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Impugnazione proposta il 29 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, Italia e a. / Commissione

(Causa C-425/19 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 marzo 2019, cause riunite

    T-98/16 “Repubblica italiana contro Commissione europea”

    T-196/16 “Banca Popolare di Bari S.C.p.A. contro Commissione europea”

    T-198/16 “Fondo interbancario di tutela dei depositi contro Commissione europea”;

respingere i ricorsi in primo grado nella misura in cui essi contestano che la decisione controversa dimostri la sussistenza dei requisiti dell’imputabilità allo Stato delle misure in esame e del loro finanziamento tramite risorse statali;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini dell'esame dei restanti motivi di ricorso in primo grado e

riservare le spese dei procedimenti in primo grado e in impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per il fatto che “la Commissione non ha dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione né, di conseguenza, l’imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE” e “non ha sufficientemente dimostrato, nella decisione impugnata, che le risorse di cui trattasi fossero controllate dalle autorità pubbliche italiane e che esse fossero di conseguenza a disposizione di queste ultime”.

La Commissione ritiene che la sentenza impugnata sia basata su erronee considerazioni in diritto e su uno snaturamento dei fatti, che inficiano in maniera irrimediabile la validità delle sue conclusioni e del suo dispositivo. La Commissione propone due motivi di impugnazione:

–    In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per due ragioni:

il Tribunale ha commesso un errore sull’onere della prova che la Commissione deve soddisfare al fine di determinare la sussistenza dei requisiti dell’imputabilità e delle risorse statali, imponendo che la Commissione deve positivamente dimostrare l’esistenza di un’influenza dominante, in tutte le fasi del processo che hanno condotto all’adozione delle misure in esame, da parte delle autorità pubbliche sull’ente che concede l’aiuto, soltanto in ragione del fatto che quest’ultimo è un ente privato;

il Tribunale ha commesso un errore sull’onere della prova che la Commissione deve soddisfare al fine di determinare la sussistenza dei requisiti dell’imputabilità e delle risorse statali, procedendo all’esame e alla valutazione degli indizi prodotti dalla Commissione nella decisione controversa in modo atomistico, senza considerarli nel loro insieme e facendo astrazione del più ampio contesto in cui essi s’inquadrano.

(    In secondo luogo, le conclusioni del Tribunale sono ulteriormente viziate da gravi inesattezze materiali relative ai fatti e all’interpretazione del diritto italiano rilevante, che risultano in modo manifesto dagli atti di causa.

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