio dell’esame d’ufficio dei fatti si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 46). Dall’altro, la commissione di ricorso è anch’essa vincolata al principio di buona amministrazione, in forza del quale essa è tenuta ad esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti del caso di specie dinanzi ad essa [sentenza del 23 novembre 2017, Aurora/UCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15, EU:T:2017:830, punto 74].

39      In secondo luogo, l’articolo 72, del regolamento di base dispone che la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata o deferire la causa a detto organo per il seguito del ricorso.

40      A tal riguardo, va ricordato che, per quanto riguarda l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), redatto in termini simili a quelli dell’articolo 72 del regolamento di base, è stato costantemente statuito che da tale disposizione e dalla ratio del regolamento 2017/1001 deriva che la commissione di ricorso, per deliberare su un ricorso, dispone delle medesime competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata e che il suo esame verte sull’intera controversia così come si presenta nel momento in cui la commissione decide. Dal suddetto articolo risulta, inoltre, che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e le commissioni di ricorso, dalla quale deriva che, nel contesto del riesame a cui le commissioni di ricorso sono obbligate con riferimento alle decisioni pronunciate in primo grado dai servizi dell’EUIPO, le dette commissioni sono tenute a fondare la loro decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti abbiano prodotto o durante il procedimento dinanzi all’organo che ha deciso in primo grado, o nella procedura di ricorso [v. sentenza del 10 luglio 2006, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, punti da 56 a 58 e la giurisprudenza ivi citata].

41      È stato inoltre statuito, per quanto attiene alla portata dell’esame che le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono svolgere in merito alla decisione oggetto del ricorso, che questa non dipende dal fatto che la parte che ha proposto il ricorso solleva un motivo specifico avverso tale decisione, criticando l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione operata dall’unità dell’EUIPO che ha deciso in primo grado, oppure la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale unità. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia tenuta ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di diritto e di fatto disponibili, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso [v. sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

42      Si deve considerare che, in considerazione della somiglianza tra le disposizioni del regolamento 2017/1001 e del regolamento di base, simili principi sono applicabili alle procedure seguite dall’UCVV.

43      In terzo luogo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento di base, le decisioni dell’UCVV devono essere motivate. L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello sancito all’articolo 296 TFUE e risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenza del 23 febbraio 2018, Schniga/UCVV (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

44      L’obbligo di motivazione può essere soddisfatto senza che sia necessario rispondere espressamente e in modo esaustivo alla totalità degli argomenti addotti da una parte ricorrente, a condizione che l’UCVV esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del 23 febbraio 2018, Gala Schnico, T‑445/16, EU:T:2018:95, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

45      Nel caso di specie, si deve preliminarmente ricordare che la questione se, in particolare, il criterio di distinzione sia soddisfatto viene valutata nell’ambito di un esame tecnico che, a norma dell’articolo 56 del regolamento di base, dev’essere condotto in conformità alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’UCVV e alle istruzioni date dall’UCVV. Tali linee direttrici descrivono, segnatamente, il materiale vegetale richiesto per l’esame tecnico, i metodi da applicare, le osservazioni da presentare, nonché la tabella dei caratteri da esaminare.

46      Quanto al protocollo UCVV‑TP/14/2, esso descrive le procedure tecniche da seguire al fine di rispettare il regolamento di base.

47      Secondo il punto III.5, ultimo comma, del protocollo UCVV‑TP/14/2, le caratteristiche del frutto devono essere osservate al momento della maturazione ottimale che, ai termini del punto Ad 57 del suddetto protocollo, è «il periodo in cui il frutto ha raggiunto un colore, una compattezza, una consistenza, un aroma e un sapore ottimali per il consumo». A seconda del tipo di frutto, tale periodo può sopraggiungere direttamente dopo la raccolta dall’albero (per le varietà precoci) o dopo un periodo di stoccaggio o un confezionamento (per le varietà tardive). Quanto al momento della raccolta, esso è definito come «il momento migliore per raccogliere un frutto che abbia raggiunto condizioni ottimali per il consumo», conformemente al punto Ad 56 dello stesso protocollo.

48      Pertanto, per una varietà tardiva come nel caso di specie, per valutare correttamente la distintività tra la varietà richiesta e quella di riferimento, è necessario, da un lato, procedere alla raccolta dei frutti delle rispettive varietà al momento migliore per ottenere frutti in condizioni ottimali per il consumo e, dall’altro, osservare le caratteristiche dei frutti quando questi hanno raggiunto la loro maturazione ottimale, vale a dire hanno ottenuto un colore, una compattezza, una consistenza, un aroma e un sapore ottimali per il consumo.

49      Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la raccolta avvenga in un momento che non consentirebbe l’ottenimento di un colore, una compattezza, una consistenza, un aroma e un sapore dei frutti ottimali e in cui le caratteristiche venissero osservate in un momento in cui il frutto non fosse giunto a maturazione ottimale, si dovrebbe necessariamente ritenere che i criteri relativi al momento della raccolta e al momento della maturazione ottimale non sarebbero soddisfatti, il che, di conseguenza, impedirebbe una corretta valutazione comparativa della varietà richiesta e della varietà di riferimento.

50      Nel caso di specie, non si può escludere che le censure formulate dalla ricorrente nel caso di specie riguardanti alla presunta inosservanza dei criteri del protocollo relativi al momento della raccolta e al momento della maturazione ottimali potessero, se fossero dimostrati, incidere sulla questione se la valutazione del carattere distintivo fosse stata effettuata in conformità al protocollo. Spettava quindi alla commissione di ricorso pronunciarsi su tali aspetti, poiché, infatti, tali considerazioni rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione che la commissione di ricorso doveva adottare in esito all’esame che essa era tenuta a svolgere secondo i principi ricordati ai precedenti punti da 34 a 42.

51      Orbene, è giocoforza constatare che, in risposta agli argomenti addotti dalla ricorrente riguardo alle valutazioni del GEVES in merito, in particolare, alla data della raccolta e alle considerazioni relative all’indice di regressione dell’amido e, dall’altro, alla data della maturazione ottimale, la commissione di ricorso (v. punto 21 supra) si è limitata, da un lato, a considerare che i criteri da applicare fossero definiti in modo vago ma che, a suo parere, essi erano stati «applicati» e, dall’altro, a indicare che essa si fidava degli accertamenti degli esperti, senza tuttavia fornire una qualsivoglia spiegazione in ordine ai motivi per i quali gli argomenti tecnici e gli elementi di prova, in particolare le relazioni degli esperti presentate dalla ricorrente, sarebbero irrilevanti e dovevano di conseguenza essere respinti.

52      La decisione impugnata, pertanto, non fa emergere in maniera chiara e non equivoca il ragionamento della commissione di ricorso che ha indotto quest’ultima a basarsi sugli accertamenti lacunosi del GEVES e a respingere gli argomenti fatti valere dalla ricorrente.

53      A tal riguardo, va inoltre rilevato che, per quanto riguarda la varietà di riferimento, la tabella predisposta dal GEVES a sostegno della sua relazione di esame (v. punto 17 supra) non contiene, per quanto concerne il 2012, alcuna indicazione relativa, rispettivamente, all’indice di regressione dell’amido – sebbene l’UCVV stesso avesse riconosciuto che si trattava di un criterio determinante –, alla compattezza, all’acidità e all’indice rifrattometrico.

54      Qualsiasi spiegazione atta a consentire di comprendere la mancanza di detti elementi, per giunta, non è stata fornita dall’UCVV, interrogato su tale punto in udienza.

55      Lo stesso vale per quanto riguarda la data esatta in cui l’UCVV ha effettuato gli esami relativi alle caratteristiche dei frutti giunti a maturazione per i mutanti della Braeburn, la quale non compare nella relazione del GEVES, e a proposito dei quali l’UCVV non ha potuto fornire delucidazioni al Tribunale in udienza.

56      Di conseguenza, si deve constatare che il ragionamento che ha indotto la commissione di ricorso a respingere gli argomenti addotti dalla ricorrente è talmente carente che si deve ritenere che la motivazione della decisione impugnata è assente o quantomeno insufficiente.

57      Di conseguenza, occorre accogliere la terza parte del secondo motivo e la seconda parte del terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto all’articolo 75 del regolamento di base e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre parti addotte a sostegno del secondo e del terzo motivo, né sul primo motivo.

 Sulle spese

58      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’UCVV, rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere quindi condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per la varietà vegetale Braeburn 78, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’UCVV è condannato alle spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.