Language of document : ECLI:EU:F:2013:108

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

27 giugno 2013

Causa F‑3/08 DEP

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, con la quale la Commissione europea ha chiesto al Tribunale di statuire sulla liquidazione delle spese nella causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Decisione:      L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 3 060.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Presentazione della domanda – Notifica all’avvocato che ha rappresentato la controparte nel ricorso principale – Ammissibilità – Presupposto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Presentazione della domanda – Obbligo di produrre documenti giustificativi a sostegno della domanda nella fase della presa di contatto precedente la sua proposizione – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, § 1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da un’istituzione al suo avvocato – Inclusione

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, primo comma, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione – Spese legali relative al lavoro effettuato prima dell’adizione del giudice dell’Unione – Inclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili – Spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese – Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 86, 91 e 92)

1.      La regola stabilita dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui le parti devono essere rappresentate da un avvocato nell’ambito delle controversie promosse dinanzi al giudice dell’Unione, si applica non solo alle cause principali in materia di funzione pubblica, ma anche ai procedimenti accessori, come una domanda di liquidazione delle spese.

Ciò considerato, non può essere contestato al Tribunale della funzione pubblica di aver inviato una domanda di liquidazione delle spese all’avvocato di una parte, qualora quest’ultima sia stata rappresentata da detto avvocato nella causa principale. Poiché tale parte è stata in tal modo messa in condizione di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di detto Tribunale, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato.

(v. punti 17 e 18)

2.      Riguardo a una contestazione sulle spese, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, nessuna disposizione di detto regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie richieste nella fase di presa di contatto che precede la proposizione di una domanda di liquidazione delle spese.

(v. punto 28)

3.      Discende dall’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini.

Al riguardo, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata.

Pertanto, pur se la circostanza che un’istituzione si sia avvalsa di un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini del procedimento.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P-DEP (punto 13); 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP (punto 14)

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP (punto 23)

4.      Il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

Peraltro, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima di adire il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale.

(v. punti 37-39)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP (punto 22); Schönberger/Parlamento, cit. (punto 24); 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP (punto 41)

5.      L’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relativo al procedimento di contestazione sulle spese non prevede, a differenza dell’articolo 86 di detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 92 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere investito successivamente di una nuova contestazione sulle nuove spese.

Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, il Tribunale può determinare l’importo delle spese che sono connesse alla procedura di liquidazione delle spese e che sono risultate indispensabili ai sensi dell’articolo 91 del regolamento di procedura, onde evitare di essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese.

(v. punti 48 e 49)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Schönberger/Parlamento, cit. (punto 45); 22 marzo 2012, Brune/Commissione, F‑5/08 DEP (punto 41)